ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOVRINTENDENTI DELLE 5 FORZE POLIZIA VINCITORI DI CONCORSO

V Commissione - Resoconto di giovedì 15 febbraio 2001


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 15 febbraio 2001. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Bruno Solaroli e Dino Piero Giarda.

La seduta comincia alle 9.40.

Disciplina attività musicali.
N.T. C. 7307 ed abb., approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio CHIAMPARINO (DS-U), relatore, osserva che il provvedimento è stato approvato


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dal Senato in un testo unificato, risultante dall'abbinamento di diversi disegni di legge, tra i quali l'A.S. 2619, d'iniziativa governativa, provvisto di relazione tecnica.
Tale relazione tecnica, con riferimento all'A.S. 2619 - che costituisce il corpo principale del testo unificato - fa presente che, ad esclusione dell'articolo 15, il provvedimento non reca nuovi o maggiori oneri, in quanto sono previsti interventi in ogni caso contenuti nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, istituito dalla legge n. 163 del 1985.
Per quanto di competenza del Comitato pareri, osserva che l'articolo 3 elenca le attività di promozione a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.
In particolare, alla lettera f) è prevista la promozione della formazione dell'archivio nazionale della musica in video, con l'istituzione di una sezione dedicata alla musica popolare contemporanea. È inoltre stabilito che anche la produzione dei video musicali può usufruire degli incentivi previsti per la produzione cinematografica. Alla lettera g) è prevista la realizzazione di infrastrutture adatte alla fruizione della musica, funzionali ai vari generi musicali. Alla lettera h) si prevede inoltre la promozione di corsi e concorsi di alta qualificazione professionale, organizzati da soggetti pubblici e privati, rivolti alla formazione ed alla selezione di giovani musicisti.
L'articolo 4 prevede diverse attività di promozione a carico delle regioni. In particolare, alla lettera c) è prevista un'attività di sostegno nella formazione degli artisti e dei tecnici che operano nel campo teatrale e musicale; alla lettera f) si prevede la partecipazione a forme stabili di attività musicali; alla lettera i) è prevista la realizzazione di infrastrutture adatte alla fruizione della musica, funzionali ai vari generi musicali.
L'articolo 5 elenca diverse attività di promozione a carico delle province e dei comuni. In particolare, ai sensi della lettera b), province e comuni si assumono gli oneri per la partecipazione alla costituzione ed alla gestione di soggetti teatrali stabili nel proprio territorio; alla lettera d) si prevede che gli enti in questione sostengono la distribuzione della produzione musicale nel territorio; alla lettera e) è prevista la realizzazione di infrastrutture adatte alla fruizione della musica, funzionali ai vari generi musicali.
Ai sensi dell'articolo 6, l'intervento pubblico per le attività musicali avviene secondo una programmazione triennale dell'allocazione delle risorse del Fondo unico dello spettacolo, sulla base di elaborazioni progettuali dei soggetti dell'attività musicale. L'intervento pubblico per la musica popolare contemporanea avviene tramite le risorse del Fondo per la promozione della musica popolare di cui all'articolo 23. La gestione delle risorse è operativamente attuata dal Centro nazionale per la musica di cui al Capo II, che si attiene ai criteri stabiliti con regolamento.
L'articolo 20 dispone che lo Stato promuova, nell'ambito dei suoi compiti di cui all'articolo 3, la presenza sul territorio di strutture variamente dimensionate e polifunzionali per l'esecuzione e l'ascolto della musica contemporanea nonché per la formazione e la didattica, eventualmente dotate di laboratori attrezzati. Per la definizione di tali strutture l'Istituto per il credito sportivo, nell'ambito delle proprie attività, promuove, con carattere di priorità, la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture sportive, al fine di conseguirne la polifunzionalità, con particolare riferimento allo svolgimento di attività musicali.
L'articolo 35 attribuisce al Centro nazionale per la musica e al Centro nazionale per il teatro, ove costituito, la definizione e il coordinamento del sistema delle residenze multidisciplinari, la cui promozione avviene, oltre con le risorse di cui all'articolo 36, con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo.
L'articolo 36 istituisce nell'ambito del Fondo di intervento istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, un conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multidisciplinari, disciplinato dall'articolo 35, avente ad oggetto il finanziamento dell'attività


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dei teatri ammessi al sistema nonché dei soggetti che stipulano convenzioni nell'ambito del sistema stesso. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di intervento è definito con decreto del Ministro del tesoro. Per la costituzione delle disponibilità finanziarie di tale conto speciale è destinata la somma di lire 6 miliardi, mediante individuazione, effettuata con decreto del Ministro per i beni culturali, nell'ambito delle disponibilità esistenti nel medesimo fondo di intervento.
L'articolo 37 prevede che, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro per i beni culturali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sia definita la disciplina dell'attività di agente di spettacolo, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Afferma che l'attuazione dei compiti attribuiti allo Stato, alle regioni e agli enti locali necessita evidentemente dell'impiego di risorse finanziarie, che potrebbero essere tratte dal Fondo unico per lo spettacolo, disciplinato dalla legge n. 163 del 1985 ed il cui ammontare è stato da ultimo determinato dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2001. Segnala tuttavia che il testo non contiene tuttavia alcuna espressa previsione al riguardo.
Ricorda in proposito che a valere sul Fondo unico per lo spettacolo sono finanziati interventi previsti dalla legislazione vigente: conseguentemente, per destinarne formalmente una quota parte alle finalità del provvedimento in esame, sarebbe necessario disporre la riduzione di precedente autorizzazione di spesa per un ammontare predeterminato.
La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento chiarisce che gli articoli sopra considerati constano di disposizioni aventi carattere programmatico o comunque neutri sul piano finanziario, in quanto il finanziamento degli interventi disciplinati dal provvedimento sono già previsti a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, i cui stanziamenti sono annualmente quantificati - come detto - dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria.
Al riguardo avverte che, secondo il Servizio Bilancio, appare necessario che il Governo quantifichi gli effetti finanziari delle previsioni normative sopra considerate circa i nuovi compiti posti in capo alle amministrazioni pubbliche. In tal modo si potrebbero valutare i vincoli che la nuova normativa impone alla legge finanziaria nella determinazione del Fondo unico per lo spettacolo.
Il coordinamento delle politiche pubbliche per le attività musicali, la programmazione, a livello nazionale, dei relativi interventi e la concreta attribuzione delle risorse finanziarie ai destinatari sono affidati ad un organismo di nuova istituzione, il Centro nazionale per la musica, al quale è dedicato l'intero capo II. Tramite il Centro lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono i propri obiettivi di promozione e di sostegno.
Il Centro nazionale per la musica è una società per azioni a totale capitale pubblico, soggetta quindi alla disciplina civilistica in quanto compatibile con il testo in esame. La somma corrispondente al capitale sociale, inizialmente sottoscritto per intero dallo Stato, è reperita attingendo al Fondo unico per lo spettacolo; la partecipazione al capitale sociale è aperta unicamente alle regioni ed agli enti locali, anche in forma associata.
L'oggetto sociale del Centro è definito analiticamente dall'articolo 9, comma 1. Il comma 2 precisa che il Centro si avvale, ai fini dell'attribuzione delle risorse, del comitato per la musica popolare contemporanea (istituito dal successivo articolo 25) e della commissione consultiva per la musica (confermandone quanto a ciò le funzioni).
Gli articoli da 10 a 14 si occupano degli organi del Centro nazionale per la musica, mentre l'articolo 17 disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti e l'organico del personale.
Le risorse necessarie ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati al Centro


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dall'articolo 9 sono previste dall'articolo 15. In particolare il Centro riceve dal Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di una apposita convenzione, un contributo di lire 2,2 miliardi per l'anno 2001 e di lire 2 miliardi per l'anno 2002. Si prevede, inoltre, che a decorrere dall'anno 2003 il contributo sia quantificato annualmente nella Tabella C della legge finanziaria. Il Centro può ricevere anche risorse a valere sul Fondo unico per lo spettacolo e può essere destinatario di finanziamenti dello Stato e di enti pubblici (commi 2 e 3).
Al comma 5 si prevede che all'onere derivante dal comma 1, pari a lire 2,2 miliardi per l'anno 2001 e a lire 2 miliardi a decorrere dal 2002, si provvede a valere sul Fondo speciale di parte corrente, nell'ambito dell'accantonamento di competenza del Ministero del tesoro.
Al riguardo osserva che per l'anno 2001, per altro già in corso, si prevede un contributo maggiore rispetto a quello previsto per il 2002. Ritiene tuttavia che, essendo il contributo diretto allo svolgimento di attività continuative, per il 2001 dovrebbero essere attribuite risorse di ammontare minore (o comunque pari) rispetto a quelle per l'anno successivo, in considerazione del momento di effettiva entrata in vigore del provvedimento.
Il comma 1 rinvia irritualmente alla Tabella C della legge finanziaria la quantificazione dell'onere relativo agli anni 2003 e successivi. In realtà, ai sensi della vigente normativa in materia di contabilità di Stato, occorre quantificare espressamente i contributi anche per l'anno 2003, per rinviare eventualmente alla legge finanziaria gli oneri per gli anni successivi al triennio 2001-2003. A tal proposito evidenzia anche una contraddittorietà tra il comma 1 e il comma 5. Difatti, nella clausola di copertura si quantificano oneri per 2 miliardi «a decorrere dall'anno 2002».
Per superare tali rilievi, occorrerebbe, al comma 1, quantificare i contributi in 2 miliardi anche per il 2003 per rinviare alla Tabella C la quantificazione annuale dei contributi a decorrere dal 2004; conseguentemente, al comma 5, bisognerebbe sostituire le parole «2 miliardi a decorrere dall'anno 2002» con le seguenti «2 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003».
Osserva che la clausola di copertura dovrebbe essere integrata con l'indicazione «ai fini del bilancio triennale 2001-2003» e che il Fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro presenta sufficienti disponibilità, ma non espone una specifica voce programmatica.
La relazione tecnica al testo originario afferma che il contributo annuo di 2 miliardi, previsto nel testo iniziale per ciascuno degli anni 1998 e 1999, è commisurato alle spese di gestione della istituenda società per azioni, rappresentate da spese per il personale, spese per compenso agli organi, spese di funzionamento.
In realtà dal testo non risulta chiaramente se i contributi ricevuti dal Centro ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 siano destinati a «coprire» anche i costi relativi agli organi e al personale, poiché il comma 1 dispone che tali contributi siano finalizzati allo «svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9». Una interpretazione letterale farebbe propendere per una risposta in senso negativo.
Se così fosse, non si comprenderebbe come siano coperte i costi del personale e delle indennità agli organi. Poiché il Centro per la musica, pur essendo configurato formalmente come società privatistica, presenta non pochi profili pubblicistici (si pensi all'organico del personale definito con decreto ministeriale) e la proprietà azionaria è di natura pubblica, le perdite non potrebbero che ricadere indirettamente sugli enti controllanti.
Al riguardo osserva che anche il Servizio Bilancio afferma che le disposizioni in esame necessitano di alcuni chiarimenti da parte del Governo. In particolare l'utilizzo di risorse del FUS, per la sottoscrizione del capitale sociale dell'istituenda società, sottrarrebbe disponibilità per le attività ordinarie del fondo che, in base alla nuova normativa, come già segnalato, sembrano potenziate. Le norme prevedono


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la possibilità per il Ministro per i beni e le attività culturali di ridefinire la composizione della Commissione consultiva per la musica. Ritiene opportuno che il Governo chiarisca se da tale intervento possano risultare maggiori oneri per lo Stato.
Il contributo assegnato al Centro per la musica, nonostante la modifica della Commissione che ha ridotto il numero dei componenti del consiglio di amministrazione della nuova società, non sembrerebbe adeguato a coprire interamente, come affermato dalla relazione tecnica, le spese di gestione della stessa. Inoltre la possibilità attribuita dall'articolo 15, comma 2, al Ministro per i beni e le attività culturali di poter integrare tale contributo, in relazione ad esigenze di funzionamento del Centro, con risorse da reperire nell'ambito del FUS, sembrerebbe configurarsi come elusiva dell'obbligo di coperture di nuove o maggiori spese.
Il Servizio Bilancio ribadisce infine che nel testo licenziato dalla Commissione Cultura della Camera sussisterebbe una difformità tra la disposizione che fissa il contributo in 2,2 miliardi per il 2001 ed in 2 miliardi per il 2002, con rinvio alla legge finanziaria per la quantificazione del contributo per gli anni successivi (articolo 15, comma 1), e la relativa clausola di copertura (articolo 15, comma 5), che quantifica l'onere in 2,2 miliardi per il 2001 ed in 2 miliardi annui dal 2002 e ne dispone la relativa copertura.
Afferma che l'articolo 23 prevede l'istituzione del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea, gestito dal Centro nazionale per la musica, con lo scopo di promuovere le attività di esecuzione, sperimentazione, formazione e ricerca in tale campo. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono disciplinati il numero, le categorie e il tipo di interventi ammissibili a finanziamento, nonché il limite massimo e le priorità di finanziamento, sulla base dei criteri espressamente previsti .
L'articolo 24 prevede il finanziamento del Fondo mediante la metà degli importi delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate per reati di pirateria musicale in ordine ai quali la SIAE ha operato per l'individuazione dei colpevoli, nonché mediante le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale.
L'articolo 25 dispone la costituzione del Comitato per la musica popolare, di cui il Ministro per i beni si avvale per la definizione degli indirizzi e delle attività relative alla musica popolare contemporanea. Per il funzionamento del Comitato, composto da cinque esperti del settore, di elevata qualificazione professionale, si provvede con disponibilità individuate dal Ministro per i beni culturali nell'ambito del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea.
Al riguardo evidenzia che, secondo il Servizio Bilancio, le modalità di finanziamento dell'istituendo Fondo per la promozione della musica popolare non appaiono tali da assicurare una congrua e costante alimentazione del medesimo, considerando che a carico del Fondo stesso sono posti oneri permanenti, dei quali non è fornita alcuna stima.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, soffermandosi sugli articoli 8 e 35, comma 4, afferma che essi comportano maggiori oneri a fronte dei quali il testo reca una copertura in contrasto con la vigente normativa contabile.
Esprime parere contrario all'articolo 15, in quanto, da un lato, nel Fondo speciale di parte corrente, l'accantonamento di competenza del Ministero del tesoro presenta disponibilità solo a decorrere dall'anno 2003 e, dall'altro lato, il rinvio alla tabella C della legge finanziaria andrebbe operato a decorrere dall'anno 2004. Inoltre il comma 2 comporta oneri connessi ad esigenze di funzionamento per la cui copertura si fa rinvio al fondo unico per lo spettacolo, in contrasto con le vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica.
Ritiene che gli articoli 23 e 24 contengano una copertura incongrua, in quanto occorrerebbe preliminarmente valutare gli


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effetti negativi a carico della SIAE derivante dalla riduzione dell'aggio. Inoltre si utilizzerebbero risorse solo eventuali.
All'articolo 25 l'istituzione del comitato comporta oneri non quantificati, la cui copertura verrebbe posta a carico del fondo di cui all'articolo 23, gestito dal Centro nazionale per la musica, ente di natura privatistica. Ritiene che la modalità di erogazione dei fondi al predetto comitato sia formulata in maniera poco chiara.
Per quanto riguarda l'articolo 36, ritiene correttamente effettuato il reperimento di disponibilità finanziarie, pari alla somma di lire 6 miliardi, attraverso il definanziamento del conto speciale del Fondo di intervento istituito dall'articolo 2 della legge n. 819 del 1971.

Antonio BOCCIA, presidente, ritiene che occorrerebbe precisare nel testo che l'attività degli enti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 deve mantenersi entro il tetto massimo previsto nei rispettivi bilanci.
All'articolo 8 occorrerebbe quantificare espressamente la cifra destinata alla sottoscrizione del capitale sociale, che peraltro dovrebbe essere tale da non compromettere lo svolgimento delle altre attività al cui è finanziamento è preordinato il Fondo unico per lo spettacolo.
Se all'articolo 15 si intendesse destinare al funzionamento del Centro esclusivamente le risorse di cui al comma 2, da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, occorrerebbe quantificare la somma a ciò destinata, ponendo un tetto massimo; alternativamente, se le esigenze del funzionamento del Centro si ritenessero soddisfatte con il contributo di cui al comma 1, occorrerebbe sopprimere il comma 2.
All'articolo 25, comma 2, occorrerebbe quantificare espressamente le spese per il funzionamento del comitato consultivo, ponendo un tetto massimo. Ciò per evitare che le risorse da destinare alla promozione della musica popolare di cui all'articolo 23 siano disperse e vanificate per il funzionamento dell'ente preposto a tale attività.
Dovrebbe inoltre prevedersi che le attività di cui all'articolo 23 debbono svolgersi utilizzando risorse nei limiti di quanto previsto al successivo articolo 24. Inoltre occorrerebbe quantificare espressamente ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 24 l'ammontare degli importi percentuali ottenibili dall'introito di sanzioni, pene pecuniarie e l'ammontare dell'aggio relativo alle opere di pubblico dominio musicale di cui ai commi 3 e 4.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI afferma che lo storno delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24 non compromette il corretto funzionamento della SIAE.

Sergio CHIAMPARINO (DSU), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, formula la seguente proposta di parere:

«Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sia espressamente chiarito che allo svolgimento dei compiti e delle funzioni indicati agli articoli 2, 3, 4 e 5 gli enti interessati provvedono nell'ambito delle disponibilità previste dai rispettivi bilanci sulla base della legislazione vigente;
all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, sia espressamente indicato l'ammontare della somma volta alla costituzione del capitale sociale del Centro nazionale per la musica, da reperirsi nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, e si provveda alla conseguente riduzione di una delle autorizzazioni legislative di spesa relative ad interventi il cui finanziamento la legislazione vigente pone a carico del Fondo medesimo, tenendo per altro conto della necessità che dalla riduzione in parola non risulti pregiudicato il conseguimento degli interventi medesimi;


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all'articolo 15, comma 1:
sia espressamente precisato se il contributo a carico del bilancio dello Stato di cui al primo periodo sia finalizzato anche alle esigenze connesse al funzionamento del Centro;
il primo periodo sia inoltre riformulato in modo da imputare al solo anno 2003 il contributo predetto;
al secondo periodo, sia previsto che all'individuazione della misura del contributo in questione la tabella C allegata alla legge finanziaria annuale provveda a decorrere dall'anno 2004, in coerenza con il disposto dell'articolo 11-quater, comma 3, della legge n. 468 del 1978;
sia conseguentemente riformulata la disposizione di copertura degli oneri in argomento contenuta al successivo comma 5;
all'articolo 15, sia soppresso il comma 2, in quanto la disposizione non quantifica l'ammontare delle risorse da destinare ad «esigenze di funzionamento» del Centro nazionale per la musica - espressione la cui effettiva portata appare per altro indispensabile chiarire per valutarne adeguatamente le conseguenze finanziarie - e ne configura il reperimento a valere sul Fondo unico per lo spettacolo senza una preventiva riduzione di una delle autorizzazioni legislative di spesa relative ad interventi il cui finanziamento la legislazione vigente pone a carico del Fondo medesimo;
all'articolo 23, comma 1, sia espressamente previsto che le attività ivi considerate debbono essere svolte nei limiti delle risorse rinvenienti dal comma 1 dell'articolo 24, nel presupposto che queste ultime si riferiscono all'irrogazione di sanzioni pecuniarie i cui proventi non sono rilevanti ai fini della continuità di funzionamento della SIAE;
all'articolo 25, siano esplicitamente quantificati gli oneri connessi al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e ne sia individuata la copertura mediante riduzione di una delle autorizzazioni legislative di spesa relative ad interventi il cui finanziamento la legislazione vigente pone a carico del Fondo medesimo, tenendo per altro conto della necessità che dalla riduzione in parola non risulti pregiudicato il conseguimento degli interventi medesimi;
all'articolo 35, comma 4, siano parimenti quantificati in maniera espressa gli oneri connessi alla promozione del sistema delle residenze multidisciplinari affidata ai Centri di cui al comma 1 e ne sia individuata la copertura mediante riduzione di una delle autorizzazioni legislative di spesa relative ad interventi il cui finanziamento la legislazione vigente pone a carico del Fondo medesimo, tenendo per altro conto della necessità che dalla riduzione in parola non risulti pregiudicato il conseguimento degli interventi medesimi».

