ANIP - ITALIA SICURA

                                                                                                                                                Martedì, 27 maggio 2003


RIORDINO DEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO

                           

“Art. 1”

 

L’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 197/95 è sostituito dal seguente:

“Art. 4. ( Ruolo degli Agenti e Assistenti). Il ruolo degli Agenti e Assistenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

Agente;

Assistente;

Assistente Capo.”

 

Abrogare gli articoli relativi alla eliminazione della qualifica di Agente Scelto.

 

“Art. 2”

(accesso al ruolo dei Sovrintendenti)

 

L'articolo 24 quater del D.P.R. 335/82 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“ alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti, sì accede:

a)                     nel limite del settanta per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli e  superamento di un successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a  due mesi,riservato agli assistenti capo.

b)                      nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli ed esame scritto e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti.

Ai concorsi di cui alle lettere a) e b) è ammesso il personale, in possesso dei requisiti previsti e che alla data del bando del concorso:

1. abbia compiuto almeno 4 anni di servizio nella qualifica di Assistente Capo concorso lettera a) e quattro anni di effettivo servizio per il personale del concorso previsto dalla lettera b);           2. abbia riportato nell'ultimo   biennio un giudizio  complessivo non inferiore a buono;

 3.non abbia riportato, nell'ultimo           biennio sanzioni disciplinari più  gravi della pena pecuniaria;

 

Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a parità di punteggio, prevalgono nell'ordine la qualifica, l'anzianità di servizio e l'età anagrafica.”

 

Le promozioni alle varie qualifiche del ruolo  degli Agenti e Assistenti  saranno ridotte di  un anno.

 

“Art. 3”

 

All’art. 3 del D.Lgs. 197/95 sono apportate le seguenti modifiche:

2) al comma 3, l’art. 25 è sostituito dal seguente:

” Art. 25 (Ruolo degli Ispettori )

 Il ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

Vice ispettore;

Ispettore;

Ispettore Superiore-sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza.

3) al comma 5,all’art. 27( Nomina a Vice Ispettore): al comma 1, lettera b) le parole '' a sette anni '' sono sostituite dalle seguenti '' a cinque anni “ .

4) al comma 6,all’art.28 (Promozione a Ispettore):  le parole '' a due anni '' sono sostituite dalle seguenti ''a quattro anni”.

 

5) al comma 8 l’art. 31 è abrogato.

 

6) all’art. 31 bis (Promozione alla qualifica di Ispettore Superiore - sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza) al comma 1, lettera a) e b) le parole “ ispettore capo” sono sostituite dalle seguenti “ Ispettore ”.

 

“Art 4”

 

L’art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334 è sostituito dal seguente:

La carriera dei Funzionari di Polizia si articola nei ruoli dei Commissari e dei Dirigenti.

 

1. Il ruolo dei Commissari è articolato nelle seguenti qualifiche:

Vice Commissario;

Commissario;

Commissario Capo.

 

2.Il ruolo dei Dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:

Dirigente;

Dirigente superiore;

Dirigente Generale.

 

 (Accesso alla carriera dei Funzionari Direttivi )

 L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei  Commissari avviene:

a) nel limite del trenta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente. E’ altresì ammesso a partecipare, con riserva di un terzo dei posti disponibili, il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente per il quale è richiesta un’anzianità di servizio di almeno tre anni, alla data del bando  che indice il concorso,   nonché  gli   appartenenti   al ruolo degli Ispettori. I vincitori del concorso frequentano un corso di formazione presso l’Istituto Superiore della  Polizia di  Stato di mesi dodici di cui tre di tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato.  

 

b)nel limite del trenta per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli e per esami al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un’anzianità di servizio di almeno tre anni, alla data del bando che indice il concorso. I vincitori del concorso frequentano un corso di formazione presso l’Istituto  Superiore  della   Polizia di  Stato di mesi sei di cui tre di tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato.

 

c) nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili mediante selezione per titoli e corso di formazione al quale sono ammessi a partecipare gli Ispettori Superiori SUPS, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che abbiano      



 

compiuto 8 anni nella qualifica e che negli ultimi due anni non abbiano riportato giudizio   inferiore  al  ''buono”. I vincitori frequentano il corso  presso l’Istituto Superiore della  Polizia di  Stato della durata di sei mesi di cui tre di tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato.

 

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere a), b) e c) assumono la qualifica di Vice Commissari in prova durante la frequenza del corso presso l’Istituto Superiore della Polizia di Stato ed al termine del corso acquisiscono la qualifica di Vice Commissario.

 

(Progressione in carriera.)

