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DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
" DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL
DECRETO LEGISLATIVO
12 MAGGIO 1995, N. 197, IN MATERIA DI RIORDINO
DELLE CARRIERE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLA POLIZIA DI STATO."
CAPO I
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 197
Art. 1
- All’articolo 1 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n.197, sono apportate le seguenti modifiche:
- dopo il comma 4, è inserito il seguente:
4-bis. L’articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito
dai seguenti:
"Art. 6 (Nomina
ad agente)
1. L'assunzione degli
agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
-
- godimento dei diritti
politici;
- età stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15
maggio 1997, n. 127;
- idoneità fisica, psichica e
attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;
- titolo di studio della
scuola dell'obbligo;
- qualità morali e di condotta
previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53.
-
- Al concorso non sono ammessi
coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna
a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura
di prevenzione.
- Sono fatte salve le
disposizioni di legge o di regolamento relative all’immissione nel ruolo
degli agenti della Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge
8 luglio 1980, n. 343, dell’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e dell’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.
78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono
riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di
Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal
presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di
cui ai commi precedenti.
- I vincitori delle procedure
di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi
agenti di polizia.
- Possono essere inoltre
nominati allievi agenti, nell’ambito delle vacanze disponibili, ed
ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i
figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli
appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente
invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all’ottanta per cento
della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all’articolo
82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano
richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e
non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
- Le disposizioni di cui al
comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché
ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di
Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidità non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di missioni
internazionali di pace.
- Con regolamento del Ministro
dell'interno, da emanare ai sensi articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del
concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della
commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria
finale.
Art. 6-bis (Corsi di
formazione per allievi agenti)
1. Gli allievi agenti di
polizia frequentano un corso della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di
formazione presso le scuole per agenti, e tre mesi di applicazione pratica
presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
-
- Durante il corso di cui al
comma 1, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi
operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi
e salvo che sussistano eccezionali esigenze di ordine pubblico. Gli
allievi agenti durante il periodo di formazione sono sottoposti a
selezione attitudinale per l’assegnazione a servizi che richiedano
particolare qualificazione. Al termine dello stesso il direttore della
scuola, sentito il comitato direttivo, esprime il giudizio di idoneità al
servizio di polizia nei confronti degli allievi che abbiano superato l’esame
teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in
prova e avviati all’espletamento del periodo di applicazione pratica.
- L’applicazione pratica è
svolta con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6. Al
termine della stessa gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente
di polizia, sulla base di una relazione del funzionario responsabile del
reparto o del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui sono
applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la
graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2.
- Gli agenti in prova sono
ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione
pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell’ufficio o
reparto cui sono applicati
- Gli agenti in prova durante
il periodo di applicazione pratica hanno la qualifica di agente di
pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
- Con regolamento del Ministro
dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei
periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la
formulazione dei giudizi di idoneità.
Art. 6-ter.
(Dimissioni dai corsi)
1. Sono dimessi dal
corso:
- gli allievi che non superino l’esame
teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
- gli allievi che non siano riconosciuti idonei
al servizio di polizia;
- gli allievi e gli agenti in prova che
dichiarino di rinunciare al corso;
- gli allievi e gli agenti in prova che siano
stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni,
anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza è stata
determinata da infermità contratta durante il corso; in quest’ultimo caso
gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneità
fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo
corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di
applicazione pratica; gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre
trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi ripetere il
periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo
ai periodi di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela
delle lavoratrici madri;
- gli agenti in prova che non superano il
periodo di applicazione pratica di cui all’articolo 6-bis, comma 4;
2. Gli allievi e gli
agenti in prova inquadrati nei gruppi sportivi della "Polizia di
Stato-Fiamme Oro" e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico
dalle rispettive federazioni o dal CONI, potranno eventualmente essere
autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d),
su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.
3. Sono espulsi dal corso
gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con
sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di
dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore
della scuola.
5. La dimissione dal
corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.
Art. 6-quater
(Addestramento e corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti)
1. Conseguita la nomina
in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base della selezione di cui all'articolo
6-bis e di uno specifico rapporto sulle qualità professionali, redatto dal
funzionario responsabile del reparto o dal funzionario dirigente dell'ufficio
presso cui hanno compiuto il periodo di applicazione pratica, possono essere
destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare
qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione, la cui
durata è stabilita con decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza.
-
- Durante il periodo di
frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere
impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere
destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione
del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove
ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo
superiore ad un quarto della sua durata, esso è prorogato per un periodo
pari alla durata della interruzione.
- Entro il biennio dalla
conclusione del corso previsto all'articolo 6-bis, gli agenti di polizia
svolgono presso gli uffici o reparti in cui prestano servizio periodi di
addestramento di durata complessiva non inferiore a tre mesi."
b) dopo il comma 8, è
inserito il seguente:
"8-bis. Dopo
l’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, è inserito il seguente:
Art. 12-bis
(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli assistenti capo)
1. Agli assistenti capo
che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è
attribuito un scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
-
- Lo scatto aggiuntivo non è
attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia
riportato una sanzione più grave della deplorazione.
- Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e
b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione
più grave della deplorazione, l’attribuzione dello scatto aggiuntivo
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."
Art. 2
- All’articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:
- al terzo capoverso, l’articolo 24-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito
dal seguente:
"Art.
24-quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). –
-
- L'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene:
-
- nel limite del sessanta per cento
dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
interno per titoli e superamento di un
successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore
a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta
data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il
doppio dei posti riservati per tale concorso;
- nel limite del restante
quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente
in risposte ad un questionario, articolato su domande tendenti ad
accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, e
successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore
a tre mesi, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti
che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio.
-
- Ai concorsi di cui al comma
1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che
alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
-
- abbia riportato, nell'ultimo
biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;
- non abbia riportato,
nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
-
- Per l’ammissione al corso di
formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di
punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità
di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del
concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono,
nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di
servizio e la maggiore età.
- Gli assistenti capo ammessi
al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a) e
vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma,
indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest’ultimo
concorso.
- I posti rimasti scoperti nel
concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di
inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti
del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione
ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l’ammissione al corso di
formazione professionale di cui all’articolo 1, lettera a), sono
devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli
idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).
-
- Con regolamento del Ministro
dell’interno, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del
concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi
da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione
d’esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e
i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.
- I frequentatori che al
termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato
l’esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine
determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo
alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del
concorso di cui al comma 1, lettera a) – gli Assistenti Capo - ,
precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva
lettera b).";
- al quarto capoverso, i commi 1, 2 e 6
dell’articolo 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, sono sostituiti dai seguenti:
"1. E’ dimesso dai
corsi di cui all'articolo 24-quater, il personale che:
a) dichiara di rinunciare
al corso;
b) non supera gli esami
di fine corso;
c) è stato per qualsiasi
motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi.
Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso
ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è
ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al
riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo
precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione
previste per la partecipazione al concorso.
-
- Il personale di sesso
femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata
determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo
corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
6. Il personale che non
supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità
ed è restituito al servizio d'istituto.";
- dopo il quarto capoverso, recante l’articolo
24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, è inserito il seguente:
"24-quinquies.1
(Emolumento pensionabile)
-
- Ai vice sovrintendenti che
abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio
non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione
più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di
lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per
l’indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito
nello stesso livello retributivo ovvero all’atto dell’accesso al livello
retributivo superiore.".
- Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e
b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione
più grave della deplorazione, l’attribuzione dell’emolumento pensionabile
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
- al quinto capoverso,
all’articolo 24-sexies del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, le parole "mediante scrutinio per merito
comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "mediante
scrutinio per merito assoluto";
- dopo il sesto capoverso è aggiunto il
seguente:
"Art. 24-octies
(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sovrintendenti capo)
1. Ai sovrintendenti capo
che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito
uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo
non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia
riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
-
- Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e
b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione
più grave della deplorazione, l’attribuzione dello scatto aggiuntivo
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
- Lo scatto aggiuntivo di cui
al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile
e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello
retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori ".
Art. 3
- All’articolo 3 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 5, capoverso, all’articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:
-
- al comma 1, lettera a), le
parole "secondo le modalità stabilite dagli articoli 52 e 53
della legge 1° aprile 1981, n. 121" sono sostituite dalle
seguenti: "secondo le modalità stabilite dagli articoli 27-bis e
27-ter";
- al comma 1, alla lettera b),
le parole "del titolo di studio di cui all’articolo 52, primo
comma, della legge 1° aprile 1981, , n.121", sono sostituite
dalle seguenti: "del titolo di studio di cui all’articolo 27-bis,
comma 1, lettera d)";
- il comma 7 è sostituito dal
seguente: "7. Con regolamento del Ministro dell’interno, da
emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al
comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie
oggetto dell’esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i
criteri per la formazione della graduatoria finale.".
- al comma 5, dopo il primo capoverso, sono
aggiunti i seguenti:
"Art. 27-bis
(Nomina a vice ispettore di polizia)
-
- L'assunzione dei vice ispettori
di polizia di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), avviene mediante
pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
-
- godimento dei diritti
politici;
- età stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15
maggio 1997, n. 127;
- idoneità fisica, psichica e
attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;
- diploma di istruzione
secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario;
- qualità morali e di condotta
previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1°
febbraio 1989, n. 53.
-
- Al concorso sono altresì
ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli
appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di
anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il
concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di
età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad
aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
- A parità di merito
l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza,
fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall’ordinamento
vigente.
- Al concorso non sono ammessi
coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna
a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura
di prevenzione
- I vincitori dei concorsi
sono nominati allievi vice ispettori.
Art. 27-ter (Corsi per
la nomina a vice ispettore di polizia)
-
- Ottenuta la nomina, gli
allievi vice ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito
istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro
formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e
ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività
investigativa.
- Durante il corso essi sono
sottoposti a selezione attitudinale per l’assegnazione a servizi che
richiedono particolare qualificazione.
- Gli allievi vice ispettori,
che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali
vice ispettori e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove
pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Il
giudizio di idoneità è espresso dal direttore della scuola, sentito il
comitato direttivo.
- Essi prestano giuramento e
sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
-
- Gli allievi vice ispettori
durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio
di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine
di addestramento per il servizio di vice ispettore e per un periodo
complessivamente non superiore a due mesi.
- I vice ispettori in prova
sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova
della durata di sei mesi.
- Con regolamento del Ministro
dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del
corso.
"Art. 27-quater
(Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia)
-
- Sono dimessi dal corso di
cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), gli allievi vice ispettori che:
- a) non superano gli esami
del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;
b)
dichiarano di rinunciare al corso;
c)
sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni
anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l'assenza è stata
determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità
dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da
altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo è ammesso a
partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.
- Gli allievi vice ispettori
di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata
determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni
sulla tutela delle lavoratrici madri.
- Sono espulsi dal corso gli
allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più
gravi della deplorazione.
- I provvedimenti di
dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta
del direttore dell'istituto.
- La dimissione dal corso
comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che
non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.
"Art.
27-quinquies (Emolumento pensionabile)
1. Ai vice ispettori che
abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che, nell’anno
precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e
non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito
un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la
tredicesima mensilità e per l’indennità di buonuscita, riassorbibile all’atto
dell’accesso al livello retributivo superiore.
-
- Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e
b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione
più grave della deplorazione, l’attribuzione dell’emolumento pensionabile
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";
- dopo il comma 6 è inserito il seguente:
6-bis. Dopo l’articolo 28
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è inserito
il seguente:
"Art. 28-bis
(Emolumento pensionabile)
1. Agli ispettori che
abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e
che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a
"buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della
deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue
lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l’indennità di
buonuscita, riassorbibile all’atto dell’accesso al livello retributivo
superiore.
-
- Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e
b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione
più grave della deplorazione, l’attribuzione dell’emolumento pensionabile
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.".
- al comma 8, primo capoverso, all’articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le
parole "mediante scrutinio per merito comparativo" sono
sostituite dalle seguenti: "mediante scrutinio per merito assoluto";
- al comma 8, dopo il primo capoverso, è
inserito il seguente:
"Art. 31.1
(Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo)
-
- Agli ispettori capo che
abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i
periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti
dall’applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini
previste dall’ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio
precedente, un giudizio non inferiore a "buono" e che non
abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare più
grave della deplorazione, è attribuito, con decorrenza dal giorno
successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento
economico previsto per il personale della qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
- Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e
b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione
più grave della deplorazione, il trattamento economico è attribuito,
anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
- Il trattamento di cui al
comma 1 è riassorbito all’atto dell’accesso al livello retributivo
superiore.".
- al comma 8, dopo il secondo capoverso, recante
l’articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 31-ter
(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori-sostituti
ufficiali di pubblica sicurezza)
1. Agli ispettori
superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che abbiano maturato sette
anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo,
fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo
non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia
riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
-
- Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi
per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto
a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave
della deplorazione, l’attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche
con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti,
fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."
"Art. 31-quater
(Ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto
commissario")
-
- Fermo restando quanto
previsto dal comma 2, gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto
anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di
attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all’articolo 31-ter, possono
partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della
quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo
restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di
"sostituto commissario".
- E’ escluso dalla selezione
di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia
riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del
richiamo scritto.
-
- Per il personale che abbia
presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare
per l’applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione
di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, è effettuata dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal
comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
- L’attribuzione
dell’ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo
rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni
anno.
- Le modalità di svolgimento
della selezione di cui al comma 1, l’individuazione dei titoli
valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonché i
punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalità di formazione
della graduatoria finale sono determinati con decreto del Ministro
dell’interno.
- Agli ispettori
superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza "sostituti
commissari", possono essere attribuite, nell’ambito delle funzioni
di cui all’articolo 26, comma 5, le funzioni di vice dirigente di uffici
o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano
altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale.
Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza sono individuati gli uffici nell’ambito dei quali possono
essere affidate le funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di
particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 26, comma 5."
"Art.
31-quinquies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)
1. Gli scatti aggiuntivi
di cui agli articoli 31-ter e 31-quater sono riassorbiti all’atto dell’accesso
al livello retributivo superiore.".
Art. 4
- All’articolo 5 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:
-
- dopo il comma 3 è inserito
il seguente:
- "3-bis. Il primo comma dell’articolo
2 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è
sostituito dal seguente:
"Al
personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonché al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, limitatamente al
trasferimento in altre amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente
stabilito dal presente decreto legislativo.";
- il comma 6, recante
modifiche al primo comma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:
"6. L’articolo 5 è
sostituito dal seguente:
Art. 5. (Nomina ad
operatore tecnico).
1. L'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avviene
mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i
cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle
amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della
scuola dell'obbligo.
-
- L’idoneità fisica, psichica
e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto
stabilito con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- I vincitori del concorso
sono nominati allievi operatori tecnici e sono destinati a frequentare un
corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro
mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori
tecnici di cui all'articolo 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione.
- Possono essere inoltre
nominati allievi operatori tecnici, nell’ambito delle vacanze
disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile
il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi
permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore
all’ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni
criminose di cui all’articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei
requisiti di cui ai commi 1 e 2.
- Le disposizioni di cui al
comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché
ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di
Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidità non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di missioni
internazionali di pace.
- Gli allievi operatori
tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto
il giudizio di idoneità sono nominati operatori tecnici in prova, secondo
l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati
operatori tecnici.
- Si applicano le disposizioni
di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile
1981, n. 121.
- Con regolamento del Ministro
dell’interno, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del
concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della
commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria
finale."
- dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
"10-bis. Dopo l’articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è
inserito il seguente:
Art. 11-bis
(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai collaboratori tecnici capo)
1. Ai collaboratori
tecnici capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella
qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto
dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo
non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "buono" o che nell’ultimo biennio abbia
riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
3. Per il personale
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della
deplorazione, l’attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto
retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.3."
Art. 5
- All’articolo 6 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:
- Al terzo capoverso i commi 1 e 2,
dell’articolo 20-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, sono sostituiti dai seguenti:
- "1. La nomina alla qualifica iniziale del
ruolo dei revisori tecnici si consegue:
a)
nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni
anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e
superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un
questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di
preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata
non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo
degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali
omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell’abilitazione
professionale eventualmente prevista dalla legge per l’esercizio dell’attività
propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano
compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano
riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della
deplorazione. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con
qualifica di collaboratore tecnico capo;
b)
nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante
concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici
concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale
conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato,
ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un
attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata
almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonché
dell’abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per
l’esercizio dell’attività propria del profilo professionale per il quale si
concorre. L’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati
è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell’interno,
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.400. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato, con esclusione del
limite di età, al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori
tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell’abilitazione professionale
eventualmente prevista dalla legge. La commissione giudicatrice del concorso
viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che
il personale dovrà svolgere. I vincitori del concorso sono nominati allievi
vice revisori tecnici con il trattamento economico di cui all'articolo 59 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e destinati a frequentare un corso di formazione
tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso
gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e
ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice revisori tecnici in prova.
2.
Con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di
svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la
composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei
corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle
di svolgimento degli esami di fine corso.