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

D.L. 394/2000: Recante disposizioni in materia di usura.
C. 7583, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 13 febbraio 2001.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, rispondendo ai rilievi formulati dal relatore nella scorsa seduta sulla base della nota del Servizio Bilancio, si sofferma sulla presunta perdita di gettito che deriverebbe dalle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 1. Essa, secondo gli uffici della Camera, deriverebbe dall'esistenza di norme che, diminuendo autoritativamente il tasso degli interessi applicato ai mutui in essere, comporterebbero minori ricavi per le banche. A tali minori ricavi corrisponderebbero minori entrate sia sul fronte dell'IRPEG che su


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quello dell'IRAP. Inoltre, le minori entrate non sarebbero compensate dal maggior gettito che deriverebbe dall'applicazione delle imposte dal lato dei mutuatari.
Osserva, in primo luogo, che le disposizioni in esame sono da considerarsi parte inscindibile rispetto alle altre disposizioni dell'intervento normativo.
Difatti, da un lato, al comma 1 si ribadisce la piena efficacia delle pattuizioni contrattuali, avendo riguardo esclusivamente alla data di stipulazione del mutuo; dall'altro lato, con i commi 2 e 3, come correttivo a tale disposizione, si introduce, per talune categorie di mutui, una variante consistente nella diminuzione del tasso di interesse.
Illustra quindi i motivi per cui non è possibile ascrivere all'intervento del Governo alcuna perdita di gettito. In mancanza della predisposizione del provvedimento in esame, si potrebbe pensare ad un consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale che reputa nulla la pattuizione di interessi originariamente al di sotto del tasso soglia di usura, ma divenuta «illecita» per fattori sopravvenuti. Da ciò conseguirebbero effettivamente quelle perdite di gettito, che vengono invece erroneamente ascritte al decreto-legge. Ritiene che neppure indirettamente il provvedimento in esame comporterebbe minori entrate rispetto a quelle che si otterrebbero in sua assenza. Avvalendosi del supporto di una nota tecnica predisposta dagli uffici del Ministero delle finanze, afferma, con riferimento alla esclusione dal calcolo delle conseguenze in termini di gettito relative ai mutui già rinegoziati, come tale fenomeno sia stato particolarmente accentuato nel corso del 1999 (come si evince anche dai dati forniti dalla Banca d'Italia), al termine del periodo strutturale di discesa dei tassi: è verosimile che in tale occasione il tasso di interesse rinegoziato possa essere inferiore a quello indicato come soglia di usura, attualmente il 10,35 per cento, essendo i tassi discesi fino al 5 per cento nel 1999.
Riguardo all'obiezione concernente il minore tasso di redditività delle imprese rispetto a quello delle banche, evidenzia come il tasso relativo alle imprese, in realtà, prenda in considerazione l'intera popolazione delle imprese non bancarie. Al contrario, per effettuare un confronto più attendibile, si sarebbe dovuto prendere in considerazione quel particolare segmento di imprese, sostanzialmente medio-piccole, che - ottenendo un mutuo ipotecario - possono contare su una consistente redditività, che si traduce in una elevata solvibilità. Afferma quindi che si può ritenere che il tasso di redditività di tali piccole imprese sia addirittura superiore a quello delle banche.
Riguardo all'obiezione secondo cui, per compensare le perdite IRAP, le imprese mutuatarie dovrebbero essere tutte in regime IRPEF, con una aliquota marginale alquanto elevata, osserva che le aziende richiedenti un mutuo ipotecario, come peraltro prima evidenziato, sono di piccole dimensioni e quindi, trattandosi di ditte individuali e di società di persone, ricadenti nel regime IRPEF. Inoltre tali aziende presentano necessariamente una elevata redditività e di conseguenza hanno un'aliquota marginale altrettanto elevata. Da ciò si desume il verificarsi di una completa compensazione tra perdite IRAP e la minore deducibilità dei costi da parte delle imprese in regime IRPEF.

Lucio TESTA (D-U), relatore, giudica convincenti le affermazioni del sottosegretario. Alla luce di tali chiarimenti, supportati anche da una nota tecnica del Ministero delle finanze, ritiene che si possa pervenire all'espressione di un parere favorevole. Ciò non significa che i rilievi degli uffici non abbiano una loro logica fondata su argomentazioni solide; tuttavia, i presupposti da cui essi partono costituiscono solamente una delle possibilità per i futuri scenari, dipendenti da numerose variabili esogene. Gli effetti globali del provvedimento sul piano delle entrate fiscali potrebbe essere infatti di segno positivo o negativo a seconda dei comportamenti che assumeranno i soggetti economici e dell'andamento della congiuntura internazionale.


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Guido POSSA (FI) esprime perplessità sulle argomentazioni del Governo, che sottostimano l'effetto della rinegoziazione dei mutui e che si fondano sul dato, a suo avviso non realistico, che i due terzi dei mutui siano stipulati dalle imprese.
Non ritiene comunque che i dati da cui parte il Governo siano attendibili nel loro complesso. Cita ad esempio anche le affermazioni del sottosegretario Giarda, in sede di discussione della legge finanziaria, sulla prevedibile crescita della richiesta di prescrizioni di farmaci a seguito della abolizione dei ticket, allora stimata dall'Esecutivo entro la misura del tre per cento. Al contrario, a consuntivo, la crescita è risultata ben superiore, attestandosi sul 25 per cento.

Il sottosegretario Dino Piero GIARDA replica che, al contrario di quanto affermato dal deputato Possa, le previsioni del Governo si sono dimostrate fondate, ad esempio per quanto riguarda la crescita del PIL nel 2000, attestatasi sul 2,8 per cento, e ciò a dispetto delle catastrofiche valutazioni formulate dai gruppi dell'opposizione.

Lucio TESTA (D-U), relatore, in esito al dibattito svoltosi, propone di esprimere parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 febbraio 2001. - Presidenza del Presidente Augusto FANTOZZI. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Dino Piero Giarda e per l'interno Severino Lavagnini.

La seduta comincia alle 10.30.

D.L. 392/2000: Disposizioni urgenti in materia di enti locali.
C. 7582, Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo il 14 febbraio 2001.

Augusto FANTOZZI, presidente, avverte che la Commissione deve procedere all'esame degli emendamenti presentati al provvedimento in titolo (vedi allegato).

Il sottosegretario Severino LAVAGNINI, richiamandosi alle considerazioni da lui svolte nella riunione della Commissione svoltasi nella giornata di ieri, ricorda che nella seduta dell'Assemblea del Senato svoltasi in pari data è mancato ripetutamente il numero legale. Tale circostanza costituisce a suo avviso l'ulteriore riprova che l'introduzione di eventuali modifiche al testo in esame, non limitate a quella derivante dall'approvazione del solo articolo aggiuntivo 1.01 del Governo, comprometterebbe seriamente la conversione del decreto-legge nei termini costituzionali.

Augusto FANTOZZI, presidente, avverte che numerosi tra gli emendamenti presentati manifestano profili di inammissibilità. Invita pertanto i presentatori a ritirarli, in modo da non pregiudicare le valutazioni di ammissibilità del Presidente della Camera nel caso di una eventuale loro ripresentazione in Assemblea.

Antonio BOCCIA (PD-U), accogliendo l'invito formulato dal Presidente, ritira gli emendamenti da lui presentati. Segnala per altro che il suo gruppo si riserva di ripresentarli in Assemblea, sottolineando che il tempo a disposizione risulta senz'altro sufficiente per una ulteriore lettura del provvedimento presso il Senato.

Guido POSSA (FI), Adriana VIGNERI (DS-U) e Vincenzo CERULLI IRELLI (PD-U) ritirano i propri emendamenti, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.


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Augusto FANTOZZI, presidente, constata l'assenza dei deputati presentatori di tutti i restanti emendamenti. Si intende che vi abbiano rinunciato.

Il sottosegretario Dino Piero GIARDA ritira quindi l'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo.

La Commissione delibera di conferire mandato al relatore Lucio Testa a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo trasmesso dal Senato, chiedendo di essere autorizzata a riferire oralmente, e nomina il comitato dei nove.

La seduta termina alle 10.35.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 15 febbraio 2001. - Presidenza del Presidente Augusto FANTOZZI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Bruno Solaroli.

La seduta comincia alle 10.40.

Schema di decreto legislativo in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Augusto FANTOZZI, presidente, relatore, premette che nella seduta odierna non sarà possibile pervenire all'espressione dei rilievi su alcuno degli schemi di decreto in esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, non essendo ancora pervenuti i previsti pareri delle organizzazioni sindacali e degli altri organismi chiamati ad esprimersi al riguardo in sede consultiva.
Passando ad illustrare il provvedimento relativo al corpo della Guardia di Finanza, osserva che l'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 ha conferito al Governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198 e 199, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
I citati decreti legislativi che riguardano il riordino del personale dei ruoli non direttivi delle Forze armate e di polizia sono stati emanati con lo scopo di attuare un riallineamento delle carriere fra il personale non direttivo dell'Arma e della Polizia di Stato, sulla base del principio di sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici.
A tal proposito segnala che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 277/1991, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 43, comma 17, della legge n. 121/1981 e della richiamata tabella equiparativa nella parte in cui quest'ultima non prevedeva l'equiparazione agli ispettori di polizia dei circa 26.000 sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, le cui funzioni sono da considerarsi almeno equivalenti a quelle degli ispettori medesimi.
La nuova delega nasce dall'esigenza di attenuare alcune disarmonie determinatesi nella concreta applicazione delle norme attraverso la revisione dei ruoli.
Il presente schema contiene prevalentemente modifiche o aggiunte al decreto legislativo n. 199/1995, concernente il personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di Finanza.
Dal punto di vista degli effetti finanziari, lo schema è corredato da una relazione tecnica tesa a dimostrare che gli oneri siano comunque riconducibili a quota parte di quanto stanziato dalla legge finanziaria del 2001, in particolare dall'articolo 50 comma 9, per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1 della legge delega n. 78 del 2000.


