ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOVRINTENDENTI DELLE 5 FORZE POLIZIA VINCITORI DI CONCORSO

La questione dello scavalcamento giuridico del 18° A.V.S. in danno del 17°.

 

Lo scorso 5 maggio, con documento fornito alla dirigenza di Rinnovamento Sindacale per l’UGL, abbiamo fatto pervenire al Ministro On. Gasparri un documento sulla questione di cui al titolo del presente.

In breve, oltre a ricordare la nostra oramai annosa questione, chiedevamo la disapplicazione dell’aberrante norma che permetterebbe lo scavalcamento giuridico o, in alternativa, un provvedimento di legge che disponesse la retrodatazione della decorrenza anche per i V. Sov. dei corsi 15°, 16° e 17°.

Grazie al collega V. Sov. Del Corpo Forestale dello Stato BALACCO Celestino, socio di Sovritalia So.Vi.Co. e neo eletto membro del comitato direttivo, abbiamo ottenuto la documentazione attestante la situazione omologa da lui vissuta in prima persona.

In breve, con il D. Lgs. 87/2001 (il riordino del 2001 per la Forestale) si era prefigurata una situazione analoga (anche se per la Polizia di Stato lo scavalcamento era scongiurato dalla norma transitoria di cui all’art. 12/2°, poi cambiata dal famigerato art. 36, L. 3/2003), ma il legislatore ebbe la lungimiranza di lasciare una via d’uscita con la dicitura apposta nell’art. 32 “…si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1° settembre 1995.

Ergo, con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 19 aprile 2002, i Vice Sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato vincitori dei concorsi (per esami) post riordino 1995 hanno ottenuto la retrodatazione della decorrenza giuridica al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono state determinate le vacanze di organico.

In sostanza, 196 Vice Sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato, aventi decorrenza a tutti gli effetti dal 15 marzo 2000 (termine del corso di formazione), con il su citato decreto hanno ottenuto la retrodatazione della decorrenza giuridica al 1° gennaio 1998, scongiurando così lo scavalcamento a favore dei colleghi del concorso per soli titoli ex D. Lgs. 87/2001 (l’omologo del nostro D. Lgs. 53/2001).

E, non è poco, guadagnando due anni di anzianità ai fini degli emolumenti pensionabili annui e dell’avanzamento di carriera.

In più, quella Amministrazione si è premurata di specificare anche quali soggetti avrebbero comunque preceduto i nuovi retrodatati, onde evitare situazioni imbarazzanti.

Insomma, se privilegio ha da esserci, che sia uguale per tutti.

E che non si parli più di decorrenza giuridica al 9 maggio 2001!  Sarebbe un ulteriore schiaffo al buon gusto, alla logica e ai principi di corretta e buona amministrazione.

E alla dignità degli operatori che studiano per migliorarsi e progredire in carriera.

                                                                                                                         Il presidente

Scauri, li 05.06.2004                                                                                      Treglia Giuseppe

 

D. Lgs. 87/2001 (riordino Forestale)

Art. 4/1, lett. e)   "con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma."

Art. 32.  1. Le disposizioni dell' articolo 5, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 3, comma 7, del presente provvedimento, dell'articolo 9, comma 4, come integrato dall'articolo 4, comma 1, lettera e) del presente provvedimento e dell'articolo 36, comma 7-bis, introdotto dall'articolo 17, comma 8 del presente provvedimento si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1° settembre 1995.

Art. 17 comma 8°.   Dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a) conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione".