ANIP - ITALIA SICURA
Martedì, 27 maggio 2003
“Art. 1”
“Art. 4. ( Ruolo degli Agenti e Assistenti). Il
ruolo degli Agenti e Assistenti è articolato in tre qualifiche che assumono le
seguenti denominazioni:
Agente;
Assistente;
Assistente
Capo.”
Abrogare gli articoli relativi alla
eliminazione della qualifica di Agente Scelto.
“Art. 2”
(accesso al ruolo dei
Sovrintendenti)
L'articolo 24 quater del D.P.R. 335/82
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“ alla qualifica iniziale del ruolo
dei Sovrintendenti, sì accede:
a)
nel
limite del settanta per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale
della durata non inferiore a due
mesi,riservato agli assistenti capo.
b)
nel limite del restante trenta per cento dei
posti disponibili mediante concorso interno per titoli ed esame scritto e
successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre
mesi, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti.
Ai concorsi di cui alle lettere a) e b) è ammesso il
personale, in possesso dei requisiti previsti e che alla data del bando del concorso:
1. abbia
compiuto almeno 4 anni di servizio nella qualifica di Assistente Capo concorso
lettera a) e quattro anni di effettivo servizio per il personale del concorso
previsto dalla lettera b); 2.
abbia riportato nell'ultimo biennio un
giudizio complessivo non inferiore a
buono;
3.non abbia riportato, nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria;
Ai fini
della formazione della graduatoria del concorso, a parità di punteggio,
prevalgono nell'ordine la qualifica, l'anzianità di servizio e l'età
anagrafica.”
Le promozioni alle varie qualifiche del
ruolo degli Agenti e Assistenti saranno ridotte di un anno.
2) al comma
3, l’art. 25 è sostituito dal seguente:
” Art. 25 (Ruolo degli Ispettori )
Il ruolo degli Ispettori della Polizia di
Stato è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
Vice
ispettore;
Ispettore;
Ispettore
Superiore-sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza.
3) al comma
5,all’art. 27( Nomina a Vice Ispettore): al comma 1, lettera b) le parole ''
a sette anni '' sono sostituite dalle seguenti '' a cinque anni “ .
5) al comma 8
l’art. 31 è abrogato.
6) all’art.
31 bis (Promozione alla qualifica di Ispettore Superiore - sostituto ufficiale
di Pubblica Sicurezza) al comma 1, lettera a) e b) le parole “ ispettore capo”
sono sostituite dalle seguenti “ Ispettore ”.
L’art. 1 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334 è sostituito dal seguente:
La
carriera dei Funzionari di Polizia si articola nei ruoli dei Commissari e dei
Dirigenti.
1. Il ruolo
dei Commissari è articolato nelle seguenti qualifiche:
Vice
Commissario;
Commissario;
Commissario
Capo.
2.Il ruolo
dei Dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:
Dirigente;
Dirigente
superiore;
Dirigente
Generale.
(Accesso alla carriera dei Funzionari Direttivi )
L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Commissari avviene:
a) nel limite
del trenta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami
al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso del prescritto
diploma di laurea e degli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente. E’
altresì ammesso a partecipare, con riserva di un terzo dei posti disponibili,
il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica
corrispondente per il quale è richiesta un’anzianità di servizio di almeno tre
anni, alla data del bando che indice il
concorso, nonché gli
appartenenti al ruolo degli
Ispettori. I vincitori del concorso frequentano un corso di formazione presso
l’Istituto Superiore della Polizia
di Stato di mesi dodici di cui tre di
tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato.
b)nel
limite del trenta per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per
titoli e per esami al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia
di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un’anzianità di
servizio di almeno tre anni, alla data del bando che indice il concorso. I
vincitori del concorso frequentano un corso di formazione presso
l’Istituto Superiore della
Polizia di Stato di mesi sei di
cui tre di tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato.
c) nel limite del
quaranta per cento dei posti disponibili mediante selezione per titoli e corso di formazione al quale sono ammessi a partecipare gli Ispettori Superiori
SUPS, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o
equivalente, che abbiano
compiuto 8
anni nella qualifica e che negli ultimi due anni non abbiano riportato
giudizio inferiore al
''buono”. I vincitori frequentano il corso presso l’Istituto Superiore della Polizia di Stato della
durata di sei mesi di cui tre di tirocinio operativo presso strutture della
Polizia di Stato.
I
vincitori dei concorsi di cui alle lettere a), b) e c) assumono la qualifica di
Vice Commissari in prova durante la frequenza del corso presso l’Istituto Superiore
della Polizia di Stato ed al termine del corso acquisiscono la qualifica di
Vice Commissario.
(Progressione in carriera.)
La promozione a Commissario
si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale
è ammesso il personale con la qualifica di Vice Commissario che abbia compiuto
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
La promozione a Commissario
Capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al
quale è ammesso il personale con la qualifica di Commissario che abbia compiuto
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Gli appartenenti a tutte le
qualifiche dei Commissari possono, a domanda, nei limiti dei posti disponibili,
transitare nei rispettivi ruoli dei prefettizi o in altre amministrazioni anche
in figure professionali specifiche nell’ambito giurisdizionale.
Per Commissari di P. S. sono
previste varie forme di incentivazione economica in relazione, in particolare,
all’anzianità di servizio, all’incarico attribuito ed ai risultati conseguiti.
I Commissari capo conseguono la nomina alla qualifica
di dirigente il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità,
per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano
prestato servizio senza demerito
(equiparazione dei
dirigenti della Polizia di Stato alle carriere Diplomatiche e Prefettizie)
La carriera dei Dirigenti di
Pubblica Sicurezza è equiparata a quella dei Dirigenti Prefettizi e Diplomatici.
( Accesso al ruolo dei Dirigenti )
a) nel limite del 40 per cento dei posti
disponibili mediante concorso pubblico per esami al quale possono partecipare i
cittadini italiani in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri
requisiti richiesti dalla normativa vigente. E’ altresì ammesso a partecipare,
con riserva di un terzo dei posti disponibili, il personale con qualifica
inferiore a quella di Vice Ispettore o qualifica corrispondente per i quali è
richiesta un’anzianità di servizio di almeno cinque anni, alla data del bando
che indice il concorso, nonché gli appartenenti al ruolo degli Ispettori e dei
Commissari. I vincitori del concorso frequentano un corso di formazione
iniziale presso l’Istituto Superiore di Polizia della durata di due anni,
articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio
operativo presso strutture della Polizia di Stato.
b) nel limite del 30 per cento dei posti disponibili
mediante concorso interno per titoli e per esami al quale è ammesso a
partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto
diploma di laurea. Per il personale con qualifica inferiore a quella di Vice
Ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un’anzianità di servizio di
almeno cinque anni alla data del bando che indice il concorso. I vincitori del
concorso frequentano un
corso di formazione iniziale
presso l’Istituto Superiore di Polizia della durata di 12 mesi, di cui tre di
tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato.
c) nel
limite del 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per
titoli e corso concorso al quale è ammesso a partecipare il personale della
Polizia di Stato con la qualifica di Commissario Capo in possesso del prescritto diploma di laurea e un’anzianità di tre anni nella qualifica, alla data del bando che
indice il corso concorso.
I vincitori
frequentano un corso di formazione iniziale presso l’Istituto Superiore di
Polizia della durata di dodici mesi, di cui tre di tirocinio operativo presso
strutture della Polizia di Stato.
Per i primi tre anni, in via transitoria, non è
richiesto ai Commissari Capo il requisito dei tre anni di anzianità nella
qualifica.
(Progressione in carriera)
I Dirigenti di P.S. potranno
accedere alla qualifica dei Dirigenti superiori per valutazione comparativa o
per superamento di concorso per titoli ed esami per un’aliquota non inferiore
al 40 % dei posti disponibili per ogni anno.
I Dirigenti superiori
potranno accedere alla qualifica di dirigente generale per valutazione
comparativa o per superamento di concorso per titoli ed esami per un’aliquota
non inferiore al 40 % dei posti disponibili per ogni anno. I promossi
frequenteranno un master specialistico organizzato a livello universitario.
Un terzo dei dirigenti
generali verranno nominati per valutazione comparativa dirigenti generali di 1^
classe in relazione all’anzianità di servizio ed all’incarico attribuito.
Entrambe le forme di
progressione in carriera dovranno essere regolamentate da rigorose norme di
trasparenza e tutela.
L’art. 42 comma 1 della
legge n. 121/’81 e norme connesse viene modificato, dal seguente: gli
appartenenti a tutte le qualifiche dei Dirigenti di p.s. possono, a domanda,
nei limiti dei posti disponibili, transitare nei rispettivi ruoli dei Dirigenti
prefettizi o in altre amministrazioni, prevedendo inquadramenti anche in
specifiche figure professionali nell’ambito della funzione giurisdizionale.
(Incentivi economici)
Per i Dirigenti di P. S.
sono previste varie forme di incentivazione economica in relazione, in
particolare, all’anzianità di servizio, all’incarico attribuito ed ai risultati
conseguiti e alla disponibilità alla mobilità.
(Inquadramento degli Agenti scelti)
Gli agenti
scelti sono inquadrati nella qualifica di assistente.
(Inquadramento degli
Assistenti Capo)
Gli Assistenti Capo in
possesso di un'anzianità di almeno tre anni ed in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, verranno inviati, previa domanda, alla frequenza di un corso di formazione
professionale della durata non inferiore a due mesi ed al termine dello stesso
verranno inquadrati nella qualifica di Vice Sovrintendente nel Ruolo della Polizia
di Stato.
Gli inquadramenti di cui al
presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le
vacanze ordinarie.
