TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

 

Tutti  elettivamente domiciliati in Roma Viale XXI Aprile n.12 presso lo Studio dell’ Avv. Antonella Minieri , da cui sono rappresentati e difesi come da procura in calce al presente atto

CONTRO

*   Il Ministero dell’Interno , in persona del Ministro pro-tempore domiciliato ope legis presso l’Avv.ra Generale dello Stato in Roma , Via dei Portoghesi n. 12

*   La Polizia di Stato in persona del Capo della Polizia pro- tempore domiciliato ope legis presso l’Avv.ra Generale dello Stato, in Roma Via dei Portoghesi n.12

*   E nei confronti dell’Ispettore XXXXX XXXXXXX e del Vice Ispettore XXXXX  XXXXX  domiciliati c/o la Questura di Napoli – Ufficio Gabinetto Settore Servizi – Via Medina n.5    80100 Napoli

 

 

 

Per l’Annullamento

*   del provvedimento amministrativo del 5 ottobre 20000, notificato  il medesimo giorno   con cui veniva comunicato ai ricorrenti, in qualità di frequentatori del 16° Corso di formazione professionale per Vice Sovrintendenti , che in data 7 ottobre 2000 gli stessi assumevano la qualifica da Sovrintendente ;

*    nonché dell’atto amministrativo del 7 ottobre 2000 con cui gli stessi , previo giuramento assumevano la qualifica da Sovrintendente e di ogni altro provvedimento connesso e/o conseguenziale  in particolare del decreto di nomina

 

Nonché per il riconoscimento

Ai ricorrenti in epigrafe così come sopra rappresentati e difesi , del ruolo superiore da Vice - Ispettore a parità dei colleghi che hanno frequentato lo stesso  corso presso la scuola di Nettuno ed hanno assunto in data 7 ottobre 2000 la qualifica di Ispettore

 

Fatto

Con decreto del  1998 , veniva bandito concorso interno per titoli ed esami per l’ammissione al 16° corso tecnico – professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente ;

I ricorrenti, tutti già  appartenenti alla Polizia di Stato ,  vincitori del 16° corso- concorso per Vice Sovrintendenti suindicato , frequentavano presso la Scuola di Nettuno  il medesimo corso professionale per circa sei mesi al fine di assumere la qualifica da Vice Sovrintendenti;

Gli stessi in data 7 ottobre 2000 prestavano giuramento assumendo il grado da Vice Sovrintendente ed in particolare si rende noto che nel medesimo giorno due frequentatori del medesimo corso il Sovrintendente XXXXX   ed il Vice Sovrintendente XXXXX   , nonché collega dei medesimi, con il grado già da Sovrintendente , a termine dello stesso hanno assunto la qualifica da Ispettore e Vice Ispettore ;

A tal proposito è bene rimembrare che il medesimo beneficio  dei Signori XXXXX  e XXXXX  è stato riservato dell’amministrazione convenuta, ai 16 frequentatori del 15° corso  ( i quali erano già vincitori del 14° corso – concorso da voce (vice) sovrintendenti e per motivi personali o per maternità erano stati impossibilitati a frequentare il 14 ° corso ) e che a fine corso sono stati inquadrati nel ruolo superiore di Ispettore , concretizzando non solo uno svilimento della posizione legittima dei loro colleghi frequentatori del 15 ° corso di Nettuno , che nella stessa data 12- 12-  98 furono invece inquadrati nella qualifica di V. Sovrintendenti , ma degli odierni ricorrenti ai quali   è stata mortificata la loro dignità di operatori dello Stato, per essere stati inquadrati in un ruolo diverso dai loro compagni di corso, ma anche dai colleghi del corso precedente i quali addirittura hanno frequentato il corso per solo tre mesi  ;

Pertanto gli odierni  ricorrenti hanno subito una disparità di trattamento rispetto ai colleghi con cui hanno frequentato il corso nel medesimo spazio – temporale e con le medesime modalità ed assumendo la identica preparazione tecnico – culturale dello stesso e degli altri colleghi del 15° corso (all. 2 materie frequentate ) , infatti quest’ultimi si ribadisce hanno acquisito un grado (ruolo) superiore rispetto agli istanti .

