Proposta di modifica del D. Lgs.  27 febbraio 2001, n. 53

 

Il riordino dei ruoli non direttivi della Polizia di Stato, così come regolamentato dal D. Lgs. n° 53/2001, non ha soddisfatto le aspettative di gran parte del personale facente parte.

Tutti i contenuti dei vari PDL presentati dopo il riordino del 1995 ed afferenti nella Legge 78/2000, la quale ha originato la delega di cui ai vari attuativi di legge, non sono stati  correttamente tradotti o addirittura fuorviati, in alcuni casi oltrepassando i limiti della delega medesima, come peraltro specificati nell’art. 9 della stessa legge.

Da ciò la necessità di procedere ad una sostanziale modifica che integri e corregga effettivamente gli effetti distorsivi del D. Lgs. 197/95 nei limiti, nei criteri e nelle procedure imposti dalla Legge 216/92.

Nel merito, si dimostra nebulosa e non rispondente alle premesse di cui ai vari PDL ante riordino 2001 la modifica delle procedure di immissione nella qualifica di base del ruolo Sovrintendenti.

Tutti i PDL presentati in Parlamento a firma di Scajola, Gasparri, Frattini, Cicu, Marras, Bastianoni, Del Bono, Scrivani, Pivetti, Bergamo ed altri, prevedevano espressamente l’inquadramento degli Assistenti Capo nella qualifica di Vice Sovrintendente per una aliquota del 50% dell’organico. Inquadramento che, rimarchiamo, non é soggetto a regolamento – come i concorsi – e non prevede nemmeno lontanamente la perdita della sede di servizio.

A fronte di questa naturale evoluzione del ruolo Agenti-Assistenti era previsto che i Vice Sovrintendenti vincitori dei concorsi indetti dopo il 1° settembre 1995 venissero inquadrati nel ruolo Ispettori con la qualifica di Vice Ispettore. Tale assunto era caldeggiato anche dalla stragrande maggioranza dei Sindacati maggiormente rappresentativi, come si legge nei loro pareri consultivi depositati presso la Commissione Affari Costituzionali in data 12.02.2001, nonché da eccellenti esponenti politici quali i Ministri Gasparri e Frattini.

 

 

Quindi, perché si possa proporre una modifica dell’attuale assetto dei ruoli delle Forze di Polizia, così come strutturato dall’ultimo riordino dei ruoli non direttivi per effetto dei vari D. Lgs.vi derivati dalla Legge 78/2000 (per la Polizia di Stato il D. Lgs. 53/2001), non si può prescindere dall’esaminare la situazione normativa di tutti i pari qualifica delle cinque Forze di Polizia vincitori dei concorsi indetti dopo il 1° settembre 1995, compresi i pari qualifica dei ruoli tecnici della P. di S.

 

Dal 1995 al febbraio 2001, per effetto di concorsi per titoli ed esami (fatta salva l’anomalia dei Vice Revisori della P. di S., il cui concorso ha previsto soltanto una selezione per titoli, contrariamente a quanto espressamente previsto dai principi, criteri e procedure della delega di cui all’art. 3 della L. 216/1992) sono acceduti alla qualifica iniziale del ruolo Sovrintendenti:

·        n. 6.900 ca. Vice Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri per effetto di n. 6 concorsi;

·        n. 300 ca. Vice Sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato per effetto di n. 2 concorsi;

·        n. 4.350 ca. Vice Brigadieri della Guardia di Finanza per effetto di n. 6 concorsi;

·        n. 1.409 ca. Vice Sovrintendenti della Polizia Penitenziaria per effetto di n. 2 concorsi;

·        n. 3.850 ca. Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato per effetto di n. 3 concorsi;

·        n. 1.120 ca. Vice Revisori della Polizia di Stato per effetto di n. 1 concorso.

 

Il tutto per un ammontare complessivo di circa  17.930 unità.

 

A fronte di tutto quanto su esposto si precisa che la differenza retributiva tra un Vice Sovrintendente ed un Vice Ispettore (entrambi allineati al 6° livello stipendiale) é di uno scatto gerarchico calcolato sul solo stipendio (sono infatti escluse dal computo l’integrativa speciale e l’indennità pensionabile), il che equivale, in moneta, a    41,32 circa lordi al mese (£ 80.000).