 

La promozione a Commissario si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di Vice Commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

La promozione a Commissario Capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di Commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

Gli appartenenti a tutte le qualifiche dei Commissari possono, a domanda, nei limiti dei posti disponibili, transitare nei rispettivi ruoli dei prefettizi o in altre amministrazioni anche in figure professionali specifiche nell’ambito giurisdizionale.

 

Per Commissari di P. S. sono previste varie forme di incentivazione economica in relazione, in particolare, all’anzianità di servizio, all’incarico attribuito ed ai risultati conseguiti.

 
(Conferimento di promozioni connesse      alla cessazione dal servizio)

 

I Commissari capo conseguono la nomina alla qualifica di dirigente il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito

 

 

“Art. 5”

 

(equiparazione dei dirigenti della Polizia di Stato alle carriere Diplomatiche e Prefettizie)

 

La carriera dei Dirigenti di Pubblica Sicurezza è equiparata a quella dei Dirigenti    Prefettizi e Diplomatici.

 

( Accesso al ruolo dei Dirigenti )

 

a) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente. E’ altresì ammesso a partecipare, con riserva di un terzo dei posti disponibili, il personale con qualifica inferiore a quella di Vice Ispettore o qualifica corrispondente per i quali è richiesta un’anzianità di servizio di almeno cinque anni, alla data del bando che indice il concorso, nonché gli appartenenti al ruolo degli Ispettori e dei Commissari. I vincitori del concorso frequentano un corso di formazione iniziale presso l’Istituto Superiore di Polizia della durata di due anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato.

 

 b) nel limite del 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli e per esami al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea. Per il personale con qualifica inferiore a quella di Vice Ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un’anzianità di servizio di almeno cinque anni alla data del bando che indice il concorso. I vincitori del concorso   frequentano    un    corso      di formazione iniziale presso l’Istituto Superiore di Polizia della durata di 12 mesi, di cui tre di tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato.

 

c) nel limite del 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli e corso concorso al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato con la qualifica di Commissario   Capo   in   possesso     del prescritto diploma di laurea e  un’anzianità di tre anni nella qualifica, alla data del bando che indice il corso concorso.

I vincitori frequentano un corso di formazione iniziale presso l’Istituto Superiore di Polizia della durata di dodici mesi, di cui tre di tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato.

Per i primi tre anni, in via transitoria, non è richiesto ai Commissari Capo il requisito dei tre anni di anzianità nella qualifica.

 

 (Progressione in carriera)

 

I Dirigenti di P.S. potranno accedere alla qualifica dei Dirigenti superiori per valutazione comparativa o per superamento di concorso per titoli ed esami per un’aliquota non inferiore al 40 % dei posti disponibili per ogni anno.

I Dirigenti superiori potranno accedere alla qualifica di dirigente generale per valutazione comparativa o per superamento di concorso per titoli ed esami per un’aliquota non inferiore al 40 % dei posti disponibili per ogni anno. I promossi frequenteranno un master specialistico organizzato a livello universitario.

Un terzo dei dirigenti generali verranno nominati per valutazione comparativa dirigenti generali di 1^ classe in relazione all’anzianità di servizio ed all’incarico attribuito.

Entrambe le forme di progressione in carriera dovranno essere regolamentate da rigorose norme di trasparenza e tutela.

L’art. 42 comma 1 della legge n. 121/’81 e norme connesse viene modificato, dal seguente: gli appartenenti a tutte le qualifiche dei Dirigenti di p.s. possono, a domanda, nei limiti dei posti disponibili, transitare nei rispettivi ruoli dei Dirigenti prefettizi o in altre amministrazioni, prevedendo inquadramenti anche in specifiche figure professionali nell’ambito della funzione giurisdizionale.

 

(Incentivi economici)

Per i Dirigenti di P. S. sono previste varie forme di incentivazione economica in relazione, in particolare, all’anzianità di servizio, all’incarico attribuito ed ai risultati conseguiti e alla disponibilità alla mobilità.

 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

“Art. 6”

 

(Inquadramento degli Agenti scelti)

Gli agenti scelti sono inquadrati nella qualifica di assistente.

 

(Inquadramento degli Assistenti Capo)

 

Gli Assistenti Capo in possesso di un'anzianità di almeno tre anni ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno inviati, previa domanda, alla   frequenza di un corso di formazione professionale della durata non inferiore a due mesi ed al termine dello stesso verranno inquadrati nella qualifica di Vice Sovrintendente nel Ruolo della Polizia di Stato.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie.

Il personale inquadrato ai sensi del   presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l’anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.  