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L'articolo 2 detta una serie di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 199 del 1995 riguardanti il personale del ruolo appuntati e finanzieri. In particolare dispone la parziale ridefinizione delle mansioni, la modifica della disciplina che regola i requisiti di ammissione al corso allievi, la possibilità di utilizzare la graduatoria degli idonei per l'ammissione a corsi allievi successivi, la ridefinizione delle norme per l'inquadramento e la disciplina delle procedure di valutazione del personale appartenente al ruolo, la modifica delle norme relative alle promozioni straordinarie per benemerenze di servizio. Evidenzia che la relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo osserva che il punto 2 del comma 7 estende l'istituto della «promozione alla vigilia» al personale divenuto inabile o deceduto nell'anno in cui avrebbe maturato i requisiti all'avanzamento. La norma, ferma restando l'eccezionalità e, dunque, l'esiguità numerica dei casi considerati, determina maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Identiche considerazioni ritiene possano essere svolte relativamente al comma 8 ,che riduce i requisiti necessari per la promozione straordinaria e prevede la possibilità di conseguirne più di una nel corso della carriera.
Afferma che gli articoli 3, 4 e 5 dispongono la modifica di numerosi articoli del decreto legislativo n. 199 del 1995 prevedendo, fra l'altro, la sostituzione della precedente dizione «ruolo sottufficiali» con la dizione «ruolo sovrintendenti» e «ruolo ispettori» (articolo 3); le modalità di accesso al ruolo sovrintendenti prevedendo due distinti concorsi di cui uno, per titoli, riservato per almeno il 70% dei posti disponibili agli appuntati scelti e l'altro, per titoli ed esami, riservato per la rimanente percentuale dei posti a tutti gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» (articolo 4, comma 1); la definizione dei requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al ruolo sovrintendenti, le modalità di svolgimento dei medesimi, l'attribuzione ad una commissione esaminatrice del potere di valutare le prove, i criteri per la formazione delle graduatorie, la disciplina che regola le esclusioni dai concorsi e l'approvazione delle graduatorie (articolo 4, commi da 2 a 8); le modalità di svolgimento dei corsi che gli aspiranti sovrintendenti devono frequentare e le condizioni che determinano l'esclusione ed il rinvio dai corsi medesimi (articolo 4, commi 9 e 10); il conferimento della nomina a vice brigadiere, la decorrenza della stessa, le modalità di iscrizione a ruolo per il personale risultato idoneo al termine degli esami previsti per i rispettivi corsi (articolo 4, comma 11); l'introduzione della nuova qualifica di luogotenente per il grado apicale del ruolo degli ispettori (articolo 5, comma 1); la definizione del limite massimo della dotazione organica per il grado di maresciallo aiutante in 11.500 unità (articolo 5, comma 2); la previsione dei compiti da assegnare al luogotenente (articolo 5, comma 3); la modifica delle modalità di accesso al ruolo degli ispettori (articolo 5, comma 4); la definizione dei requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori, i criteri per la composizione della commissione esaminatrice, i criteri per la formazione delle graduatorie (articolo 5, commi da 5 a 11); le modalità di svolgimento dei corsi che gli aspiranti ispettori devono frequentare e le condizioni che determinano il rinvio dai corsi medesimi (articolo 5, commi 12 e 13); la indizione dei bandi di concorso, tanto dei sovrintendenti che degli ispettori, a mezzo di determinazione del Comandante Generale o dell'autorità dal medesimo delegata (articolo 4 comma 3 e articolo 5 comma 14). Evidenzia che la relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo osserva che le norme relative ai bandi non rinviano alle disposizioni concernenti la programmazione delle assunzioni, che peraltro non sono richiamate in nessun altra norma dello schema di decreto. Ciò potrebbe comportare, in base al criterio cronologico, che disciplina il rapporto tra fonti normative dello stesso grado, un'implicita deroga alla


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disciplina della programmazione delle assunzioni, suscettibile di vanificare gli obiettivi di risparmio stabiliti dalla legge finanziaria per l'anno 2001 e contabilizzati nel bilancio dello Stato. Tale eventualità non appare improbabile in quanto, contrariamente al presente schema, lo schema di decreto legislativo relativo al «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza» ha cura di richiamare espressamente all'articolo 62 il rispetto delle norme relative alla programmazione riferendole alle assunzioni di personale derivanti dall'attuazione del decreto stesso.
Peraltro sembrerebbe contraria al metodo della programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni la norma secondo cui l'indizione dei bandi deve avvenire con «determinazione del comandante generale della Guardia di Finanza o dell'autorità dal medesimo delegata» e non più con decreto ministeriale come previsto dalle attuali norme. Infatti attribuire al comandante generale la decisione formale sui posti da mettere a concorso sembra configurare una procedura decisionale decentrata non conforme a quella configurata per la programmazione delle assunzioni, che è invece ispirata a criteri di accentramento decisionale.
A questo riguardo, comunque, evidenzia che l'Ufficio legislazione della Guardia di Finanza, contattato per le vie brevi, ha dichiarato che la norma in oggetto non fa che recepire legislativamente una prassi già in atto.
Segnala, infine, che l'articolo 5, comma 2, modificando l'articolo 33 del decreto legislativo n. 199 del 1995, contiene una disposizione che fissa in 21.950 unità l'organico del ruolo ispettori. Tale disposizione riduce l'organico relativo a tale ruolo ridefinito ultimamente dall'articolo 68 dell'emanando decreto legislativo sul «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza» che fissa tale organico in 23.450 unità. Tale discrasia potrebbe essere dovuta ad un difetto di coordinamento tra i due schemi di decreto.
L'articolo 6 dispone la modifica di numerosi articoli del decreto legislativo n. 199 del 1995, con disposizioni integrative e correttive riguardanti l'avanzamento del personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti.
Avverte che la relazione tecnica considera onerose unicamente le norme volte ad attribuire scatti aggiuntivi ai marescialli aiutanti con 7 anni di anzianità o a cui sia stata attribuita la qualifica di luogotenente.
Osserva che per le «promozioni alla vigilia» valgono le stesse considerazioni svolte con riferimento all'articolo 2. Per quanto concerne la quantificazione degli oneri derivanti dalla concessione di due scatti aggiuntivi, rispetto alla legislazione vigente, ai marescialli aiutanti «luogotenenti», osserva che le tabelle annesse contabilizzano un maggior onere pari a due scatti unicamente per il primo anno di effetto della nuova legislazione (2001), mentre per i seguenti (da 2002 a 2008) si considera un solo scatto aggiuntivo. Questo criterio di calcolo sembrerebbe metodologicamente non corretto e tale da condurre ad una sottostima dell'onere.
Sembrerebbe infatti corretto calcolare i due scatti per l'intero arco degli anni considerati, sia per i luogotenenti che accedono immediatamente a tale ruolo, sia per coloro che vi accedono successivamente, portandosi dietro lo scatto maturato nella qualifica di maresciallo aiutante, scatto non previsto a legislazione vigente.
Applicando quest'ultimo criterio, l'onere derivante dal mancato conteggio del secondo scatto per il periodo 2002-2008 risulterebbe pari all'onere dell'unico scatto calcolato dalla relazione tecnica. In proposito ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
Rileva inoltre la necessità che il Governo fornisca chiarimenti riguardo agli oneri conseguenti la sostituzione della


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procedura di avanzamento a scelta con quella di anzianità per l'accesso ai gradi di brigadiere e maresciallo capo.
Le tabelle annesse espongono costi attesi pari a zero per alcuni degli anni considerati come se nessun soggetto beneficiasse di tale agevolazione nelle promozioni (per esempio sono pari a zero gli oneri relativi a marescialli ordinari promossi a capo negli anni 2004 e 2005). La procedura ad «anzianità» introdotta prevede una promozione, ai gradi summenzionati, previo giudizio di idoneità, dopo 7 anni di permanenza nel grado mentre la procedura a «scelta» comportava l'avanzamento in tre momenti separati degli appartenenti ad uno stesso corso; il primo gruppo veniva promosso dopo sette anni, il secondo dopo otto, l'ultimo dopo nove. Essendo i gruppi praticamente equivalenti da un punto di vista numerico ne consegue che il periodo medio di attesa per la promozione è, a legislazione vigente, pari a otto anni mentre, a legislazione variata, è pari a sette anni. L'accelerazione della carriera così determinata dispiega ancora maggiori effetti a regime in quanto, con il passare degli anni, anche la promozione a successivi gradi, non influenzati dalla modifica esaminata, avviene prima. Osserva che l'onere che si determina non sembra essere compensato dalla trasformazione del ruolo dei marescialli aiutanti da aperto in chiuso, dal momento che l'articolo 9 dello schema attribuisce ai marescialli capo un emolumento compensativo nel caso in cui entro 10 anni (in presenza di altre condizioni minori) non abbiano conseguito la promozione a maresciallo aiutante.
L'articolo 9 introduce nel testo del decreto legislativo n. 199 del 1995 gli articoli da 73-bis a 73-sexies, allo scopo di conferire un più adeguato trattamento economico al personale in servizio, tenuto conto delle differenze di grado, di qualifica, di anzianità e del possesso di determinati requisiti caratteristici personali e di rendimento in servizio. Afferma che la relazione tecnica considera onerose le norme senza fornire altri dettagli in merito e che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica.
L'articolo 10 sostituisce gli articoli 77 e 78 del decreto di inquadramento, riguardanti le nomine a vice brigadiere di complemento e della riserva, prevedendo nella nuova formulazione, un'estensione di tali forme di avanzamento. Si tratta di modifiche prive di oneri, in quanto riguardano nomine che possono essere conferite a domanda e a titolo esclusivamente onorifico al personale che transita in congedo. È prevista, inoltre, l'istituzione dell'insegna di qualifica per i marescialli aiutanti «luogotenente». Avverte che la relazione tecnica non considera le norme. Ritiene che non ci sia nulla da rilevare sul piano della finanza pubblica.
Gli articoli 11 e 12 dispongono l'attribuzione dello scatto aggiuntivo previsto dall'articolo 9 per i brigadieri capo e gli appuntati scelti anche in favore di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto abbiano già maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado. Il restante personale che rivesta tali gradi all'entrata in vigore del decreto, si vedrà attribuito lo scatto aggiuntivo a decorrere dalla data in cui maturerà quattro anni di effettivo servizio nel grado. Anche in fase transitoria, ai fini del conseguimento dei benefici economici, rimane fermo il possesso dei requisiti caratteristici e disciplinari previsti.
È disposto inoltre l'inquadramento nella qualifica di «luogotenente» per coloro che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, previo accertamento di alcuni requisiti.
Si prevede l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo, in deroga alla normativa generale, per i marescialli aiutanti che hanno conseguito o conseguano tale grado con decorrenza entro la data di entrata in vigore del decreto, previa verifica dei determinati requisiti. Avverte che la relazione tecnica considera onerose le norme senza fornire altri dettagli in merito e che