Il tutto moltiplicato per un anno solare e per il numero totale dei Vice Sovrintendenti delle  cinque Forze  di  Polizia  comporterebbe  una  spesa  complessiva di                         8.890.411,2  (ottomilioniottocentonovantamila 411 / 20 )       17.212.800.000].

 

 

Non conosciamo con esattezza il costo dei concorsi per la qualifica iniziale del ruolo Sovrintendenti e Ispettore della Polizia di Stato, esclusi i costi del corso di formazione professionale, ma siamo certi che l’ammontare é ben superiore alla cifra sopra riportata.

A ciò deve aggiungersi il costo per il mancato impiego di personale durante l’espletamento delle procedure concorsuali, l’indennità di missione spettante, il rimborso di ogni singolo viaggio, e quant’altro connesso.

Inoltre, come già poc’anzi accennato, vanno computati i costi del corso di formazione professionale, le indennità di missione con pernottamento connesse, le eventuali indennità per trasferimento d’ufficio al termine del corso, ex L. 86/2001, con tutti gli oneri accessori che comporta (problematiche familiari varie che si ripercuotono inesorabilmente sull’attività lavorativa del dipendente).

 

Orbene, con la reale unificazione dei ruoli Agenti-Assistenti e Sovrintendenti - tanto sostenuta prima del riordino del 2001 per effetto dei contenuti dei vari PDL presentati all’indomani del riordino del 1995 ed auspicata finanche dai relatori delle Commissioni Affari Costituzionale Camera e Senato immediatamente prima dell’emanazione del D. Lgs. 53/2001 -  e con una progressione di carriera a ruolo aperto tra le odierne qualifiche dei ruoli che preveda uno scrutinio per merito comparativo per l’accesso alla qualifica di Ufficiale di P.G., siamo certi che il Governo, nell’interesse della P. A., potrebbe rilevare una utilità non trascurabile nell’avvalersi di personale già inquadrato previo selezione concorsuale rispondente ai requisiti di legge nel ruolo appena inferiore (Sovrintendenti, qualifica Vice Sovrintendenti) per saturare le odierne e prossime future vacanze di organico del superiore ruolo degli  Ispettori, al fine dichiarato di ripianare le disparità di trattamento ampiamente riconosciute, più volte e da più parti politiche e sindacali (concetto espresso a chiare lettere dal Governo anche al termine dell’ultimissima contrattazione di lavoro con specifica dichiarazione di impegno).

Con questo meccanismo, peraltro ben collaudato giuridicamente, si otterrebbe un notevole risparmio di spesa  con la soppressione dei concorsi interni per Vice Sovrintendente e i concorsi riservati per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo Ispettori.

L’analogia con i precedenti riordini della Polizia di Stato si basa sul fatto che la scelta in concreto di politica legislativa, come i meccanismi di perequazione, é riservata al Legislatore ordinario, il quale deve operare un bilanciamento tra le

 

varie esigenze nel quadro della politica economica generale e della concreta disponibilità finanziaria.

Tale concetto, quindi, non contrasterebbe con il principio di uguaglianza per il differenziato trattamento riservato a dipendenti della medesima categoria (Sovrintendenti vincitori di concorso e Sovrintendenti beneficiari del riordino del 1995) in quanto lo stesso fluire del tempo può costituire elemento diversificatore, purché ci sia l’intento dichiarato del Legislatore di provvedere a sanare la disparità di trattamento più volte citata.