Il personale inquadrato ai
sensi del presente articolo conserva,
anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l’anzianità
eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.
“Art. 7”
(Inquadramento dei Sovrintendenti)
Per un
periodo di cinque anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge,
per contingenti di 1000 posti l’anno, l’accesso alla qualifica iniziale del
ruolo Ispettori si consegue, anche in soprannumero riassorbibile, mediante
selezione per titoli e corso concorso della durata di tre mesi.
Alle
selezioni di cui alla comma 1 può partecipare il personale del ruolo dei
Sovrintendenti vincitori di concorso in possesso del titolo di studio di scuola
media superiore. E’, altresì, ammesso a partecipare, con la riserva del trenta
per cento dei posti, il personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, in
possesso del titolo di studio di scuola media superiore, ivi collocato a
seguito del decreto 197/95.
I
Sovrintendenti accederanno al corso in base all'anzianità di ruolo.
(inquadramento
degli Ispettori Capo)
Il personale
che riveste la qualifica di Ispettore capo, alla data di entrata in vigore
della presente legge, è collocato nella qualifica di Ispettore Superiore sups
“Art. 8”
(inquadramento dei Sostituti Commissari
ed Ispettori Superiori)
Il personale del ruolo degli Ispettori con la
denominazione di Sostituto Commissario che rivestiva la qualifica di Ispettore
Superiore SUPS al 1 settembre 1995, alla data di entrata in vigore della
presente legge è inquadrato nel ruolo dei Commissari con la qualifica di
Commissario Capo.
Il personale del ruolo degli
Ispettori con la denominazione di Sostituto
Commissario, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché
il personale che al 31.12.2000 rivestiva la qualifica di Ispettore Superiore
sups, è inquadrato nel ruolo dei Commissari nella qualifica di Commissario.
Il personale inquadrato
nella qualifica di Commissario conseguirà la qualifica di Commissario Capo, in
complessivi 8 anni conservando l’anzianità maturata nella qualifica di Ispettore Superiore SUPS.
Il restante
personale del ruolo Ispettori che alla data di entrata in vigore del presente
decreto riveste la qualifica di Ispettore Superiore è inquadrato nella
qualifica di Vice Commissario.
Per il
predetto personale sarà mantenuta la graduatoria di anzianità maturata nella qualifica di Ispettore Superiore SUPS.
(inquadramento dei Commissari Capo e dei Vice Questori Aggiunti)
Il personale del ruolo dei Commissari che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, rivestiva la qualifica di Vice Questore
Aggiunto al quale è riconosciuto il trattamento economico di Primo Dirigente è
inquadrato nel ruolo dei dirigenti con la qualifica di Dirigente Superiore. Il
personale del ruolo dei commissari che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, rivestiva la qualifica di Vice Questore Aggiunto e di
Commissario Capo è inquadrato nel ruolo dei dirigenti con la qualifica di
Dirigente.
Per il predetto personale sarà mantenuta la graduatoria
di anzianità maturata nel ruolo e nella qualifica di provenienza.
(Inquadramento dei
Dirigenti)
Il personale del ruolo dei Dirigenti che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, rivestiva la qualifica di Dirigente
Generale, di Dirigente Superiore, nonché di Primo Dirigente, con il trattamento
economico del Dirigente Superiore, è inquadrato nel ruolo dei dirigenti con la
qualifica di Dirigente Generale. Il personale del ruolo dei Dirigenti che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, rivestiva la qualifica di Primo
Dirigente, è inquadrato nel ruolo dei
dirigenti con la qualifica di Dirigente Superiore.
(Norma di salvaguardia)
Il personale del ruolo dei
Dirigenti inquadrato, all’entrata in
vigore della presente legge, nella qualifica di Dirigente Superiore, e che nel
biennio successivo maturerà l’anzianità
di 23 anni verrà collocato nella qualifica di Dirigente Generale. Il personale
del ruolo dei Commissari inquadrato, all’entrata in vigore della presente
legge, nella qualifica di Dirigente, e che nel biennio successivo maturerà l’anzianità di 13 anni verrà
collocato nella qualifica di Dirigente Superiore.
“Art. 10”
(Ruolo speciale)
“Art. 11”
(Cessazione dei concorsi)
Cessano con effetto immediato i concorsi interni per
l’accesso al ruolo Sovrintendenti ed al ruolo Ispettori nonché per il ruolo speciale.
“Art.
12”
Le disposizioni della
presente legge dagli artt. 1 al 11 si applicano contestualmente anche al
personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli Tecnico
Scientifico della Polizia di Stato
La Segreteria Nazionale dell’Anip e del Patto Federale
Italia Sicura ha elaborato la seguente proposta che a breve verrà presentata in Parlamento. A tal fine
la Segreteria Nazionale ha deliberato di inviarle alle Segreterie Regionali e
Provinciali e tramite loro agli iscritti per eventuali osservazioni o pareri.