- al terzo capoverso, dopo il comma 5
dell’articolo 20-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, è aggiunto il seguente:
- " 5-bis. I vincitori del concorso di cui
al comma 1, lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con
decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno
successivo alla data di conclusione del corso di formazione."
- al quarto capoverso, al comma 1 dell’articolo
20-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, le parole "Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità
contratta a causa delle esercitazioni pratiche o a malattia contratta per
motivi di servizio," sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ipotesi
di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da
infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale
proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato".
- al quarto capoverso, il comma 6 dell’articolo
20-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, è sostituito dal seguente:
"6. I frequentatori
provenienti dagli operatori e collaboratori tecnici che non superano il corso
permangono nella qualifica rivestita nel suddetto ruolo senza detrazione di
anzianità e sono restituiti al servizio."
- dopo il quarto capoverso è inserito il
seguente:
"Art.
20-quinquies.1 (Emolumento pensionabile)
1. Ai vice revisori che
abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e
che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a
"buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della
deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue
lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l’indennità di
buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso
livello retributivo ovvero all’atto dell’accesso al livello retributivo
superiore.
-
- Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e
b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione
più grave della deplorazione, l’attribuzione dell’emolumento pensionabile
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.".
- al quinto capoverso, all’articolo 20-sexies
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le
parole "mediante scrutinio per merito comparativo" sono
sostituite dalle seguenti: "mediante scrutinio per merito assoluto".
- dopo il sesto capoverso, recante l’articolo
20-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, è aggiunto il seguente:
"Art. 20-octies
(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai revisori tecnici capo)
1. Ai revisori tecnici
capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è
attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo
non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia
riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
-
- Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e
b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione
più grave della deplorazione, l’attribuzione dello scatto aggiuntivo
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
- Lo scatto aggiuntivo di cui
al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile
e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello
retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori."
Art. 6
- All’articolo 7 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 6, primo capoverso, i commi 1 e 2
dell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al
concorso pubblico di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo di studio
d'istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge,
del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio
dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
L’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è
accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell’interno,
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.400.
-
- Gli appartenenti al ruolo
dei revisori tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un
sesto dei posti purché in possesso del titolo di studio e dell’eventuale
diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma
1.";
- al comma 6, primo capoverso, al comma 8
dell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337 le parole " un corso della durata di almeno dodici
mesi" sono sostitute dalla seguenti: "un corso della
durata di almeno sei mesi";
- al comma 6, primo capoverso, i commi 9 e 10
dell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, sono sostituiti dai seguenti:
"9. Con regolamento
del Ministro dell’interno, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento
del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione
della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi, in
relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.
10. I frequentatori che
abbiano superato gli esami teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio
di idoneità sono nominati vice periti tecnici in prova secondo l'ordine di
graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria è formata con le modalità
previste per la graduatoria del concorso.";
- al comma 6, secondo capoverso, all’articolo
25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
i commi 1, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
- "1. Il concorso interno per titoli di
servizio ed esami, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste
in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad
accertare il grado di preparazione tecnico professionale ed è riservato al
personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in
possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di
servizio non inferiore a sette anni ed a quello del ruolo dei revisori
tecnici proveniente da profili professionali omogenei a quello per il
quale concorre, in possesso alla data del bando che indice il concorso
dell’abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per
l’esercizio dell’attività propria del profilo professionale per il quale
si concorre, di un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni, dello
specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che
nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione
disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo
inferiore a "buono". Il trenta per cento dei posti è riservato
agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici".
"4.
I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione
tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando la
qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso."
"5.
Con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di
svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le
modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni
tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo
conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali
per i quali è indetto il concorso."
"
6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice
periti tecnici secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale, formata con
le modalità previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica
dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso di formazione.";
- al comma 6, terzo capoverso, all’articolo
25-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, le parole "Nell'ipotesi di assenza dovuta ad
infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia
contratta per motivi di servizio", sono sostituite dalle
seguenti: "Nell'ipotesi di assenza determinata da infermità
contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di
servizio".
- al comma 6, dopo il terzo capoverso, è
aggiunto il seguente:
"Art.
25-quinquies (Emolumento pensionabile)
1. Ai vice periti tecnici
che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che,
nell’anno precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a
"buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della
deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue
lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l’indennità di
buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso
livello retributivo ovvero all’atto dell’accesso al livello retributivo
superiore.
-
- Per il personale sospeso cautelarmente
dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i
delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave
della deplorazione, l’attribuzione dell’emolumento pensionabile avviene,
anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";
- dopo il comma 8 è inserito il seguente:
8-bis. Dopo l’articolo 28
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è inserito
il seguente:
"Art. 28-bis
(Emolumento pensionabile)
-
- Ai periti tecnici che
abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio
non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione
più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di
lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per
l’indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico
attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all’atto dell’accesso
al livello retributivo superiore.
- Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e
b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione
più grave della deplorazione, l’attribuzione dell’emolumento pensionabile
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";
- Il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. L’articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è
sostituito dai seguenti:
Art. 31 (Promozione a
perito tecnico capo)
1. La promozione alla
qualifica di perito tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio
per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di perito
tecnico che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella
qualifica stessa.
Art. 31.1 (Clausola di
salvaguardia economica per i periti tecnici capo)
-
- Ai periti capo che abbiano
maturato almeno dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i
periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti
dall’applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini
previste dall’ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio
precedente, un giudizio non inferiore a "buono" e che non
abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare più
grave della deplorazione, è attribuito, con decorrenza dal giorno
successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento
economico previsto per il personale della qualifica di perito tecnico
superiore.
- Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e
b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione
più grave della deplorazione, il trattamento economico è attribuito,
anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
- Il trattamento di cui al
comma 1 è riassorbito all’atto dell’accesso al livello retributivo
superiore.".