 

§    §      §      §      §

 

Modifica del D. Lgs. 53/2001

 

Considerato che le correzioni e le integrazioni del D. Lgs. n. 197/1995 volute dal Parlamento con l’emanazione della Legge n. 78/2000, la cui delega esercitata dal Governo della passata Legislatura non ha, obiettivamente, soddisfatto appieno le aspettative di gran parte del personale dipendente della Polizia di Stato;

 

che il D. Lgs. n. 53/2001, di fatto, non ha osservato i criteri, i principi e le procedure enunciati nell’art. 3, Legge 6 marzo 1992, n. 216, alla quale la Legge di Delega n. 78/2000, art. 9, specificatamente rimandava;

 

che in più sedi istituzionali é stata unanimemente riconosciuta la disparità di trattamento riservata dal D. Lgs. in parola nei confronti di categorie di dipendenti della Polizia di Stato;

 

che tale riconosciuta disparità di trattamento, nell’ottica del legislatore, doveva essere ripianata mediante l’introduzione, con una norma transitoria, di una aliquota di posti per i futuri concorsi riservata in via esclusiva al personale oggetto della sperequazione;

 

che l’esercizio della delega anzidetta, pur volendo raggiungere, negli intenti, un traguardo di reale equiordinazione economica tra i ruoli, come contenuto nel dettato della Legge 216/1992, ha, invero, generato l’ennesima disparità di trattamento e rincorsa di rivendicazione tra i diversi ruoli;

 

 

 

che parte degli obiettivi primari contenuti nelle proposte di legge n. 2717/96,  4107/97, 6187/99, 2978/99 e n. 6148/99 a firma di vari Onorevoli Deputati e Senatori della trascorsa Legislatura - tra i quali gli Onorevoli Frattini, Gasparri, Scajola, Cicu, Marras, Pivetti, Ascierto, Bastianoni, Scrivani, Del Bono - sono stati raggiunti (come ad esempio la ricostituzione di uno scatto aggiuntivo sullo stipendio per gli Assistenti Capo che con il D. Lgs. 197/1995 erano stati penalizzati dall’abolizione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e connesso scatto del 2,50%);

 

 che ciò pertanto rendeva superflua la norma che prevede per questi ultimi l’accesso             facilitato al superiore ruolo dei Sovrintendenti senza esami quale contropartita della diminutio  subita con il D. Lgs. 197/1995, in contrasto con quanto espressamente imposto dalla Legge 216/1992;

 

che negli stessi pareri dei relatori  delle Commissioni Affari Costituzionali presso Camera e Senato - Onorevoli Palma e Andreolli – nella fase propedeutica l’emanazione del D. Lgs. n. 53/2001 si auspicava l’unificazione dei ruoli degli Assistenti e Agenti e Sovrintendenti.

 

Considerato, inoltre

 

che con il raggiungimento di una reale unificazione tra i ruoli degli Assistenti ed Agenti e quello dei Sovrintendenti - come tra l’altro contenuto nei progetti di legge citati in premessa, auspicato da tutti i Sindacati di categoria e rappresentato anche in sede di discussione del D. Lgs. n. 53/2001 - e lasciando comunque una aliquota di posti per concorso interno riservata a coloro i quali avessero, giustamente, legittime aspirazioni ed ambizioni di una carriera più celere, si prefigurerebbe una carriera a ruolo aperto con avanzamenti di qualifica per merito assoluto ogni 5 anni e per merito comparativo al passaggio alla qualifica di Ufficiale di P.G.; in questo modo dalla qualifica iniziale di Agente si arriverebbe alla qualifica apicale del ruolo dei Sovrintendenti in 32 anni, con aumento di due livelli retributivi (dall’attuale 5° livello dell’Agente al 6° bis del Sovrintendente Capo);

 

 

 

 

che tale su esposta considerazione, in via estensiva, deve applicarsi anche all’equiparato Ruolo degli Operatori Tecnici, come espressamente previsto anche dall’art. 3, lett. B, Legge 216/1992;

 

che quanto sopra detto coincide perfettamente con le aspettative del personale, come del resto interpretato e richiesto anche dalle Associazioni Sindacali di categoria e contenuto nei pareri consultivi depositati dalle medesime nel carteggio relativo alle discussioni propedeutiche all’emanazione del D. Lgs. 53/2001;

 

che l’istituito nuovo Ruolo Direttivo Speciale, a regime, annetterà a sé 1.300 attuali Ispettori Superiori con conseguente riduzione dell’attuale organico del predetto Ruolo;

 

che per analogia con quanto statuito  nei precedenti riordini - effettuati con la legge 121/1981, all’art. 36, commi vari e con il D. Lgs. 197/1995, all’art. 13 - ,  quando la necessità di equiordinazione economica e gerarchico-funzionale rese necessaria  l’istituzione, la cancellazione e la modifica dei vari gradi, ruoli e qualifiche, gli attuali Vice Sovrintendenti vincitori dei concorsi indetti a seguito del D. Lgs. 197/1995 -  titolari di un diritto aggiuntivo rispetto a coloro i quali beneficeranno dell’inquadramento nel ruolo superiore in virtù soltanto della maturata anzianità di servizio e della riparazione della sperequazione subita con il riordino del 1995 -  devono essere inquadrati nel superiore ruolo degli Ispettori, qualifica Vice Ispettore secondo le modalità, qui di seguito elencate, espresse nella modifica proposta dell’art. 13, D. Lgs. 53/2001, anche in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione e con le normali vacanze....”.

 

Pertanto, considerato quanto sopra detto si propongono le seguenti modifiche:

 

l’art. 2 del D. Lgs. 27.02.2001, n. 53 é così modificato:

 

Articolo  2

 L’art. 2, comma 1, punto 1, é così modificato:

1.                    L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo Sovrintendenti della P. di S. avviene:

a)                    nel limite del 70% dei posti disponibili al 31.12 di ogni anno mediante   scrutinio per merito comparativo degli Assistenti Capo con almeno >20< anni di effettivo servizio e successivo corso di aggiornamento della durata non inferiore a mesi >due<;

b)                    nel limite del restante 30% dei posti disponibili al 31.12 di ogni anno mediante concorso per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo degli Assistenti ed Agenti che abbia maturato almeno quattro anni di effettivo servizio.

 

-   Rimangono invariati i successivi punti    -

 

L’art. 2, comma 6, punto 2, l’ultimo capoverso é così modificato:

La data di nomina al grado di Vice Sovrintendente determina la precedenza in ruolo tra coloro che vi accedono per merito comparativo – gli Assistenti Capo – e coloro che vi accedono per esami – gli Assistenti ed Agenti – “.

 

Articolo 5

Per analogia con l’art. precedente e per quanto espressamente previsto dall’art. 3 lett. B, Legge 216/1992, si apportano modifiche in elevazione all’aliquota del  30% dei Collaboratori Tecnici Capo ammessi al passaggio nel superiore Ruolo dei Revisori, qualifica Vice Revisore, per uniformare la procedura di passaggio al ruolo superiore con quella proposta per il ruolo equiparato degli Agenti – Assistenti.

 

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

 

Articolo 12

Il presente articolo viene abrogato in quanto superato dalle modifiche apportate all’art. 2.

 

 

Articolo 13

1.                    Nella prima applicazione del presente decreto, i posti nella qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori al 31.12 di ogni anno sono devoluti, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze e con i pensionamenti, fino ad esaurimento degli aventi diritto e secondo la graduatoria di merito ed anzianità, al personale inquadrato nel ruolo Sovrintendenti vincitore dei concorsi indetti dopo il 1995, segnatamente per i corsi 15°, 16° e 17°, >(anche)< previo frequentazione di un corso di aggiornamento

 

 

 

della durata non inferiore a mesi due, complementare al corso di formazione per Vice Ispettore.

 

Articolo 23 bis

La spesa derivante dalle modifiche apportate al D. Lgs. 27 febbraio 2001 n. 53 in rapporto a quanto normalmente valutato é  reputata in zero lire.

Si prevede infatti un risparmio di spesa dovuto all’abolizione - in via transitoria - dei concorsi per Vice Ispettore da indire nel prossimo futuro fino all’avvenuto inquadramento nella qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori del personale che oggi é inquadrato nella qualifica iniziale dei Sovrintendenti a seguito del superamento dei concorsi indetti dopo il 1995.

 

Scauri (LT), li  10.06.2002

SOVRITALIA So.Vi.Co.

     Giuseppe Treglia