S.I.U.L.P.

SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA

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Nr. di prot. 2634                                               Urbino, 25 marzo 2002

 

 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

= ROMA =

 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE SIULP

=ANCONA =

 

  ALLE SEGRETERIE PROVINCIALI SIULP

 

Oggetto: Portonovo (An), 1° meeting Sovrintendenti vincitori di

               concorso.

 

 

Relazione redatta dal Componente del Direttivo SIULP di Pesaro Urbino Vito Caracciolo             

 

                                                                 

Il giorno 17 marzo 2002, presso il Centro Congressi dell’Hotel Excelsior “LA FONTE” di Portonovo (AN) ha avuto luogo il 1° meeting Sovritalia organizzato dai Sovrintendenti vincitori di concorso. A tale manifestazione hanno partecipato l’avv. DI PACE facente parte dello studio legale SANINO, l’avv. Giovanni Carlo PARENTE e l’avv. Antonella MINIERI.

Ha inoltre partecipato il dott. Filippo SALTAMARTINI in qualità di Segretario Nazionale S.A.P.. L’onorevole Alfredo MANTOVANO (Sottosegretario agli Interni con delega alla P. di S.) e l’onorevole Filippo ASCIERTO (Responsabile per il Governo – Comparto Sicurezza), a causa di improrogabili impegni legati ai loro mandati istituzionali, non prendevano parte a tale incontro.

Il SIULP Pesaro Urbino ha inviato una propria delegazione composta dal componente del Direttivo Vito CARACCIOLO e dal collega Francesco ROSSI.

I lavori hanno avuto inizio con l’introduzione da parte dei colleghi Armando ROSSI e Mauro TREGLIA che hanno prospettato alcuni degli aspetti giurisdizionali dei precedenti riordini delle carriere del 1995 (D. lgs. 197/95) e del 2001 (D. lgs. 53/01).

Secondo l’avv. DI PACE (il primo dei presenti a prendere la parola) il punto centrale della questione concernente il riordino dei ruoli non dirigenziali della Polizia di Stato deve individuarsi nella scarsa razionalità e ragionevolezza del quadro normativo nel quale tale riordino si colloca. È sufficiente pensare alla sistematica violazione della norma della legge delega 216/92 la quale sosteneva un riordino futuro che doveva basarsi essenzialmente sulla omogeneità delle situazioni; cosa che non è accaduta. Si pensi al decreto legislativo nr. 197/95 con cui sono stati fissati dei “paletti” per l’automatismo della progressione in carriera, per cui si è verificata la situazione per la quale alcuni soggetti, favoriti da una mera situazione temporale, transitavano nel ruolo superiore, mentre coloro che a quella stessa situazione giungevano successivamente all’emanazione del decreto non beneficiavano dei medesimi privilegi. L’avv. DI PACE, pur rendendosi conto delle discrasie, delle ambiguità e delle tante trascuratezze politiche e burocratiche che si sono avute nel cammino dei lavori parlamentari e di quelli successivamente delegati al Governo della trascorsa legislatura, giustifica tale fenomeno soltanto dal punto di vista della spesa pubblica. Vi è stata, dunque, una tutela dell’interesse superiore dello Stato ( Spesa Pubblica) rispetto all’interesse legittimo dei dipendenti pubblici alla propria aspirazione e progressione in carriera. È vero che il legislatore ha un ampia discrezionalità nell’individuazione dei fini della propria azione, ma questa stessa discrezionalità deve essere circoscritta nei limiti del rispetto del principio di uguaglianza consacrato dall’art, 3 della Costituzione.  Tale principio deriva da un super principio che è quello della ragionevolezza che deve essere alla base della azione amministrativa. Quest’ultimo principio acquista maggiore importanza nel momento in cui riguarda l’esercizio della legislazione in merito al rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione in quanto si tratta di salvaguardare sia le posizioni giuridiche soggettive dei dipendenti pubblici, sia l’assetto razionale del pubblico impiego e della pubblica organizzazione. Con il decreto nr. 53/2001, ciò non è avvenuto.

L’avv. MINIERI che si è occupata in particolare del ricorso presentato dai frequentatori del 15° corso per V. Sovr., ha ricalcato, per lo più, le argomentazioni addotte dall’avv. DI PACE. La stessa ha aggiunto che la norma transitoria che permetteva il transito dei Vice Sovr. del 14° corso nel ruolo degli Ispettori doveva essere applicata sino al dicembre del 1997. Non si comprende, pertanto, per quale motivo i colleghi del 15° ne siano rimasti esclusi. In secondo luogo alla frequentazione del 15° corso sono stati ammessi soggetti che per vari motivi (salute, maternità ecc.) non avevano potuto frequentare il corso precedente. Da un’attenta lettura dell’art. 24 quinques del decreto legislativo, risulta che l’Amministrazione non avrebbe potuto ammettere tali soggetti nei corsi successivi al 14° conferendogli poi la nomina di Vice Ispettori, ma avrebbe dovuto, semmai, organizzare dei corsi ad hoc.