 

“Art. 7”

(Inquadramento dei Sovrintendenti)

 

Per un periodo di cinque anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per contingenti di 1000 posti l’anno, l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo Ispettori si consegue, anche in soprannumero riassorbibile, mediante selezione per titoli e corso concorso della durata di tre mesi.

Alle selezioni di cui alla comma 1 può partecipare il personale del ruolo dei Sovrintendenti vincitori di concorso in possesso del titolo di studio di scuola media superiore. E’, altresì, ammesso a partecipare, con la riserva del trenta per cento dei posti, il personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, ivi collocato a seguito del decreto 197/95.

I Sovrintendenti accederanno al corso in base all'anzianità di ruolo.

 

(inquadramento degli Ispettori Capo)

 

Il personale che riveste la qualifica di Ispettore capo, alla data di entrata in vigore della presente legge, è collocato nella qualifica di Ispettore Superiore  sups

 

“Art. 8”

(inquadramento dei Sostituti Commissari ed Ispettori Superiori)

 

Il personale del ruolo degli Ispettori con la denominazione di Sostituto Commissario che rivestiva la qualifica di Ispettore Superiore SUPS al 1 settembre 1995, alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo dei Commissari con la qualifica di Commissario Capo.

Il personale del ruolo degli Ispettori con la denominazione di Sostituto  Commissario, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il personale che al 31.12.2000 rivestiva la qualifica di Ispettore Superiore sups, è inquadrato nel ruolo dei Commissari nella qualifica di Commissario.

Il personale inquadrato nella qualifica di Commissario conseguirà la qualifica di Commissario Capo, in complessivi 8 anni conservando l’anzianità maturata nella qualifica di  Ispettore Superiore SUPS.

Il restante personale del ruolo Ispettori che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di Ispettore Superiore è  inquadrato  nella qualifica di Vice Commissario.

Per il predetto personale sarà mantenuta la graduatoria di anzianità maturata  nella qualifica di Ispettore Superiore SUPS.

 

“Art. 9”

(inquadramento dei Commissari Capo e dei Vice Questori Aggiunti)

 

Il personale del ruolo dei Commissari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestiva la qualifica di Vice Questore Aggiunto al quale è riconosciuto il trattamento economico di Primo Dirigente è inquadrato nel ruolo dei dirigenti con la qualifica di Dirigente Superiore. Il personale del ruolo dei commissari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestiva la qualifica di Vice Questore Aggiunto e di Commissario Capo è inquadrato nel ruolo dei dirigenti con la qualifica di Dirigente.

Per il predetto personale sarà mantenuta la graduatoria di anzianità maturata nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

 

(Inquadramento dei Dirigenti)

Il personale del ruolo dei Dirigenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestiva la qualifica di Dirigente Generale, di Dirigente Superiore, nonché di Primo Dirigente, con il trattamento economico del Dirigente Superiore, è inquadrato nel ruolo dei dirigenti con la qualifica di Dirigente Generale. Il personale del ruolo dei Dirigenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestiva la qualifica di Primo Dirigente,  è inquadrato nel ruolo dei dirigenti con la qualifica di Dirigente Superiore.

(Norma di salvaguardia)

Il personale del ruolo dei Dirigenti  inquadrato, all’entrata in vigore della presente legge, nella qualifica di Dirigente Superiore, e che nel biennio successivo  maturerà l’anzianità di 23 anni verrà collocato nella qualifica di Dirigente Generale. Il personale del ruolo dei Commissari inquadrato, all’entrata in vigore della presente legge, nella qualifica di Dirigente, e che nel biennio successivo  maturerà l’anzianità di 13 anni verrà collocato nella qualifica di Dirigente Superiore.

 

“Art. 10”

(Ruolo speciale)

 

All'entrata in vigore della presente legge il ruolo speciale non sarà più alimentato.

 

“Art. 11”

(Cessazione dei concorsi)

 

Cessano con effetto immediato i concorsi interni per l’accesso al ruolo Sovrintendenti ed al ruolo Ispettori  nonché per il ruolo speciale.

 

“Art. 12”

 

Le disposizioni della presente legge dagli artt. 1 al 11 si applicano contestualmente anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli Tecnico Scientifico della  Polizia di Stato

 

 

Proposta di legge per il riordino dei ruoli della Polizia di Stato:

 

La Segreteria Nazionale dell’Anip e del Patto Federale Italia Sicura ha elaborato la seguente proposta che a breve  verrà presentata in Parlamento. A tal fine la Segreteria Nazionale ha deliberato di inviarle alle Segreterie Regionali e Provinciali e tramite loro agli iscritti per eventuali osservazioni o pareri.