PROMEMORIA DELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI E DELLE PROTESTE DEL D. Lgs. 53/2001

 

 

Il presente vuole essere un breve sunto di quanto svoltosi nei mesi scorsi durante la protesta avverso il riordino dei ruoli non direttivi della Polizia di Stato, segnatamente alla posizione dei Vice Sovrintendenti vincitori di concorso post 1995.

Il tutto per facilitare la comprensione della vicenda, aiutata anche dai documenti allegati, citati e riferiti nel presente.

 

Quanto detto dall’On. BRUTTI durante la discussione dello schema di D. Lgs. inerente il Riordino dei ruoli non direttivi della Polizia di Stato, a parer nostro, contrasta con l’iter stesso della delega di cui alla Legge 78/2000, art. 9, con i principi di omogeneità, di analogia, di buon funzionamento, andamento ed imparzialità  della Pubblica Amministrazione dello Stato.

L’On. BRUTTI ha testualmente detto (vedasi allegato, ndr) che la situazione dei Vice Sovrintendenti vincitori di concorso dei corsi 15, 16 e 17 é completamente diversa da quella dei corsi 11, 12, 13 e 14, svoltisi anteriormente alla data del riordino del 1995.

Su ciò non vi é stato mai alcun dubbio.

Il legislatore, all’epoca, con mano benevola volle tutelare chi, come appunto i vincitori di concorso citati, in rapporto a quanto profferto a piene mani agli allora Assistenti Capo U.P.G., gerarchicamente sotto ordinati, si sarebbe trovato nella stessa identica posizione degli scriventi.

In parole povere, noi, vincitori di concorso e indiscutibilmente titolari di un diritto acquisito, di un sudato, cercato, voluto merito aggiuntivo alla già trascorsa carriera, ci vedremo, a breve, equiparati a chi non ha superato i nostri stessi concorsi, non ha voluto far nulla per migliorare la propria condizione gerarchica e lavorativa, non perderà  la sede di servizio faticosamente guadagnata dopo anni di servizio come tanti di noi hanno invece accettato in virtù di un’ambizione ormai abortita nella demotivazione più totale.

E’ vero, le specifiche norme transitorie del D. Lgs. 197/95 erano tali solo per coloro i quali “galleggiavano” nell’attesa di frequentare il corso di formazione, forti di aver già superato positivamente il concorso per esami, nonostante il combinato disposto dagli art.li 59 della L. 121/81 e  24 quater del D.P.R. 335/82 stabilisse inequivocabilmente che fosse il superamento del corso di formazione e non la vincita del concorso a costituire requisito fondamentale per l’attribuzione della qualifica (dalla collega Bortolini in una sua e-mail all’On. BRUTTI, ndr). 

Ma é vero anche che chi non aveva nessun titolo, come gli allora Assistenti Capo che non avevano conseguito la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, con specifica norma transitoria furono inviati (diremmo a viva forza) a frequentare un corso della durata di trenta giorni presso gli Uffici di Polizia della Provincia affinché conseguissero la predetta qualifica e pertanto potessero transitare, ope legis, nel superiore ruolo dei Sovrintendenti.

E ricordiamo anche che l’8° Corso per Vice Sovrintendenti, riservato agli Assistenti Capo, prevedeva una sola prova scritta da superare con la votazione minima di 6/10; il numero di vincitori fu inferiore al numero di posti ed allora, voilà, furono considerati idonei anche quelli che conseguirono la votazione fino a  4/10,... ed oggi sono Ispettori!

Emblematico é stato il caso degli Assistenti Capo che all’epoca  del Riordino del 1995 erano sospesi dal servizio e che, riammessi, nel 1998 furono inviati a frequentare il corso di U.P.G. presso la Scuola POL.G.A.I. di Brescia, con susseguente inquadramento nel ruolo Sovrintendenti.

Fu forse, il D. Lgs. 197/95, una norma fatta benevolmente passare in virtù di un imminente cambio della guardia tra la 12a  e la 13a  Legislatura, una delle tante boutade tipiche delle frettolose votazioni di fine mandato, una delle ultimissime clientele della 1a  Repubblica?

E che dire della grottesca situazione già verificatasi nei corsi 15° e 16° per Vice Sovrintendenti relativamente alla presenza tra i frequentatori di vari, numerosi vincitori di concorso ante 1995 che al termine dei corsi medesimi sono stati inquadrati direttamente nel ruolo degli Ispettori nonostante avessero frequentato lo stesso identico corso, studiato le stesse identiche materie, avuto gli stessi identici docenti, fossero iscritti nella medesima graduatoria finale, ecc., ecc.?

Qual é stata, in questo specifico caso, la norma transitoria (se c’é stata), la logica, l’interpretazione giuridica dell’azzeccagarbugli di turno?

Speriamo che il T.A.R. si pronunci con trasparenza e semplicità a diradare le nebbie che affollano le nostre menti.

E’ vero, di fatto se noi Vice Sovrintendenti dei corsi 15°, 16° e 17° fossimo transitati ope legis nel superiore ruolo degli Ispettori avremmo scavalcato gli attuali Sovrintendenti e Sovrintendenti Capo (sono parole dell’Onorevole BRUTTI, ndr), ma Egli e la Commissione tutta non ha fatto cenno alcuno al fatto che oggi l’intero ruolo dei Sovrintendenti, fatti salvi noi vincitori di concorso, é composto esclusivamente da dipendenti che non hanno alcun titolo se non quello di essersi trovati al posto giusto nel momento giusto, non ha  partecipato a  nessun concorso, tanto meno ne ha vinti.

E la sperequazione effettuata era stata fatta notare - testualmente - nella proposta di legge n. 2717 del 1996 a nome dei parlamentari CICU, MARRAS, BERGAMO più altri (vedasi allegato, ndr), oltre alle altre proposte n. 6148/97, 4107/97 relative alla stessa questione, ma di ciò non é stato minimamente tenuto conto in fase di discussione del D. Lgs.

Non era dunque sbagliata la citazione di quel collega pari qualifica, del quale peraltro non ricordiamo il nome, che durante la nostra protesta, culminata con le due manifestazioni in Piazza Monte Citorio, scriveva sul libro degli ospiti del nostro sito web: “Polizia di Stato? Ricchi premi e cotillons”.

E dire che lo stesso relatore, Onorevole PALMA, testualmente riconosceva l’esistenza di una “disparità di trattamento nella quale si trovano gli appartenenti al 15°, 16° e 17° corso Vice Sovrintendenti” confermata anche, se mai ce ne fosse stato bisogno, anche dagli Onorevoli SINISI, LUCIDI, MORONI, ASCIERTO, anch’essi facenti parte della Commissione (vedasi allegato, ndr).

Ma del resto tale riconoscimento risale al 23 febbraio del 2000, quando durante una seduta dei lavori AC 6249, preparatori alla Legge 78/2000 dalla quale poi scaturì la delega per il riordino, l’Onorevole ASCIERTO   riportò fedelmente la questione (vedasi allegato, ndr).

E’ vero, su specifico suggerimento dell’On. BRUTTI e su parere dell’Onorevole PALMA, al fine di eliminare la predetta disparità di trattamento (quindi unanimemente riconosciuta), con specifica norma transitoria, per i futuri concorsi per Vice Ispettori é stata introdotta una riserva di posti di ben il 35%  riservata a 3.800 Vice Sovrintendenti vincitori di concorso (post 1995) e con una procedura semplificata.

Il che equivale a dire che occorrerebbero almeno 14-15 concorsi per assorbire tutti i 3.800 “riservisti privilegiati”, ammesso che tutti abbiano ancora voglia di migliorarsi, visti i risultati che sembrano premiare solo chi se ne sta zitto e buono al suo posto senza proferir parola alcuna.

E poi, paradosso nel paradosso, i futuri V. Sov. per titoli ed anzianità di servizio (ex Assistenti Capo), entro il 2004, con procedura semplificata potranno accedere anche al ruolo degli Ispettori, ma a questo nessuno ha pensato...

Questa non é meritocrazia!

E l’Onorevole ASCIERTO, che di Ordinamento Militare se ne intende, questo lo aveva fatto subito notare durante la discussione del 22 febbraio scorso.

Ed ulteriore riprova della genuinità delle nostre civili rimostranze – perdonate l’immodestia – rappresenta la specifica, unica nel suo genere in venti anni di Polizia di Stato, norma transitoria del D. Lgs. n. 53/2001 che riserva un’aliquota di ben il 35% dei posti per i concorsi per Vice Ispettori fino a tutto il 2004, interamente ed esclusivamente riservati a noi Vice Sovrintendenti vincitori di concorso post 1995 con una procedura semplificata – prova scritta e colloquio - e con la frequenza di un corso della durata di cui agli art. 27, 27 bis, 27 ter e 27 quater del D.P.R. 335/82, che in parole povere equivale a dire che “il corso avrà una durata non inferiore a sei mesi” e non diciotto come previsto normalmente.

Riassumendo in poche parole, un corso “complementare” a quello per Vice Sovrintendente già frequentato.

Tutto quanto qui sopra esposto coincide perfettamente con quanto chiesto – in tempi non sospetti – da noi stessi ed anche da qualche Sindacato di categoria.

 Nei fatti, quanto scaturito dall’allegato parere dell’Onorevole PALMA, dalle condizioni, dalle osservazioni, dal  suggerimento dell’On. BRUTTI, non fa altro che confermare come sia stata da tutti riconosciuta la disparità di trattamento da noi lamentata ed in qualche modo, forse per salvare la faccia, per non dare soddisfazione a chi, sottoposti come noi siamo, aveva - anche se a ragione – voluto interferire nell’altrui sfera di competenza cercando ascolto alle proprie ragioni.

E dire che noi - solo noi, vincitori di concorso costituitici in un Comitato, perché i nostri Sindacati hanno badato al loro orticello e si sono svegliati solo quando hanno fiutato nell’aria il vento che cambiava direzione, ritenendo convenisse cavalcare la protesta e salire sul carro dei probabili vincitori, dato il clamore sollevato nelle Scuole e nella Piazza di Monte Citorio – avevamo cercato di farlo notare con lettere, e-mail, telefonate, comitati, proteste nelle Scuole, ricorsi.

Ma siamo rimasti inascoltati, poveri illusi di poter avere voce in capitolo, di poter attirare l’attenzione dei vertici dell’Amministrazione, dei Sindacati, dei Partiti e dei loro referenti Parlamentari.

Con la Legge 121/81 e con il D. Lgs. 197/95 non si era badato ai titoli, agli “scavalcamenti dei ruoli”, alla reale preparazione per l’accesso ad un ruolo e ad una qualifica superiori, ai sovrannumeri degli organici (riassorbibili con le normali vacanze e con i pensionamenti).

Nessuno, tranne noi, aveva notato che l’attuale qualifica di Vice Ispettore é completamente vacante, non ha nemmeno un uomo e l’unico concorso per Vice Ispettore per 640 posti é ancora alla seconda prova delle quattro previste alle quali seguiranno 18 mesi di corso.

Nessuno, tranne noi, aveva notato che la differenza retributiva lorda tra un Vice Sovrintendente ed un Vice Ispettore é di circa 80.000 lire mensili che tradotto in soldoni significava trovare scarsi 4 miliardi annui totali per sopperire al disavanzo eventualmente creato con un nostro inquadramento nel ruolo superiore.

Quanto costa indire ed organizzare concorsi per Vice Ispettori?

La stessa proposta, in tempi non sospetti era stata formulata dal Sindacato SODIPO la quale  prevedeva anche la frequenza di un corso complementare di tre mesi per sopperire alle materie non presenti nel corso di formazione per Vice sovrintendenti.

Nessuno, tranne noi, aveva notato che al 31.12.2001 andranno meritatamente in pensione tantissimi Ispettori con più di trenta anni di onorato servizio, figli del riordino del 1995, anche per mettersi al riparo dai prevedibili tagli che con l’imminente nuova riforma pensionistica si abbatteranno su di loro.

Si obietterà che anche tantissimi Sovrintendenti Capo andranno in pensione e quindi il ruolo dei Sovrintendenti sarà ancora più sguarnito, ma l’accesso facilitato agli attuali Assistenti Capo, con l’aliquota dei posti a loro riservati innalzata al 70% fino al 2004,  colmerà facilmente, fisiologicamente e senza incresciosi intoppi (leggasi numero di vincitori inferiore al numero di posti) le vacanze generatesi.

Tutto questo avrebbe dovuto far riflettere “al fine di assicurare economicità speditezza e rispondere al pubblico interesse delle Attività Istituzionali” come recita testualmente l’art. 1 comma 1 della Legge 78/2000, dalla cui delega é scaturito il D. Lgs. n. 53/2001 oggetto della presente.

Ed in forza della più libera interpretazione di quei “uno o più D. Lgs.vi recanti disposizioni integrative e correttive dei D. Lgs.vi 12 maggio 1995 n. 196, 197, 198 e 199, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi ed alle procedure di cui all’art. 3 della Legge 216/92”.

Non é stato così, non c’é stata volontà politica di affrontare compiutamente la questione posta e nemmeno, questa é la nostra constatazione e convinzione, la conoscenza dell’Ordinamento del Personale della Polizia di Stato e la sua storia dalla Legge 121/81 ad oggi.

La contraddittorietà di tutta la vicenda si sposa perfettamente con l’ultima delega esercitata per il Riordino dei Ruoli Direttivi; chi ha meno di sette anni e mezzo di servizio nel ruolo Commissari verrà inquadrato nella qualifica di Commissario Capo, chi ha più di sette anni e mezzo, Vice Questore Aggiunto.

Con buona pace di tutti.

 

Ed è proprio per tutti i sopra specificati motivi che siamo fermamente convinti di aver subito un grosso torto con l’emanazione del D. Lgs. più volte citato.

E’ proprio per questi motivi che riteniamo doveroso intraprendere le vie più idonee  affinché i nostri diritti acquisiti, più volte e da più parti unanimemente riconosciuti, trattati disparmente (sottolineiamo da parti di connotazione politica diversa), vengano ripristinati.

E’ per questo motivo quindi che ricorreremo avverso gli atti applicativi del D. Lgs. 53/2001 affinché, anche politicamente, venga risollevata l’intera questione e rivisitata alla luce di un’ottica più chiara, serena, logica, producente e di una generale ricostruzione delle esigenze reali, delle aspettative  quotidiane dell’intera categoria, spesso bistrattata o semplicemente ignorata.

Siamo fermamente convinti che la continua, ciclica, incessante riproposizione di temi come la disparità di trattamento tra dipendenti della stessa Amministrazione sia frutto indiscutibile di una politica distante dalle reali esigenze del personale, frutto di una colpevole strafottenza mirata alla voluta conservazione dello status attuale dell’Ordinamento, neanche fossimo numeri......

La reiterata proposizione di ricorsi amministrativi di più categorie di dipendenti avrebbe dovuto far riflettere chi, in tempi recenti, doveva e poteva trasformare le tante belle parole (prossimità, professionalità, crescita tecnologica, ed altre menate del genere...) in fatti concreti, approfittando dello strumento offerto dalla delega di cui alla Legge 78/2000 (uno o più D. Lgs.vi recanti disposizioni integrative e correttive dei D. Lgs.vi 12 maggio 1995 n. 196, 197, 198 e 199, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi ed alle procedure di cui all’art. 3 della Legge 216/92) per sanare più situazioni che da tanti anni sono oggetto di critica da parte del personale dipendente, riferito non solamente al precedente riordino del 1995.

Insomma, con la presentazione di tutti i su esposti motivi, nella completezza del quadro attuale del riordino di cui al D. Lgs. 53/2001 e delle sperequazioni, ripeto per l’ennesima volta, UNANIMEMENTE riconosciuta in seno alla stessa Commissione Affari Costituzionali, con la proposizione di un ricorso amministrativo da presentare direttamente alla Corte Europea di Strasburgo intendiamo rendere pubblico l’approssimativo lavoro svolto dai nostri legislatori anche per sensibilizzare chi, in un prossimo futuro, potrebbe riprendere la questione se solo saprà ricordare le promesse elargite in P.zza Monte Citorio lo scorso febbraio.

Esortiamo quindi chiunque ritenga avere titolo per partecipare al ricorso amministrativo di aderire secondo le modalità sotto elencate e di farsi promotore del medesimo su tutti quei colleghi all’oscuro dell’iniziativa.

Un caloroso saluto a tutti.

 

                                                                                                                mtreglia