Nel 2000 l’Onorevole BRUTTI, nel momento in cui l’Onorevole ASCIERTO gli ha esposto la nostra situazione con un emendamento, si è reso conto che esisteva una disparità di trattamento. Il Governo della passata legislatura (D. lgs. 53/2001) ha destinato il 35% dei posti per Ispettore ai V. Sov. vincitori di concorso. Facendo ciò, pur non avendo garantito un eguale trattamento, ha comunque ammesso che vi è stato un errore che dovrà essere risanato. L’avv. MINIERI concludeva dicendo che la sentenza del T.A.R. Lazio che ha rigettato il ricorso del 15° corso Vice Sovr. sarà oggetto di appello dinanzi alla Corte Europea.

L’avv. PARENTE, appresa la notizia della volontà da parte dei V. Sovr. di  costituire una associazione se ne schierava a favore in quanto: “ciò vuole ribadire una manifestazione di orgoglio e di dignità vostra”. Il momento, pur non essendo felice a causa dell’aria che si respira ai T.A.R., tuttavia lo è per quanto riguarda la questione della costituzionalità. A riguardo ci sono due sentenze della Suprema Corte molto importanti: la nr. 63 del 17 marzo 1998 e la nr. 155 del 26 aprile 1999. Tali sentenze ribadiscono che l’Amministrazione ha il mandato per ridisegnare il sistema dei ruoli, dei gradi e delle qualifiche e non ammettono interferenze al fine di evitare rivendicazioni. La Suprema Corte sottolinea addirittura che non esiste il riconoscimento del diritto al mantenimento dello status quo ante  o comunque che vi sia un qualsivoglia diritto ad una progressione in carriera che vi era stata in precedenza purché ( questa è la cosa che più importa) non vi sia una manifesta irragionevolezza e purché non si vada ad incidere sulla disparità di trattamento da parte della Pubblica Amministrazione. Per i disposti degli artt. 3, 76, 97 e 98 della nostra Carta Costituzionale, appare più che evidente che la  situazione dei Sovrintendenti vincitori di concorso deve essere risanata in quanto contrasta palesemente con il principio di uguaglianza, di pari opportunità e con i principi di buon andamento e imparzialità che dovrebbero caratterizzare l’azione amministrativa.

A non credere al buon esito dei ricorsi amministrativi è il Segretario nazionale S.A.P. Filippo SALTAMARTINI secondo cui la questione può trovare risvolti positivi soltanto da un punto di vista politico-sindacale. Nel prossimo futuro la situazione sarà la presente: il ruolo di base sarà un ruolo aperto e comprenderà Agenti, Assistenti e Sovrintendenti; vi sarà un secondo ruolo che aprirà di fatto la strada per gli Ispettori nel ruolo direttivo e comprenderà dal V. Ispettore al Commissario; infine il terzo ruolo accoglierà dal Commissario Capo, che avrà le funzioni, la retribuzione e lo status di Primo Dirigente, al Capo della Polizia. Per quanto concerne la pretesa dei Sovrintendenti vincitori di concorso, che SALTAMARTINI considera più che legittima, è possibile che venga riconosciuta attraverso le norme transitorie. È necessario però che questo discorso sia portato avanti con vigore da tutte le maggiori associazioni sindacali ed è altrettanto necessario che il C.O.C.E.R. dei Carabinieri non continui con la fervida opposizione che caratterizza la sua  posizione al riguardo. Per arginare l’ostacolo rappresentato dal C.O.C.E.R., il Segretario Nazionale S.A.P. conta sull’appoggio dell’Onorevole Filippo ASCIERTO che fino ad ora si è mostrato molto vicino alle vicende dei V. Sovrintendenti, in particolare, e della polizia di Stato, in generale. In secondo luogo il Dott. SALTAMARTINI si auspicava di portare avanti questa battaglia unitamente al Segretario Nazionale S.I.U.L.P. Oronzo COSI. Soltanto con tali premesse si potrà giungere ad una felice definizione della posizione dei V. Sovrintendenti vincitori di concorso che legittimamente transiterebbero nel ruolo degli Ispettori.

 

 

 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE SIULP