Naturalmente prima di controdedurre sul diritto , corre obbligo a questa difesa evidenziare che ben si conosce , come certamente evidenzierà l’amministrazione convenuta in sede di memoria difensiva, che la materia di accesso per il ruolo di V. Sovrintendenti e Ispettori è disciplinato dal d.l. 197/95 emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 6 marzo 1992 n.216, con la quale è stato delegato il governo ha disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di Polizia  e del personale delle Forze Armate , il cui decreto legislativo richiamato ha ridefinito i compiti degli Ispettori e dei Sovrintendenti , rendendoli simili , ed provvedendo ad inquadrare nel ruolo ispettore i sovrintendenti , determinando avanzamenti gerarchici anche per coloro che alla data dell’entrata in vigore della su indicata normativa , non erano inquadrati nel  ruolo  Sovrintendenti , bensì erano frequentatori del 14 ° corso , che in virtù dell’art.16 del riferito decreto legislativo ( all. 5) , venivano a fine corso inquadrati nel grado  di Ispettore , determinando delle disparità di trattamento all’interno della stessa amministrazione , non solo illo- tempore , ma anche in data odierna.

Infatti l’amministrazione convenuta ha commesso un grave danno per gli istanti, permettendo ai vincitori del  14° corso di frequentare il 15° corso , nel quale assumevano la stessa preparazione dei colleghi del loro corso e di quella  degli odierni ricorrenti , che addirittura hanno frequentato la scuola per circa sei mesi invece di tre mesi .

Tutto ciò premesso , proprio al fine di fare valere i propri diritti derivanti in particolare dalla legge delega del riordino del 1992 , gli odierni ricorrenti come sopra rappresentati e difesi, propongono il presente ricorso deducendo i seguenti motivi di censura

 

Diritto

1.                                                                                                                                                                                                                                         Illegittimità  dell’art.16 del d.l. 1995/197 per Violazione e Falsa applicazione dell’art.3 della legge delega n.216 del 1992 e degli art.4 e 35 della Cost. per essersi violato il diritto soggettivo dei ricorrenti , nonché per eccesso di delega , non risultando salvaguardate le norme fondamentali di diritto; Eccesso di Potere per manifesta ingiustizia; Violazione dei principi generali e fondamentali dell’ordinamento e tutela del lavoro.

È noto che la sentenza della Corte Costituzionale n.277 del 1991 che ha ritenuto illegittima la tabella allegata alla legge n.121 del 1981, nella parte in cui non si prevedeva alcuna equiparazione tra il personale della Polizia di Stato ed i Sottufficiali dei Carabinieri, ha ispirato la legge del 6 marzo del 1992 n.216 che delega “il Governo a disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di Polizia nonché il riordino delle relative carriere , attribuzioni e trattamenti economici al fine di conseguire una disciplina omogenea”. Tuttavia con il decreto legislativo n.197/95, che ha riordinato i ruoli della Polizia di Stato si è creata una nuova frattura, determinandosi delle disparità di trattamento tra i vari dipendenti . Infatti, nel caso di specie , gli odierni istanti, a parità di mansione  e di preparazione tecnica- professionale si sono visti inquadrati nel ruolo inferiore , rispetto agli altri colleghi frequentatori non solo dei corsi precedenti (14° e 15° corso per i soli vincitori del 14°), ma anche del 16° corso in particolare per i colleghi XXXXX  e xxxxx (XXXXX ) ,poiché la normativa vigente non aveva previsto alcunché per gli stessi .

Prova ne sia che i ricorrenti ( a parità degli altri colleghi della Polizia oggi Ispettori in virtù della normativa transitoria)hanno sostenuto un corso di formazione tecnico- professionale della durata di sei mesi, ma in evidente violazione dell’art. 3 della legge delega n.216 1992 , non hanno potuto usufruire dei vantaggi di avanzamento di carriera al grado di ispettore .

