ART. 9 Legge n. 78/2000 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o pių decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198 e 199, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216. 2. Il Governo e' delegato altresė ad emanare, entro il 30 giugno 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o pių decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 1, lettera a), e 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 1, commi 96, 97
e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.