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la quantificazione risulta corretta sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica.
Gli articoli da 13 a 16 contengono disposizioni transitorie varie e disposizioni correttive.
Avverte che la relazione tecnica non considera le norme e che non ci sia nulla da osservare al riguardo.
L'articolo 17 quantifica dettagliatamente anno per anno gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto ed individua la relativa copertura finanziaria facendo riferimento all'articolo50, comma 9, della legge finanziaria per il 2001.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI afferma, relativamente alle questioni relative all'articolo 2, che le disposizioni sulla promozione alla vigilia incidono sulla materia dell'avanzamento in particolari situazioni connesse essenzialmente a cause di decesso, inabilità al servizio ovvero infermità. Si tratterebbe di una casistica da ricondurre a pochissimi eventi per ogni anno, peraltro non preventivamente stimabili in quanto del tutto eventuali, per i quali appare assolutamente prevalente la necessità di garantire la protezione sociali e orale del personale coinvolto, particolarmente esposto ai suddetti eventi in ragione del peculiare servizio assolto. Analogo ragionamento ritiene debba essere fatto per le promozioni straordinarie, anch'esse del tutto eventuali e non preventivamente quantificabili, la cui rinnovata disciplina risulta ora parificata con le corrispondenti disposizioni vigenti per l'Arma dei Carabinieri.
Passando a considerare i rilievi sugli articoli 3, 4 e 5 relativamente alla programmazione delle assunzioni, afferma che le disposizioni in materia di reclutamento inquadrano ope legis e senza riserva, nella disciplina generale in tema di assunzioni dettata dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni. Invita a considerare che la Guardia di finanza è normalmente inserita nella programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Tuttavia afferma di non avere nulla in contrario ad esplicitare formalmente un rinvio alla citata normativa.
Con riferimento alla indicazione del comandante generale quale autorità preposta all'indicazione dei bandi di concorso, evidenzia che la stessa è coerente con l'obiettivo di perseguire la separazione degli aspetti gestionali da quelli di indirizzo politico fissata dal decreto legislativo n. 29 del 1993 ed è coerente con analoga previsione già presente per i reclutamenti dei finanzieri.
Conferma che, al termine dell'intero processo riformatore scaturito dalla legge n. 78 del 2000, la dotazione organica del ruolo ispettori dovrà essere portata a 23.450 unità.
Ritiene che, in concreto, l'eventuale problema di coordinamento con il provvedimento relativo agli ufficiali potrebbe sorgere solo nel caso in cui quest'ultimo dovesse entrare in vigore prima di quello relativo al restante personale, ciò che realisticamente non dovrebbe avvenire in quanto il provvedimento è relativo al riordino dei ruoli dei sottufficiali dovrà essere adottato entro la scadenza del 28 febbraio 2001, mentre la delega relativa agli ufficiali scade alla metà di aprile.
Soffermandosi sull'articolo 6, per quanto riguarda la questione delle promozioni «alla vigilia», rinvia a quanto affermato con riferimento all'articolo 2.
Per quanto riguarda invece la quantificazione degli oneri derivante dall'introduzione della qualifica di luogotenente, osserva che nel 2001 si procede al reinquadramento nella qualifica solo degli ispettori già apicali al 31 agosto 1995, con conseguente attribuzione di due scatti aggiuntivi. Nello stesso anno, peraltro, viene conferito uno scatto aggiuntivo a tutti i marescialli aiutanti, consentendosi così il raggiungimento per tale ultimo personale del primo passo per l'accesso alla qualifica di luogotenente al maturare delle previste anzianità.
Negli anni successivi al 2001 la qualifica di luogotenente ed il conseguente secondo scatto vengono attribuiti dilazionali nel tempo, al maturare delle previste


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anzianità. Ciò comporta che i marescialli aiutanti beneficiari dello scatto nel 2001 non accedono tutti, e comunque non subito, alla qualifica apicale.
Per quanto riguarda l'impatto finanziario conseguente alla sostituzione della procedura di avanzamento a scelta con quella ad anzianità per l'accesso a gradi di brigadiere e maresciallo capo, conferma senza riserva le indicazioni fornite nel corpo delle tabelle annesse alla relazione tecnica, esprimono e quantificano solo gli eventuali maggiori oneri scaturenti dalle novità legislative introdotte. Ritiene che, coerentemente, non è illogico registrare in taluni casi per talune annualità costi pari a zero.

Augusto FANTOZZI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo in materia di riordino dei ruoli e di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Augusto FANTOZZI, presidente e relatore, premette che lo schema di decreto contiene prevalentemente modifiche o aggiunte al decreto legislativo n.198 del 1995, concernente il personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.
Dal punto di vista degli effetti finanziari lo schema è corredato da una relazione tecnica tesa a dimostrare come gli oneri siano comunque riconducibili a quota parte di quanto stanziato dalla legge finanziaria del 2001, in particolare dall'articolo 50 comma 9, per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1 della legge n. 78/2000 ed altre finalità.
L'articolo 4 introduce alcune modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 198 del 1995, disciplinando le procedure di nomina e i tempi di decorrenza per l'immissione in ruolo degli arruolati volontari. Osserva che la relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo sui possibili oneri derivanti dall'inquadramento dei carabinieri ausiliari nel ruolo dei carabinieri effettivi fin dal giorno successivo al termine della ferma di leva e non al termine della ferma quadriennale.
L'articolo 6, commi 1, 8 e 9, modifica la normativa relativa ai corsi di formazione e aggiornamento professionale. La relazione tecnica specifica che i corsi introdotti nel provvedimento non comportano oneri aggiuntivi, potendo essere finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio attribuiti per l'attività addestrativa.
Articoli 7 e 28 comma 2, secondo capoverso, prevedono l'introduzione della qualifica di luogotenente e l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai marescialli aiutanti. La relazione tecnica quantifica gli oneri per il periodo 2001-2008 in circa 74,5 miliardi. Il calcolo è stato effettuato sulla base della differenza stipendiale annua pro capite relativa all'attribuzione degli scatti gerarchici al personale interessato e del numero delle unità annue ipotizzate.
La relazione segnala, in particolare, che per gli oneri dei due scatti aggiuntivi ai marescialli aiutanti luogotenenti la tabella della relazione tecnica precisa che nel 2010 sarà raggiunta la situazione della consistenza numerica massima prevista nel grado di «Masups».
Al riguardo osserva che la formulazione del comma 5 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo n. 198 del 1995 non assicura che il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente sia inferiore al numero delle vacanze registrate annualmente nel ruolo. L'ipotesi di superamento del numero di posti disponibili si


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verifica quando la ventiduesima parte del ruolo risulta superiore al numero delle vacanze.
Ritiene necessario introdurre una clausola di salvaguardia al comma 5 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo n.198 del 1995, come riformulato dall'articolo 28, comma 2, del presente schema, che stabilisca che il numero delle qualifiche da conferire annualmente non può essere superiore al minore tra il numero delle vacanze dell'organico di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 198e 1/22 dell'organico medesimo.
L'articolo 27 prevede l'attribuzione di scatti aggiuntivi stipendiali per gli appuntati scelti e brigadieri capi. Le norme conferiscono uno scatto stipendiale aggiuntivo per brigadieri capi ed appuntati scelti dopo 8 anni di permanenza nel grado. Lo scatto è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo in caso di accesso ai ruoli superiori.
La relazione tecnica quantifica gli oneri per il periodo 2001-2008 in circa 53,7 miliardi. Il calcolo è stato effettuato sulla base della differenza stipendiale annua pro capite relativa all'attribuzione di uno scatto gerarchico al personale interessato e del numero delle unità annue ipotizzate in base alle alimentazioni del ruolo non omogenee. Ritiene che le valutazioni contenute nella relazione siano attendibili.
L'articolo 28, comma 2, dispone l'avanzamento a scelta ed a scelta per esami dei marescialli capi, con un meccanismo, fermo il limite delle vacanze organiche nel grado superiore e con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo rispetto alle vacanze d'organico. Il numero delle promozioni è fissato nel rapporto di 1/30 del personale del ruolo ispettori , distribuite almeno per il 70% attraverso il sistema «a scelta» e per il rimanente «a scelta per esami» e decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.
Segnala che, in tal modo, non è più possibile accedere per anzianità al grado di vertice del ruolo ispettori, essendo la promozione affidata esclusivamente a profili meritocratici. La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo ritiene opportuno un chiarimento in merito ai possibili oneri derivanti dalla presente disposizione che sembrerebbe far decorrere le promozioni a maresciallo capo non dalla data di conclusione delle selezioni, ma da quella del primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Tale meccanismo infatti, considerati i tempi per lo svolgimento delle procedure di selezione, potrebbe far retroagire le decorrenze delle promozioni con conseguente accelerazione delle carriere.
L'articolo 29 dispone l'attribuzione di emolumenti pensionabili ai sottufficiali.
In base a quanto illustrato nella relazione di accompagnamento, la previsione di tale norma si è resa necessaria, in conseguenza della diversa impostazione del sistema di promozione al grado di maresciallo aiutante (numero chiuso delle promozioni e sistema meritocratico in luogo del sistema per anzianità).
La relazione tecnica quantifica gli oneri per il periodo 2001-2008 in circa 115,1 miliardi.
Segnala, in particolare, che per gli oneri derivanti dall'aggiuntivo 54-bis la tabella della relazione tecnica precisa che nel 2010 sarà raggiunta la situazione della consistenza numerica massima prevista nel grado di «Masups».
Infine, la relazione tecnica non considera l'articolo 54-sexies aggiuntivo. Tuttavia, la relazione illustrativa specifica che la suddetta previsione è priva di oneri, in quanto si tratta di personale che, avendo comunque diritto alla promozione al 10o anno di permanenza nel grado, era già da ritenere a bilancio sul pertinente capitolo.
Al riguardo osserva che la relazione tecnica pur affermando che la consistenza numerica massima dei marescialli aiutanti beneficiari delle disposizioni dell'articolo 54-bis si raggiunge al 2010, fornisce la proiezione degli oneri fino all'anno 2008.


