ART. 9  Legge  n. 78/2000
 
 
1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 e
 
senza  oneri  a  carico  del bilancio dello Stato, uno o pių decreti
 
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti
 
legislativi  12  maggio 1995, nn. 196, 197, 198 e 199, attenendosi ai
 
principi,  ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo
 
3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
 
  2.  Il  Governo e' delegato altresė ad emanare, entro il 30 giugno
 
2000  e  senza  oneri  a  carico del bilancio dello Stato, uno o pių
 
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei
 
decreti  legislativi 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n.
 
490,  attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure
 
di  cui,  rispettivamente,  all'articolo 1, commi 1, lettera a), e 2,
 
della  legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 1, commi 96, 97
 

e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.