Tale disparità di trattamento , finalmente  è stata considerata anche dal governo che in sede di discussione della legge delega sul nuovo riordino delle carriere , ha “dichiarato l’atteggiamento favorevole del governo”ad eliminare le disparità di trattamento venutasi creare in virtù della decreto 1995/97 tra i sovrintendenti del 14° corso avanzati al ruolo di ispettore ed i successivi corsi che sono con la medesima preparazione inquadrati nella qualifica di V.Sovrintendente(all.3).

2.                                                                                                                                                                                                                                         Avverso la Circolare n.333-A-987-F.A.2 del 1 Settembre 1995 , nonché l’illegittimità dell’art.16 comma 2 del d.l. 197/95 per contrasto con l’art.3-4 della Cost. e 95 Cost.

 

Corre l’obbligo a tal proposito evidenziare che se la delega è stata attribuita al governo per determinare un nuovo assetto in linea con la sentenza della Corte Costituzionale, essa era evidentemente limitata nell’oggetto, per cui il decreto legge 197/95, nonché la circolare applicativa appaiono non certamente rispettosi della delega , là dove non solo non hanno previsto alcuna norma di tutela per i ricorrenti , che hanno frequentato il 16° corso di formazione per V. Sovrintendenti  della Polizia di Stato ma hanno creato delle disparità di trattamento atteso che, a parità di mansioni  e di preparazione professionale, tra appartenenti alla stessa amministrazione , si concretizzano differenti trattamenti.Ed invero sono stati inquadrati ne ruolo Ispettore , gli agenti ed assistenti che superarono il concorso interno nel 1994-1995 (D.M.18 gennaio 1994 ) , in quanto beneficiarono del riordino , nonché i 16 agenti del 15° corso (tutelati dalla norma transitoria della legge delega n.197/95 e dal potere discrezionale dell’amministrazione ) ed il Sovrintendente frequentatore del 16° corso , mentre lo stesso beneficio è stato negato ai ricorrenti frequentatori del 16° corso che anzi si ribadisce a differenza degli altri colleghi hanno frequentato il corso non per tre mesi , bensì per sei mesi.

Si rende noto inoltre che però anche se il potere  discrezionale dell’Amministrazione è insindacabile , non si può ignorare che il potere tecnico discrezionale non si sottrae al controllo di legittimità del Giudice Amministrativo sotto il profilo dell’Eccesso di potere . In particolare nel caso di specie il Ministero non doveva far frequentare il medesimo corso ai vincitori del 14° corso ( che non avevano potuto partecipare al predetto corso) ed a quelli del 15° corso , che a fine corso hanno non solo sostenuto i medesimi esami , ma sono stati inseriti nella medesima graduatoria , assumendo però il giorno del giuramento qualifiche diverso , pur avendo la medesima preparazione dei compagni di corso , nonché degli odierni ricorrenti.

È assurdo inoltre come mai il Ministero abbia potuto fare frequentare il corso da V. Sovrintendente a due  poliziotti che erano già Sovrintendente , e poi agli esami finali assegnargli il grado da Ispettore . Tale atteggiamento , da parte dell’Amministrazione , potrebbe far ravvisare che la stessa è consapevole che il corso frequentato dagli istanti fornisce una preparazione tecnico- professionale per ispettori .

Pertanto nella fattispecie concreta ,la violazione del disposto di cui agli art. 3 e 36 della Cost. tenuto conto che il beneficio di tale inquadramento per i ricorrenti deve essere ragguagliato a quello previsto per gli altri dipendenti che hanno la stessa preparazione .

Relativamente all’art.97 della Costituzione si fa presente che lo stesso è un principio generale dell’ordinamento organizzativo della Pubblica Amministrazione, nel senso che si deve tendere alla ottimizzazione organizzativa della stessa Pubblica Amministrazione in modo tale da poter soddisfare nel migliore dei modi gli interessi pubblici in attribuzione.

Ora come è facile constatare dai fatti storici , che hanno determinato l’emanazione del decreto 197/95, le premesse di tale d.l. si radicano nella sentenza della Corte Costituzionale già precedentemente richiamata è pertanto sarebbe stato logico attendersi una modifica legislativa  che individuasse la suddetta equiparazione eliminando l’omissione esistente . Invece, con il d.l.197/95 si è dato luogo ad un sommovimento integrale dei ruoli della Polizia di Stato, non rispettando il principio basilare all’origine della riforma della stessa Polizia di Stato ovvero Equiparazione- Omogeneizzazione, anzi si è creato solo disparità.

3.Violazione dell’art.76 della Costituzione per difetto di delega di cui all’art.3 della legge 216 del 1992.

Relativamente all’art.76 della Costituzione la non manifesta infondatezza della questione di travalicamento della delega è collegata con due questioni.

La prima già accennata , con riferimento all’art. 97 della Costituzione, concerne il fatto che la legge di delega 06/03/92 n.216 espressamente, si intitola  “ Conversione in legge con modificazione del decreto legge 07/01/92 n. 5 recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico………………. Delega al governo per disciplinare i contenuti  del rapporto di impiego delle forze di Polizia e del personale delle Forze Armate , nonché per il riordino delle relative carriere”: per cui appare evidente che il decreto delegato non avrebbe mai potuto obliterare le ragioni della delega che erano appunto quelle di colmare il vuoto evidenziato dalla Sentenza della Corte Costituzionale .

Se la delega è attribuita per determinare un nuovo assetto in linea con la Sentenza della Corte Costituzionale, essa era evidentemente limitata nell’oggetto, per cui la mancata tutela posta in essere dal d.l.197/95 appare sicuramente non rispettosa della delega .

Per le suesposte ragioni con riserva di presentare motivi aggiunti, i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi ,

 

CHIEDONO

Che l’Ecc.mo Tribunale adito Voglia,  accogliere il presente ricorso e, per l’effetto :

*   In via principale voglia annullare il provvedimento impugnato , ed tutti gli atti amministrativi ad esso connesso e consequenziale  in particolare il provvedimento di nomina dei ricorrenti a Vice – Sovrintendenti e riconoscere agli stessi il grado superiore da Vice Ispettore a parità dei colleghi frequentatori del medesimo corso .

*   In secundis voglia disapplicare  le norme contenute nel d.l. 197/95, nelle parti contrastanti con la legge delega 1992 n.216 , ed in diretta applicazione della predetta legge, Voglia riconoscere e dichiarare che ai ricorrenti tutti Sovrintendenti del 16° corso sia riconosciuto il ruolo  superiore della qualifica di Ispettore a parità dei colleghi odierni controinteressati , nonché dei colleghi oggi Ispettori frequentatori del 15° corso , anche se vincitori del 14° corso Sovrintendenti .

*   In Via subordinata ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli art. 7- 8 e 16 del d.l. 15 maggio 1995 n.197 per violazione degli art. 3 –4-35- 97-76 della Costituzione Voglia rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, Con Vittoria di spesa ed oneri , salvo ogni altro diritto .

In via Istruttoria si chiede che sia disposta  l’acquisizione agli atti di tutti i fascicoli personali relativi ai ricorrenti , nonché l’inquadramento registrato alla Corte dei Conti e di tutte le comunicazioni inerenti al rapporto di lavoro tra i ricorrenti e l’Amministrazione.

Si richiede altresì il deposito del fascicolo personale relativo ai controinteressati odierni convenuti. Si riserva fin d’ora di presentare motivi aggiunti

 

Si producono i seguenti documenti:

1)Il provvedimento del 5 Ottobre 2000

2)Copia del bollettino di concorso del 1997;

3) Materie sostenute durante il corso da parte del 16° corso, nonché da parte del 15° corso;

4) copia bollettino di concorso del 1994;

5) Circolare n.333- A- 987-F.A.2 del 01/09/95

 

                                                                              Avv. Antonella Minieri