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Ritiene necessario che il Governo integri i dati relativi all'andamento degli oneri per gli anni 2009-2010.
L'articolo 30 disciplina analiticamente le norme transitorie per l'applicazione del provvedimento.
La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dal solo comma 14, valutati complessivamente in circa 3 miliardi nel 2002.
Al riguardo osserva che la quantificazione relativa alla deroga di cui al comma 14 appare sottostimata, in quanto gli oneri derivanti dalla promozione sono imputati al solo anno 2002, mentre andrebbero proiettati anche sugli anni successivi. Ritiene che le altre disposizioni che attribuiscono al personale in servizio scatti economici anticipatamente rispetto ai tempi previsti appaiono suscettibili di determinare un sensibile incremento degli oneri nei primi anni di entrata in vigore del provvedimento di cui la relazione tecnica non sembra tenere conto. Rileva la necessità di un chiarimento del Governo.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI osserva che l'articolo 4 non produce alcun onere aggiuntivo poiché, al termine della leva, l'inquadramento previa selezione dei carabinieri ausiliari quali carabinieri aggiuntivi, sempre nel limite delle vacanze organiche, era già previsto dal vigente articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 198 del 1995. Peraltro l'inquadramento nel ruolo dei carabinieri effettivi avviene con l'assunzione della ferma quadriennale stessa mentre il passaggio al rapporto di stabile impiego avviene solo al termine della medesima, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 53 del 1989.
In merito agli articoli 7 e 28, comma 2, non ravvisa la necessità di una clausola di salvaguardia, in quanto la dizione «luogotenente» individua una qualifica e non un grado. In realtà il «luogotenente» rimane un maresciallo aiutante, pur se particolarmente qualificato; conseguentemente il numero chiuso di 13.500 unità opera nei soli confronti del grado di aiutante. Pertanto l'acquisizione della accennata qualifica non determina vacanze nel grado stesso e non libera posti disponibili aggiuntivi per l'avanzamento dei marescialli capo. Sempre con riferimento alla qualifica afferma che il rapporto massimo di 1/22, su cui si è fondata la quantificazione degli oneri, non può in alcun modo essere superato.
Soffermandosi sull'articolo 28, comma 2, premesso che le promozioni in esame si riferiscono al grado di maresciallo aiutante e non di maresciallo capo, osserva che le decorrenze delle promozioni vanno collocate al momento del realizzarsi dei requisiti temporali dell'avanzamento alla disponibilità delle vacanze nell'organico.
La norma facendo decorrere le promozioni, nell'ordine di ruolo, non dal momento del raggiungimento dei requisiti di permanenza nel grado e neppure dal momento del verificarsi delle vacanze nell'organico, bensì dall'anno successivo, non comporta alcuna accelerazione delle carriere. Al contrario essa porta in avanti al 1o gennaio dell'anno successivo presupposti di fatto che si verificano nell'anno precedente, determinando un rallentamento rispetto al sistema attualmente vigente. In conclusione la disposizione, lungi dall'essere onerosa, comporta un risparmio di spesa.
Il comma 14 dell'articolo 30 rappresenta una indispensabile norma di passaggio dal vigente sistema di avanzamento a quello che si intende introdurre. Al fine di verificare che i connessi oneri non sono sottostimati ritiene che vada tenuto presente che le promozioni, per ciascun grado, vengono distribuite nell'arco di tre valutazioni in altrettanti anni. Conseguentemente ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 212 del 1983 fra i candidati viene promosso, il primo anno un terzo degli idonei, il secondo anno il 50 per cento dei restanti idonei e, il terzo anno, la restante metà. Evidenzia che al momento del passaggio alla nuova normativa, ovvero nel 2001, il primo terzo non comporta oneri poiché già di prevista promozione per lo stesso anno. Il rimanente personale, promosso in blocco nel 2002, determina un onere aggiuntivo solo per la seconda metà dei rimanenti valutandi, che a sua volta


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non proietta alcuna spesa aggiuntiva per il 2003, poiché gli appartenenti a tale fascia sarebbero stati comunque promossi nel 2003. Afferma che nello stesso modo non comporta ulteriori oneri, rispetto a quelli calcolati, l'anticipazione dell'attribuzione di scatti o emolumenti aggiuntivi.

Augusto FANTOZZI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Augusto FANTOZZI, presidente, relatore, osserva che la delega nasce dall'esigenza di attenuare alcune disarmonie determinatesi nella concreta applicazione delle norme, attraverso la revisione dei ruoli. Pertanto lo schema di decreto contiene prevalentemente modifiche o aggiunte al decreto legislativo n.197 del 1995, concernente il personale non direttivo e non dirigente della Polizia di Stato.
Dal punto di vista degli effetti finanziari, lo schema è corredato da una relazione tecnica tesa a dimostrare come gli oneri siano comunque riconducibili a quota parte di quanto stanziato dalla legge finanziaria del 2001, in particolare dall'articolo 50 comma 9, per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1 della legge n. 78/2000 ed altre finalità .
Gli articoli 1, comma 1, lettera b), 4, comma 1, lettera d) e 14 attribuiscono uno scatto aggiuntivo agli assistenti capo ed ai collaboratori capo con almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica a condizione che non abbiano demeritato. Le norme transitorie dell'articolo 14 dispongono che, per il personale già in possesso della qualifica ed in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, il requisito temporale sia ridotto a quattro anni.
Non ritiene di osservare nulla sulla relazione tecnica, i cui calcoli sono stati effettuati sulla base dell'anzianità di servizio delle persone effettivamente in forza nella qualifica.
Gli articoli 2, comma 1, lettera a), e 5, comma comma 1, lettera b), stabiliscono che la nomina a vice sovrintendente e a vice revisore per i vincitori di concorso già interni alla amministrazione decorra giuridicamente dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e non più, come previsto dalla vigente normativa, dalla data di fine del corso di formazione. La relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo osserva che la norma appare suscettibile di determinare maggiori oneri in quanto prevede la decorrenza delle promozioni alle qualifiche superiori non dalla data di conclusione delle selezioni, come stabilito a legislazione vigente, ma dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Tale meccanismo infatti, considerati i tempi per lo svolgimento delle procedure di selezione, fa retroagire le decorrenze delle promozioni con conseguenti oneri dovuti all'accelerazione delle carriere.
Gli articoli 2, comma 1, lettera c), 5, comma 1, lettera e), e 15 attribuiscono un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido ai fini della tredicesima e della indennità di buona uscita, ai vice sovrintendenti ed ai vice revisori con tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, a condizione che non abbiano demeritato. Le norme transitorie dell'articolo 15 dispongono che l'emolumento sia concesso al compimento del requisito temporale ovvero alla data di entrata in vigore del decreto per coloro che abbiano già compiuto il periodo previsto di tre anni e sei mesi.
Ritiene convincente la quantificazione della relazione tecnica, i cui calcoli sono stati effettuati sulla base dell'anzianità di servizio delle persone effettivamente in forza nella qualifica.