- al comma 11:
-
- l’alinea è sostituita dalla
seguente: Dopo l’articolo 31.1 sono inseriti i seguenti";
- dopo il secondo capoverso,
recante l’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 31-quater
(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai periti tecnici superiori)
1. Ai periti tecnici
superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella
qualifica è attribuito un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto
previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo
non è attribuito al personale che triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia
riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
-
- Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e
b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione
più grave della deplorazione, l’attribuzione dello scatto aggiuntivo
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
Art. 31-quinquies
(Perito tecnico superiore "sostituto direttore tecnico")
-
- Fermo restando quanto
previsto dal comma 2, i periti tecnici superiori che al 1° gennaio di
ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella
qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui
all’articolo 31-quater, possono partecipare ad una specifica selezione
per titoli, a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto
aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la
denominazione di "sostituto direttore tecnico".
- E’ escluso dalla selezione
di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia
riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del
richiamo scritto.
- Per il personale che abbia
presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare
per l’applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la
selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, è effettuata
dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto
previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n.3
-
- l’attribuzione
dell’ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo
rispetto alla conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
- Le modalità di svolgimento
della selezione di cui al comma 1, l’individuazione dei titoli
valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonché i punteggi
da attribuire a ciascuno di essi e le modalità di formazione della
graduatoria finale, sono determinati con decreto del Ministro
dell'interno.
- Ai periti tecnici superiori
"sostituti direttori tecnici" possono essere affidate,
nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 24, comma 5, le funzioni
di vice dirigente di uffici o unità organiche in cui, oltre al
funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei
direttori tecnici o del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori
tecnici. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza sono individuati gli uffici nell’ambito dei quali
possono essere affidate le funzioni predette, nonché ulteriori
funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo
24, comma 5.
Art. 31-sexies
(Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)
1. Gli scatti aggiuntivi
di cui agli articoli 31-quater e 31-quinquies sono riassorbiti all’atto
dell’accesso al livello retributivo superiore.".
Art. 7
- Il comma 1 dell’articolo 9 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è sostituito dal seguente:
"1. La tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
come sostituita dalla tabella 4 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, è sostituita, nelle parti relative ai ruoli degli operatori e dei
collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, dalla tabella
2 allegata al presente decreto."
Art.8
- All’articolo 10 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:
- dopo il comma 1, recante modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono inseriti i
seguenti:
- 1-bis. All’articolo 3, il
comma 5 è sostituito dal seguente:
"5.
In caso di manifestazioni culturali, promozionali o a scopo di beneficenza le
spese di cui ai commi precedenti possono essere a carico dell'Amministrazione.
Nel caso di attività musicali svolte in convenzione con associazioni culturali
o altri enti pubblici o privati, nazionali e stranieri che svolgono attività
musicale o teatrale, le convenzioni stesse possono stabilire modalità di
reciproca collaborazione e utilità diverse dal pagamento delle spese di cui ai
commi precedenti, quali ad esempio l’uso, anche per le attività di prova, delle
strutture o degli strumenti dell’associazione o ente.".
1-ter. All’articolo 3, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"8.
Per manifestazioni culturali di particolare rilievo, anche nell’ambito delle
convenzioni di cui al comma 5, può essere previsto, in via sperimentale e
previa autorizzazione della Direzione centrale per gli affari generali del
Dipartimento della pubblica sicurezza, l’impiego di specifici gruppi
strumentali della Banda o l’esecuzione di pezzi diretti da maestri di fama
internazionale.".
1-quater. All’articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis.
Per esigenze addestrative e per manifestazioni artistiche di particolare
rilievo, è consentito, in via sperimentale, l’impiego dei maestri componenti
della Banda nell’esecuzione di parti strumentali diverse da quelle indicate
nelle predette tabelle.".
- dopo il comma 9 è inserito il seguente:
9-bis. Dopo l’articolo 15-bis
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 15-ter
(Emolumento pensionabile)
-
- Agli orchestrali periti
tecnici che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio
nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un
giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una
sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento
pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima
mensilità e per l’indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto
gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all’atto
dell’accesso al livello retributivo superiore.
- Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e
b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione
più grave della deplorazione, l’attribuzione dell’emolumento pensionabile
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
Art. 15-quater
(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli orchestrali periti tecnici
superiori)
1. Agli orchestrali
periti tecnici superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo
servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando
quanto previsto dal comma 2.
-
- Lo scatto aggiuntivo non è
attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia
riportato una sanzione più grave della deplorazione.
- Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e
b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione
più grave della deplorazione, l’attribuzione di uno scatto aggiuntivo,
avviene anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
Art. 15-quinquies (Orchestrale perito tecnico
superiore di "primo livello")
-
- Fermo restando quanto
previsto dal comma 2, gli orchestrali periti tecnici superiori che al 1°
gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo
servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto
aggiuntivo di cui all’articolo 15-ter, possono partecipare ad una
specifica selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un
ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica
rivestita, anche la denominazione di "primo livello".
- E’ escluso dalla selezione
di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia
riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio
precedente abbia riportato una sanzione più grave del richiamo scritto.
- Per il personale che abbia
presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare
per l’applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la
selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, è effettuata
dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto
previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n.3.
- L’attribuzione
dell’ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo
rispetto alla conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
- Le modalità di svolgimento
della selezione di cui al comma 1, l’individuazione dei titoli
valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonché i
punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalità di formazione
della graduatoria finale, sono determinati con decreto del Ministro
dell’interno.
Art. 15-sexies
(Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)
1. Gli scatti aggiuntivi
di cui agli articoli 15-quater e 15-quinques sono riassorbiti all’atto
dell’accesso al livello retributivo superiore."
Art. 9
- All’articolo 17 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le modalità
di promozione alla qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano
anche, per contingenti di quaranta posti l’anno e per quattro anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, al fine della promozione dei periti
tecnici capo alla qualifica di perito tecnico superiore, osservando le
disposizioni dei commi 2 e 3 dello stesso articolo. Gli effetti giuridici ed
economici delle promozioni decorrono dalla data in cui hanno avuto decorrenza
le corrispondenti promozioni alla qualifica di ispettore superiore-sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza, disposte in base alle procedure di selezione
previste dal citato articolo 14, comma 1, lettera b). Le predette selezioni
sono espletate con un’unica procedura."
Art. 10
- Dopo l’articolo 18 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, sono inseriti i seguenti:
"Art. 18-bis –
1. Per il primo concorso interno indetto successivamente al 1° settembre 1995,
la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue,
in ciascun profilo professionale, mediante concorso per titoli e superamento di
un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore
a dodici mesi.
- La nomina a vice revisore tecnico, di cui al
comma 1, avviene con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello in cui è stata maturata l’anzianità minima di
effettivo servizio prevista per la partecipazione al concorso, purché alla
stessa data risulti l’appartenenza al ruolo degli operatori e dei
collaboratori tecnici, sulla base dell'ordine determinato dalla graduatoria
finale del corso, e con decorrenza economica dal giorno successivo alla
data di conclusione del corso medesimo.
- Per il personale che proviene dal ruolo degli
agenti e assistenti e risulta inquadrato nel ruolo degli operatori e dei
collaboratori tecnici in data successiva al compimento di quattro anni di
anzianità nel ruolo di provenienza, la nomina, ai soli fini giuridici,
decorre dalla data di inquadramento, mentre ai fini economici decorre dal
giorno successivo alla data di conclusione del corso.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche ai concorsi interni indetti con riferimento ai posti disponibili
fino al 31 dicembre 2001.
- Salvo quanto previsto dai commi precedenti, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 20-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
Art. 18-ter – 1.
Per il primo concorso interno indetto successivamente al 1° settembre 1995, la
nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici si consegue, in
ciascun profilo professionale, mediante concorso per titoli di servizio ed
esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, e superamento di un
successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a
dodici mesi.
- La nomina a vice perito tecnico, di cui al
comma 1, avviene con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello in cui è stata maturata l’anzianità minima di
effettivo servizio prevista per la partecipazione al concorso, purchè alla
stessa data risulti l’appartenenza al ruolo dei revisori tecnici, sulla
base dell'ordine determinato dalla graduatoria dell’esame finale del
corso, e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso medesimo.
- Per il personale che proviene dal ruolo dei
sovrintendenti e risulta inquadrato nel ruolo dei revisori tecnici in data
successiva al compimento di tre anni di anzianità nel ruolo di
provenienza, la nomina, ai soli fini giuridici, decorre dalla data di
inquadramento, mentre ai fini economici decorre dal giorno successivo alla
data di conclusione del corso.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche ai concorsi interni indetti con riferimento ai posti disponibili
fino al 31 dicembre 2001.
- Salvo quanto previsto dai commi precedenti, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 25-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 33
Art. 11
1. Dopo l’articolo 20 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è inserito il seguente:
"Art. 20-bis (Disposizioni
applicabili al personale della Polizia di Stato)
- L’articolo 2, comma 10, del decreto legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20
novembre 1987, n. 472, è applicabile, con decorrenza 1° settembre 1995,
nei confronti del personale della Polizia di Stato che, alla data di
entrata in vigore della predetta disposizione, abbia rivestito qualifiche
equiparate a quelle per le quali è stato concesso il beneficio ivi
previsto. A tal fine, le attribuzioni economiche saranno determinate con i
medesimi criteri previsti dallo stesso articolo e non potranno essere
cumulate con analogo beneficio concesso per lo stesso titolo, né con
l’emolumento di cui all’articolo 2, comma 22-bis, del predetto
decreto-legge.
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 12
- Nella prima applicazione del
presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31
dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo
dei sovrintendenti sono fissate, in deroga a quanto previsto dall’articolo 24-quater,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del presente
decreto, nel settanta per cento per il concorso di cui al medesimo
articolo 24-quater, comma 1, lettera a) – Assistenti Capo - , e nel
trenta per cento per quello di cui alla successiva lettera b) – Agenti
ed Assistenti - .
- I concorsi di cui al comma 1 sono indetti
annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Per
i concorsi da espletarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2000,
l’Amministrazione è autorizzata ad articolare i corsi di formazione
secondo la ricettività degli istituti di istruzione, tenendo conto del
numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza a tutti
gli effetti della nomina a vice sovrintendente dalla data di conclusione
del primo corso di formazione relativo al concorso per titoli.
- Ai fini dell’espletamento del concorso per
titoli di cui all’articolo 24-quater, lettera a), indicato nel comma 1,
relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 2000, è ammesso a
partecipare al concorso medesimo il personale con la qualifica di
assistente capo, secondo l’ordine di anzianità nella qualifica alla stessa
data, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso,
aumentato del trenta per cento.
- Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinques del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come
modificati dall’articolo 2, comma 1, del presente decreto.
Art. 13
- Nella prima applicazione del presente decreto,
per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le
aliquote e modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli
ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall’articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e alla
riserva del sesto dei posti ivi indicata, come modificato dall’articolo 3,
comma 1, del presente decreto, come segue:
- nel limite del trentacinque per cento dei
posti disponibili, mediante pubblico concorso, secondo le modalità
stabilite dagli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-bis e 27-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come
modificati dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto;
- nel limite del sessantacinque
per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di
servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato,
al personale della Polizia di Stato che nell'ultimo biennio non abbia
riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia
riportato un giudizio complessivo non inferiore a <<buono>>,
sulla base delle seguenti aliquote:
- trentacinque per cento
riservato al personale vincitore dei concorsi per l’accesso al ruolo dei
sovrintendenti indetti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197;
- quindici per cento riservato agli altri
appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di
studio;
- quindici per cento riservato al personale che
espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il
concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del
titolo di studio prescritto.
- Per quanto non previsto dal comma 1, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 27-bis, 27-ter e
27-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, come modificati dall’articolo 3, comma 1, del presente decreto.
Art. 14
1. I ruoli ad esaurimento
degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 197 sono soppressi.
- Il personale dei predetti ruoli è inquadrato,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rispettivamente,
nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori di cui
all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, ed in quella di perito tecnico capo del ruolo dei periti
tecnici di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337, collocandosi in ruolo, secondo l’ordine acquisito
in quello di provenienza, dopo l’ultimo degli ispettori capo e dei periti
tecnici capo che al 31 agosto 1995 appartenevano al ruolo degli ispettori
e dei periti tecnici.
- Il personale inquadrato ai sensi del comma 2,
conserva l’anzianità maturata nel ruolo ad esaurimento ai fini della
partecipazione allo scrutinio di cui all’articolo 31-bis, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e
all’articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
- Al personale inquadrato ai sensi del comma 2,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 7,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, relativamente alla nomina
alle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza e di perito tecnico superiore il giorno precedente alla
cessazione dal servizio
Art. 15
- All’articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n.
121, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il primo comma è sostituito dal seguente:
- "L’assunzione degli agenti di polizia
avviene con le modalità stabilite dall’ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.";
- i commi dal secondo all’ottavo ed il comma
tredicesimo sono abrogati;
- al nono comma le parole "con la
qualifica di agente di polizia ausiliario" sono sostituite dalle seguenti:
"con la qualifica di agente ausiliario trattenuto";
- al comma decimo, le parole "del corso
di cui all’articolo 48, comma secondo, durante il quale è sottoposto a
selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che
richiedono particolare qualificazione" sono sostituite dalle
seguenti: "di un corso della durata di sei mesi, durante il quale
è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai
servizi che richiedono particolare qualificazione. Durante la frequenza
del predetto corso il personale conserva la qualifica di agente di polizia
giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Le modalità di svolgimento
del corso sono stabilite con il regolamento di cui all’articolo 6-bis,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6-ter del medesimo
decreto n. 335 del 1982.".
- Gli articoli 48, 49, 50 e il comma ottavo
dell’articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono abrogati.
Conseguentemente all’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al primo comma, le parole "di
cui all’articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121," sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 6-bis,".
- Gli articoli 52, 53 e 54 della legge 1° aprile
1981, n. 121 sono abrogati. Conseguentemente, all’articolo 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al primo comma, le
parole " oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo
53 della legge 1° aprile 1981, n. 121" sono sostituite dalle
seguenti: "oltre al periodo di frequenza del corso di cui
all'articolo 27-ter".
- Fermo restando il possesso dei requisiti di
cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti previsti dalla legge 31 marzo 2000, n. 78, le modalità per il
reclutamento degli atleti nei gruppi sportivi della "Polizia di
Stato-Fiamme Oro" limitatamente alle discipline sportive ivi
praticate ed agli aspiranti riconosciuti come atleti di interesse
nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, sono
stabilite nel relativo bando, secondo le determinazioni del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
- Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.
78, il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto
parzialmente inidoneo ai compiti di esecuzione musicale, può essere
destinato, d’ufficio o a domanda, con provvedimento del capo della
polizia-direttore generale di pubblica sicurezza, alle attività di
supporto della banda musicale o di altri uffici dell’amministrazione
ovvero impiegato per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale
della pubblica sicurezza. Qualora sia utilizzato per esigenze diverse da
quelle di esecuzione musicale, il posto resosi disponibile può essere
messo a concorso. Contestualmente sono resi indisponibili i posti
corrispondenti in altri ruoli della Polizia di Stato.
- Fino all’emanazione dei regolamenti previsti
dall’articolo 6, commi 1, lettera c) e 7, dall’articolo 6-bis, comma 6,
dall’articolo 24-quater, comma 6, dall’articolo 27-bis, comma 1, lettera
c) e dall’articolo 27-ter, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall’articolo 1, comma
1, lettera a), dall’articolo 2, comma 1, lettera a) e dall’articolo 3,
comma 1, lettera b) del presente decreto, e di quelli previsti
dall’articolo 5, commi 2 e 8, dall’articolo 20-quater, commi 1, lettera b)
e 2, dall’articolo 25-bis, commi 1 e 9 e dell’articolo 25-ter, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come
modificati dall’articolo 4, comma 1, lettera b), dall’articolo 5, comma 1,
lettera a) e dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d) del presente
decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto.
- Le disposizioni di cui agli articoli 24-sexies
e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e
agli articoli 20-sexies e 31 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337, come modificati dagli articoli 2, comma 1, lettera
d), 3, comma 1, lettera d), 5, comma 1, lettera f) e 6, comma 1, lettera
h), del presente decreto, si applicano anche alle promozioni ancora da
conferire alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Le disposizioni dell’articolo 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e dell’articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono abrogate.
Art. 16
1. Agli assistenti
capo e ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 12-bis e 24-octies
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è
attribuito con le seguenti modalità:
- al personale che alla
suddetta data abbia già maturato quattro anni di effettivo servizio
nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
- al restante personale, con
decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo
servizio nella qualifica.
- Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2
e 3 dell’articolo 12-bis e 2, 3 e 4 dell’articolo 24-octies del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
- Il personale di cui al comma 1 che alla data
di entrata in vigore del presente decreto non risulta in possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 12-bis, commi 2 e 3 e 24-octies, commi
2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito con
decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi
requisiti.
Art. 17
1. Ai vice
sovrintendenti e agli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, l’emolumento pensionabile, rispettivamente previsto dagli
articoli 24-sexies e 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, è attribuito con le seguenti modalità:
- al personale che alla
suddetta data abbia già maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio
nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
- al restante personale, con
decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo
servizio nella qualifica.
2. Si osservano le
disposizioni di cui ai predetti articoli 24-sexies e 28-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
Art. 18
1. Ai vice ispettori in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’emolumento
pensionabile di cui all’articolo 27-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito con le seguenti modalità:
- al personale che alla suddetta data abbia già
maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza
dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- al restante personale, con decorrenza dalla
data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica.
2. Si osservano le
disposizioni di cui al predetto articolo 27-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
Art. 19
1. Agli ispettori
superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, inquadrati in tale
qualifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in servizio alla data di entrata del
presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti
aggiuntivi previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I medesimi assumono, con la
stessa decorrenza, la denominazione anche di "sostituto commissario".
- Salvo quanto previsto dal comma 1, agli
ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, che hanno
conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data
di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data,
lo scatto aggiuntivo di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito con la medesima
decorrenza.
- In deroga a quanto previsto dall’articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre
di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di permanenza nella
qualifica utile ai fini dell’attribuzione dello scatto aggiuntivo è
fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni.
- Il personale di cui al comma 2 consegue
l’ulteriore scatto aggiuntivo ed assume anche la denominazione di
"sostituto commissario" di cui all’articolo 31-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla data
in cui matura l’anzianità di sette anni e sei mesi di effettivo servizio
nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza, ovvero, di sette anni se ha superato la prima selezione di cui
all’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio
1995, n.197.
- Per gli ispettori superiori-sostituti
ufficiali di pubblica sicurezza che alla data di entrata in vigore del
presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai
commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, gli scatti aggiuntivi e la
denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1 e lo scatto
aggiuntivo di cui al comma 2 del presente articolo, sono riconosciuti con
decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi
requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella
qualifica, previsto dal comma 4, è aumentato di un periodo corrispondente
a quello occorrente per maturare i requisiti previsto dallo stesso comma.
- Si osservano le disposizioni, relative alle
condizioni soggettive per l’attribuzione dei predetti benefici, di cui ai
commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e 31-quater, nonchè quelle di cui
all’articolo 31-quinquies del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
Art. 20
1. Le disposizioni di cui
agli articoli da 16 a 19, si applicano anche al personale che riveste una qualifica
corrispondente dei ruoli tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale
della Polizia di Stato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti.
Art. 21
- A decorrere dal 1° gennaio 2001 l’emolumento
di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16
marzo 1999, n. 254, fermo restando le condizioni previste dalla medesima
norma, è corrisposto agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza e qualifiche equiparate, in misura annua lorda pari
alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo
superiore.
Art. 22
1. I trattamenti
economici del personale non dirigente e non direttivo della Polizia di Stato,
come determinati dalla tabella allegata all’articolo 43-bis della legge 1°
aprile 1981, n. 121, sono ulteriormente determinati dalla tabella A, allegata
al presente decreto.
Art. 23
- La spesa derivante dall’attuazione del
presente decreto è valutata in lire 17.984 milioni per l’anno 2001, in
lire 20.317 milioni per l’anno 2002, in lire 22.605 milioni per l’anno
2003, in lire 22.616 milioni per l’anno 2004, in lire 24.053 per l’anno
2005 e in lire 26.314 a partire dall’anno 2006. Alla spesa per gli anni
2001, 2002 e 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 50, comma 9, della 23
dicembre 2000, n. 388.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
TABELLA 2
(richiamata dall’articolo 7)
RUOLO DEGLI OPERATORI E DEI COLLABORATORI TECNICI
Operatore Tecnico
Operatore Tecnico Scelto
Collaboratore Tecnico n
4.000 (a)
Collaboratore Tecnico
Capo
RUOLO DEI REVISORI TECNICI
Vice Revisore Tecnico
Revisore Tecnico n. 3.400
(b)
Revisore Tecnico Capo
RUOLO DEI PERITI TECNICI
Vice Perito Tecnico
Perito Tecnico n. 1.109
(c)
Perito Tecnico Capo
Perito Tecnico Superiore
n. 350 (d)
- La dotazione organica del
ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici è ridotta di 2.308 unità
rispetto alle originarie 6.308 unità, per compensare l’aumento delle
dotazioni organiche dei seguenti ruoli:
1.000 unità nel ruolo dei revisori tecnici;
959 unità nel ruolo dei periti tecnici.
(b) Aumento di 1.000
unità rispetto alla originaria dotazione organica di 2.400 unità
(c) Aumento di 729
unità rispetto alla originaria dotazione organica di 380 unità
(d) Aumento di 230
unità rispetto alla originaria dotazione di 120 unità.
Della nuova dotazione
organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, 167 unità sono
rese indisponibili per l’istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei
direttori tecnici.
TABELLA A
(richiamata dall’articolo 22)
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO DELLA POLIZIA DI STATO E DI QUELLO DEI
RUOLI CORRISPONDENTI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA
Livelli Scatti gerarchici
Scatti aggiuntivi
Ruolo Ispettori
Ispettore superiore S.UPS
– "sostituto commissario" VII-bis 0 2*
Ispettore superiore S.UPS
VII-bis 0 1**
Ispettore superiore S.UPS
VII-bis 0
Ispettore capo VII 0
Ispettore VI-bis 1
V. Ispettore VI 2
Ruolo Sovrintendenti
Sovrintendente capo
VI-bis 0 1 ***
Sovrintendente capo
VI-bis 0
Sovrintendente VI 1
Vice Sovrintendente VI 0
Ruolo degli Agenti e
Assistenti
Assistente capo V 3 1
****
Assistente capo V 3
Assistente V 2
Agente scelto V 1
Agente V 0
* Articolo 31-quater del
D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
** Articolo 31-ter del
D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
*** Articolo 24-nonies
del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
**** Articolo 12-bis del
D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
(1) Lo scatto gerarchico
o aggiuntivo è pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del
livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima,
degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello
retributivo).
Nei casi di passaggio dal
V ai livelli retributivi VI e VI-bis, nella RIA confluisce un solo scatto
gerarchico o aggiuntivo, qualora risulti attribuito.
Gli scatti aggiuntivi ove
previsti non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti
gerarchici.