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Gli articoli 2, comma 1, lettera e), 5, comma 1, lettera g), e 14 attribuiscono uno scatto aggiuntivo ai sovrintendenti capo ed ai revisori capo con almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica, a condizione che non abbiano demeritato. Per il personale già in possesso della qualifica ed in servizio alla data di entrata del decreto, il requisito temporale è ridotto a quattro anni. Osserva che la quantificazione della relazione tecnica, sulla base dell'anzianità di servizio delle persone effettivamente in forza nella qualifica, appare convincente.
In merito all'attribuzione di un emolumento pensionabile ai vice ispettori e alla qualifica equiparata del ruolo tecnico osserva che gli oneri sembrano quantificati dalla relazione tecnica considerando il solo personale attualmente in servizio e quello che sarà assunto per effetto dell'espletamento dei concorsi già programmati. Tale metodologia potrebbe condurre ad una sottostima degli oneri in quanto non evidenzia gli effetti onerosi che le variazioni normative introdotte dal presente schema produrranno sulle nuove assunzioni in ruolo che saranno effettuate nel prossimo futuro per colmare le vacanze organiche.
In merito all'attribuzione di un emolumento pensionabile agli ispettori e alla qualifica equiparata del ruolo tecnico e della banda musicale osserva che l'onere quantificato dalla relazione tecnica appare sottostimato in quanto la quantificazione non sembra tenere conto nel calcolo degli emolumenti attribuiti agli ispettori di quelli relativi a coloro che provengono dalla qualifica di viceispettore.
Relativamente all'articolo 7 osserva che la metodologia di stima utilizzata dalla relazione tecnica per dimostrare l'invarianza degli oneri, basata sul confronto tra ruoli organici teorici, non appare corretta, in quanto non rappresentativa dei reali flussi finanziari. Infatti, riduzioni dell'organico teorico possono non tradursi in risparmi immediati qualora il personale in servizio sia superiore ai posti del nuovo ruolo teorico, così come l'ampliamento dell'organico teorico può non dar luogo ad oneri immediati qualora le vacanze di organico non siano subito coperte.
Quindi, per poter verificare i reali oneri o i risparmi di spesa derivanti dalla disposizione occorre confrontare gli organici effettivi proiettati negli anni.
Ritiene necessario che il Governo fornisca i dati relativi agli organici effettivi ed al loro sviluppo a legislazione vigente e a legislazione variata.
L'articolo 10 stabilisce che la nomina dei vincitori del primo concorso interno per l'accesso alle qualifiche di vice revisore e vice perito, indetto successivamente al 1o settembre 1995, ha decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata maturata l'anzianità minima di effettivo servizio prevista per la partecipazione al concorso e decorrenza economica dal giorno successivo dalla data di conclusione del corso medesimo. Avverte che la relazione tecnica non considera le norme e osserva che la norma appare suscettibile di determinare maggiori oneri in quanto riduce i tempi necessari a maturare l'anzianità richiesta per la progressione di carriera ed il conseguimento dei relativi benefici economici. Ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti al riguardo.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, con riferimento alla decorrenza giuridica della nomina per i vincitori di concorso al ruolo di vice sovrintendente e di vice revisore, osserva che la retroattività è limitata solo alla decorrenza giuridica e non anche economica. Pertanto non si determinano oneri ulteriori rispetto alla legislazione vigente, poiché l'accesso al ruolo di vice sovrintendente e di vice revisore avviene nei limiti dei posti disponibili.
Per quanto riguarda invece l'attribuzione dell'emolumento pensionabile ai vice ispettori osserva che al momento non è possibile prevedere le nuove assunzioni che, comunque, sono soggette al regime autorizzatorio della programmazione di cui alla legge n. 449 del 1997, così come modificata da ultimo dalla legge finanziaria


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per il 2001. Soffermandosi sulla questione relativa all'attribuzione dell'emolumento pensionabile agli ispettori osserva che l'emolumento viene riassorbito al momento della promozione alla qualifica di ispettore.
Soffermandosi sull'articolo 7, premesso che tale metodologia è stata già utilizzata nell'ambito di altri decreti legislativi (relativi all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato), evidenzia che, in ogni caso, i reclutamenti sono soggetti alla disciplina autorizzatoria generale delle assunzioni nella pubblica amministrazione.
Relativamente alla disciplina transitoria applicabile al primo concorso interno, osserva che la decorrenza giuridica della promozione non incide sui benefici economici, che sono attribuiti solo in base all'effettivo servizio prestato nella qualifica.

Augusto FANTOZZI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifica alle norme in materia di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Augusto FANTOZZI, presidente e relatore, osserva che, dal punto di vista degli effetti finanziari, lo schema è corredato da una relazione tecnica. Gli oneri a copertura del provvedimento sono a valere su quota parte di quanto stanziato dalla legge finanziaria per l'anno 2001.
Relativamente agli articoli 2, 3 e 4, che attribuiscono uno scatto aggiuntivo ai caporali maggiori capi scelti, ai sergenti maggiori capi ed ai primi marescialli, osserva che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica per gli scatti attribuiti ai primi marescialli appaiono sottostimati, in quanto non si tiene conto dell'accesso alla qualifica di primo maresciallo delle unità provenienti dal grado inferiore. Inoltre non appaiono chiare le ragioni per le quali non vengono calcolati gli oneri per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo ai caporali maggiori capi e ai sergenti maggiori capi, il cui numero, nelle tabelle analitiche, è sempre pari a zero.
Soffermandosi sull'articolo 10, recante disposizioni sul personale volontario di truppa, ricorda che la norma dispone l'omogeneizzazione della normativa relativa all'avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente con quella delle altre Forze di polizia. In particolare, segnala che - ai fini dell'avanzamento da caporale maggiore a caporale maggiore scelto - i necessari 5 anni complessivi di servizio a legislazione vigente sono sostituiti con un anno d'anzianità nel grado. Evidenzia che la relazione tecnica non considera la norma e che appare necessario un chiarimento sull'onerosità della medesima, che sembra suscettibile di determinare un'accelerazione delle carriere.
Sull'articolo 17 osserva che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica appaiono sottostimati, in quanto non sembrano tenere conto dell'accesso alle qualifiche destinatarie della norma delle unità provenienti dal grado inferiore.
Ritiene che il metodo di calcolo degli emolumenti pensionabili adottato dalla relazione tecnica sembra condurre ad una sottostima degli oneri. Infatti, l'emolumento pensionabile indicato dalla norma (370.000 lire per i sergenti, 500.000 lire per i marescialli ed i marescialli ordinari) viene considerato dalla relazione tecnica quale onere pro-capite annuo. In realtà per determinare l'onere pro-capite annuo si dovrebbe aggiungere all'onere indicato dalla norma quota parte della tredicesima mensilità.
L'articolo 18 estende al personale del ruolo dei musicisti le norme dello schema in esame concernenti l'attribuzione ai primi marescialli di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di luogotenente ed altre disposizioni transitorie. Avverte che la


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relazione tecnica non considera la norma e ritiene necessario che il Governo chiarisca se gli oneri inerenti la disposizione in esame siano stati inclusi nella quantificazione riportata nell'allegato 2 della relazione tecnica.
Relativamente all'attribuzione di un assegno personale di riordino e acconto sugli assegni personali di riordino dovuti per l'anno 2003, premesso che i beneficiari della disposizione sono solo i marescialli in servizio al 31 dicembre 2000, inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 196/1995, ritiene necessario che il Governo chiarisca per quale ragione sia stata prevista dalla relazione tecnica nell'anno 2002 una sensibile diminuzione del numero complessivo dei beneficiari, che passano da 50.795 a 37.275, notevolmente superiore a quella evidenziata negli anni successivi.
Soffermandosi sulle disposizioni per le promozioni nel grado di maresciallo capo e sergente maggiore osserva che il passaggio dal grado di maresciallo ordinario a quello di maresciallo capo per anzianità anziché a scelta appare suscettibile di determinare oneri non quantificati dalla relazione tecnica.
Ritiene necessario che il Governo chiarisca se la decorrenza a fini giuridici delle promozioni dal 31 dicembre 2001 anziché dal 1o gennaio 2002 per i marescialli ordinari iscritti nei gradi di avanzamento e non promossi comporti per tali sottufficiali la riduzione di un anno di permanenza nel grado per accedere al grado superiore. Infatti in tal caso potrebbero derivarne oneri dovuti all'accelerazione delle carriere. Inoltre rileva la necessità di chiarimenti sulla ragione per la quale gli oneri relativi alla promozione dei marescialli iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 2001 siano stati conteggiati dalla relazione tecnica soltanto per gli anni 2002 e 2003.
Relativamente alle disposizioni per i sergenti e volontari di truppa in servizio permanente, ritiene opportuno un chiarimento sugli eventuali oneri derivanti dall'attribuzione di trattamenti più favorevoli al personale con la qualifica di allievo e sulla possibilità di coprire i posti vacanti a seguito della cancellazione dai ruoli del personale ammesso alla frequenza dei corsi.
Soffermandosi sull'articolo 22 rileva una discrasia tra il numero dei primi marescialli riportati nell'anno 2001 nella relazione tecnica ai fini della quantificazione della presente disposizione, pari a 15.248 e quello indicato per la quantificazione dello scatto di cui all'articolo 4 pari a 10.948.
I due dati invece dovrebbero risultare pressoché coincidenti in quanto, ai sensi delle disposizioni transitorie contenute all'articolo 4, i marescialli che maturano il diritto allo scatto nel 2001 sono quasi tutti quelli in servizio al 15 marzo 2001.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, riservandosi di intervenire più approfonditamente nella prossima seduta, afferma relativamente agli articoli 2, 3 e 4 che la relazione tecnica indica esattamente l'entità del personale destinatario che risulta beneficiario della norma in quanto in servizio nel rispettivo grado.
L'articolo 10 è volto ad eliminare dubbi applicativi della normativa vigente in merito all'avanzamento di volontari di truppa in servizio permanente, rendendo la normativa omogenea a quella delle forze di polizia. Lo stesso articolo non comporta velocizzazione di carriera.
Relativamente all'articolo 18 afferma che il calcolo degli oneri è stato effettuato considerando il personale del ruolo musicisti nel numero complessivo dei beneficiari dell'istituto di cui alla tabella 2.

Augusto FANTOZZI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 febbraio 2001. - Presidenza del Presidente Augusto FANTOZZI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per il


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tesoro, il bilancio e la programmazione economica Bruno Solaroli.

La seduta comincia alle 11.20.

Schema di deliberazione del CIPE recante nuove modalità procedurali in materia di contratti di Programma.
Doc. 639, Governo.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di deliberazione in titolo.

Cosimo CASILLI (PD-U), relatore, premette che lo schema di deliberazione approvato dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 2000 definisce le nuove modalità in materia di contratti di programma.
Lo schema di deliberazione, modificando quanto previsto dalle precedenti delibere, attribuisce a Sviluppo Italia lo svolgimento delle attività relative all'istruttoria ed alla gestione dei contratti di programma, attualmente espletate dal dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
In particolare evidenzia che vengono attribuite a Sviluppo Italia le competenze relative alle fasi di istruttoria, valutazione e selezione, redazione dello schema contrattuale, stipula del contratto e controllo sulla sua attuazione. Resta invece ferma la competenza del CIPE per quanto riguarda l'approvazione con propria deliberazione, del contratto di programma.
Tale riforma risponde all'esigenza di snellire le procedure, attribuendone la gestione ad una struttura decentrata specializzata.
Il trasferimento a Sviluppo Italia delle attività di gestione dei contratti di programma sarà operativo con decorrenza dalla data di pubblicazione della delibera per quanto riguarda i comparti agricolo, agro-industriale e forestale, della pesca marittima e dell'acquacoltura; al contrario per gli altri comparti (attività produttive, turismo) la gestione sarà trasferita entro il primo semestre 2001. Ritiene opportuno estendere al settore del turismo la decorrenza del trasferimento dalla data di pubblicazione della delibera.
Per ciò che concerne i contratti di programma che esulano dagli accordi quadro, ritiene opportuno un coinvolgimento non solo delle regioni, ma anche degli enti territoriali, che potrebbero apportare un valido contributo facendo valere gli interessi delle rispettive popolazioni. Del resto, una maggiore pluralità di soggetti coinvolti, seppur solo sul piano consultivo, potrebbe essere favorevole ad una maggiore crescita del Mezzogiorno.
Tutte le altre modifiche introdotte non possono che essere condivise, andando nella giusta direzione di una maggiore efficienza.

Antonio BOCCIA (PD-U) condivide sostanzialmente le osservazioni del relatore, ma ritiene che il trasferimento dell'attività di gestione dei contratti di programma a Sviluppo Italia richiederebbe una espressa quantificazione del corrispettivo attribuito a tale società. Difatti la delibera sarebbe eccessivamente generica per quanto riguarda il compenso a Sviluppo Italia, lasciando una eccessiva discrezionalità alla specifica convenzione da stipularsi tra tale ente e il servizio programmazione negoziata del dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, non risultando in particolare precisata la provenienza delle risorse finanziarie a ciò destinate.
Ravvisa una certa contraddizione nell'articolato della delibera per il fatto che, da una parte, si rinvia alla convenzione la disciplina delle modalità di svolgimento del complesso delle attività trasferite, mentre, dall'altra, si unisce alla delibera l'allegato 1, formulando in maniera molto dettagliata disposizioni relative alle procedure, all'istruttoria, al controllo e all'erogazione dei contributi, in modo da prefigurare di fatto lo schema delle convenzione.
Inoltre lo schema di delibera manca di considerare la questione relativa all'affidabilità


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dei soggetti richiedenti sotto il profilo della gestione delle risorse pubbliche. Andrebbe invece previsto in sede di istruttoria una espressa verifica della solidità e dell'affidabilità di tali soggetti, in particolar modo considerando se siano già stati in precedenza destinatari di finanziamenti pubblici e l'esito degli investimenti e delle iniziative attuate tramite tali investimenti.
Osserva anche che, nel presentare il progetto, il richiedente dovrebbe indicare espressamente l'area di realizzazione dell'iniziativa.
Ritiene eccessivo prevedere per la sola fase del progetto di massima un termine di 180 giorni. Se si considerano anche le fasi successive, fino al provvedimento definitivo, si ha il quadro di una procedura troppo lenta e burocratica che rischia di penalizzare le imprese richiedenti, con negative ricadute sul piano occupazionale e della competitività del sistema paese.
I tempi per le fasi successive al programma di massima sono indefiniti. In tal modo si rischierebbe una eccessivo protrarsi dell'istruttoria, facendo venir meno vanificando l'esigenza di tempi certi. Propone la fissazione di un termine perentorio finale per l'emanazione del provvedimento definitivo.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, replica che in realtà il CIPE ha tempi di gestione molto rapidi.

Antonio BOCCIA (PD-U), ricorda che, con un recente provvedimento, la società privata Europrogetto Finanze, del cui capitale sono sottoscrittori banche di primario livello, è stata incaricata di collaborare con le regioni e gli enti locali per una corretta utilizzazione dei fondi strutturali. Con la delibera in esame, che trasferisce a Sviluppo Italia la gestione degli accordi di programma, si rischia di creare una duplicazione e sovrapposizione di ruoli, con uno spreco di risorse e un ritorno alla «burocratizzazione» del settore.

Cosimo CASILLI (PD-U), relatore, riferendosi ad una delle osservazioni del deputato Boccia, afferma di aver dato per presupposto il fatto che l'istruttoria fosse in grado di verificare l'affidabilità dei soggetti richiedenti e l'eventuale pregressa percezione di finanziamenti pubblici. Difatti i soggetti richiedenti devono presentare i bilanci degli ultimi 5 esercizi, da cui si potrebbero evincere le informazioni utili per la valutazione in questione. Tuttavia si dichiara disponibile a suggerire un'eventuale introduzione nel testo della delibera di una espressa previsione volta alla valutazione dell'affidabilità e dell'esito della gestione di precedenti finanziamenti pubblici.
Quanto alla durata dell'istruttoria e all'eventuale fissazione di termini espressi per ogni singola fase, ritiene che la previsione di termini meramente ordinatori non cambierebbe la sostanza delle cose. Del resto la società Sviluppo Italia ha sinora maturato una notevole esperienza nella valutazione dei progetti, ciò che dà garanzia di una istruttoria rapida e affidabile.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, ritiene degne di rilievo le osservazioni espresse, che non possono che migliorare la qualità della delibera.
In merito a quanto affermato dal relatore, osserva che in realtà non si può preventivare con certezza il momento della data di pubblicazione della delibera, essendo coinvolti molteplici enti. Per il settore del turismo sarebbero già disponibili le risorse finanziarie, una organizzazione collaudata e l'esperienza perché il trasferimento avvenga entro il primo semestre 2001. Al contrario, per il comparto agricolo, pur disponendo delle necessarie risorse di una collaudata organizzazione, l'effettiva operatività dei comparti di programma è condizionata dall'approvazione della nuova normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
Relativamente al maggior coinvolgimento degli enti territoriali nei contratti di programma che esulano dagli accordi quadro, comunica che inizialmente l'orientamento della conferenza Stato-regioni si era dimostrato sostanzialmente


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negativo sullo schema di delibera, con la motivazione si rischiava di vanificare - o quantomeno ostacolare - le procedure già in corso e che sarebbe inopportuno intervenire con una riforma di tal genere in una fase in cui l'ulteriore regionalizzazione basata sul decreto legislativo n. 112 del 1998 non è ancora a regime. In seguito, dopo le assicurazioni e i chiarimenti del rappresentante del Governo sul fatto che la nuova delibera CIPE non avrebbe inficiato l'effettiva e operativa attribuzione alle regioni delle funzioni ai sensi del decreto legislativo succitato, la conferenza Stato-regioni si è orientata positivamente sul provvedimento in esame. Pertanto, un eventuale potenziamento del ruolo degli enti territoriali rischierebbe di creare un contenzioso con le regioni, che, non si deve dimenticare, costituiscono l'effettivo interlocutore diretto e primario. Per quanto riguarda invece l'onere relativo al compenso alla società Sviluppo Italia, si potrebbe indirettamente ricavare dal contenuto e dalla conseguente prassi inerente alla legge n. 488 del 1992.
Concorda sostanzialmente con le affermazioni del deputato Boccia sulla previsione di tempi troppo dilatati per l'esame del progetto di massima, ma non ritiene che vada introdotto un termine perentorio per la decisione conclusiva, che rischierebbe di vanificare l'iter istruttorio. Ricorda che la delibera del CIPE del 1999 destinava circa 1.000 miliardi ai contratti d'area trascurando gli accordi di programma, per la cui attuazione mancavano conseguentemente le necessarie risorse.
Al contrario, la delibera CIPE del 15 febbraio 2000 ha destinato 900 miliardi alla stipulazione di accordi di programma, che però si sono potuti utilizzare a decorrere dal 12 luglio dello stesso anno, all'atto dell'acquisizione del nulla osta comunitario. Da tale data sono stati approvati già dodici accordi di programma, anche grazie al cofinanziamento delle regioni. Ulteriori risorse finanziarie saranno rese disponibili dall'esaurimento degli accordi del 1998, poiché ci potrebbero essere revoche di concessioni ed esuberi di risorse alla realizzazione dei progetti.
Evidenzia che la specifica convenzione deve mantenersi nell'ambito delle risorse messe a disposizione per i contratti di programma.

Antonio BOCCIA (PD-U) replica che, per una maggiore trasparenza e garanzia, occorrerebbe distinguere le risorse destinate al corrispettivo di Sviluppo Italia per le attività istruttorie e di gestione svolte su incarico del Ministero del testo da quelle destinate direttamente agli interventi e ai progetti.

Cosimo CASILLI (PD-U), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di deliberazione concernente le nuove modalità procedurali in materia di contratti di programma, approvato dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 2000;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento ai contratti di programma non rientranti nell'ambito degli accordi quadro, sia valutata, in termini generali, l'esigenza di individuare forme e modalità per un adeguato coinvolgimento, oltre che delle regioni, anche degli enti locali interessati;
b) in ordine al punto 2 della delibera, relativo alla convenzione da stipularsi tra il Servizio Programmazione negoziata del DPS e la società Sviluppo Italia per disciplinare le modalità di svolgimento delle attività affidate a quest'ultima, si consideri la necessità di prevedere espressamente che i compensi da erogare alla società in questione quale corrispettivo per le attività in argomento debbano essere compresi nell'ambito delle risorse complessivamente


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stanziate per i contratti e che, nell'ambito di queste ultime, debba essere espressamente indicata la quota parte delle medesime da stanziare a titolo di corrispettivo;
c) in relazione all'allegato I allo schema di provvedimento, recante le modalità per l'attuazione dei contratti di programma, e con specifico riferimento alla fase della valutazione del progetto di massima, si consideri l'esigenza di introdurre, tra gli elementi per la valutazione dei progetti: 1) l'acquisizione di informazioni in merito ai contributi pubblici dei quali il richiedente abbia già avuto titolo ad usufruire ed all'utilizzo dei medesimi da parte del medesimo; 2) l'indicazione, a cura del proponente, dell'area geografica nel cui ambito si intenda localizzare l'attività di interesse;
d) sempre con riferimento alla fase della valutazione del progetto di massima, si valuti la necessità di fissare entro termini assai più contenuti la durata massima della fase medesima, attualmente fissata in 180 giorni dalla ricezione del progetto, e, più in generale, si consideri l'opportunità di individuare termini specifici per ciascuna delle fasi nelle quali si articola il procedimento di approvazione degli schemi contrattuali, ivi compresa la fase conclusiva di competenza del CIPE».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.15.