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Legge  6  marzo  1992,  n.  216

(in  Gazz. Uff., 7 marzo, n. 56)

 

 

Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio

1992,  n.  5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del

trattamento  economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in

relazione  alla  sentenza  della Corte costituzionale n. 277 del 3-12

giugno  1991  e  all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei

trattamenti  economici  relativi  al  personale  delle corrispondenti

categorie  delle  altre  Forze  di  polizia.  Delega  al  Governo per

disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego delle Forze di

polizia  e  del  personale  delle Forze armate nonché per il riordino

delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici.

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

  Il Presidente della Repubblica:

  Promulga la seguente legge:

 

Art.  1.

  1.  Il  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  recante

autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico

dei   sottufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  in  relazione  alla

sentenza  della  Corte  costituzionale  n. 277 del 3-12 giugno 1991 e

all'esecuzione  di  giudicati,  nonché  perequazione  dei trattamenti

economici  relativi al personale delle corrispondenti categorie delle

altre  Forze  di  polizia, è convertito in legge con le modificazioni

riportate in allegato alla presente legge.

 

  Art. 2.

 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro

il  31  dicembre  1992,  su  proposta  del  Ministro dell'interno, di

concerto  con  i  Ministri  della  difesa, delle finanze, di grazia e

giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, per la funzione pubblica

e  del  tesoro,  un  decreto  legislativo  che  definisca  in maniera

omogenea,  nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti

di  settore,  stabiliti  dalle  leggi  vigenti,  ivi  compresi quelli

stabiliti  dalla  legge  11  luglio  1978,  n.  382, le procedure per

disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego delle Forze di

polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile

1981,  n. 121, nonché del personale delle Forze armate, ad esclusione

dei  dirigenti  civili  e militari e del personale di leva. Fino alla

riforma  della contrattazione collettiva del pubblico impiego nulla è

innovato   per   ciò   che   concerne   i   dipendenti  civili  delle

amministrazioni.

  2.   Lo   schema   di   decreto  legislativo  sarà  trasmesso  alle

organizzazioni   sindacali  del  personale  interessato  maggiormente

rappresentative   sul   piano   nazionale   e   agli   organismi   di

rappresentanza  del  personale  militare, perché possano esprimere il

proprio  parere  entro  il  termine  di trenta giorni dalla ricezione

dello  schema  stesso,  trascorso  il  quale  il  parere  si  intende

favorevole.  Esso  sarà,  inoltre,  trasmesso,  almeno tre mesi prima

della  scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché

le  competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del

Senato  della  Repubblica  esprimano  il  proprio  parere  secondo le

modalità  di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

400.

  3.   Nell'ambito   di  quanto  stabilito  al  comma  1  il  decreto

legislativo  dovrà  prevedere: distinte modalità per il procedimento,

relativamente  al personale ad ordinamento civile, al personale delle

Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello appartenente alle

Forze  armate,  per  pervenire  a  distinti provvedimenti che saranno

emanati  con  decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente

per  le  Forze  di  polizia  e  per  le  Forze  armate; le materie da

disciplinare,  ivi  compresi gli aspetti retributivi; la composizione

delle  delegazioni di parte pubblica e rappresentative del personale.

Il  procedimento  dovrà  essere  tale,  per il personale militare, da

pervenire  ad  una  concertazione  interministeriale  nella  quale la

delegazione  di  ciascun dicastero sia composta in modo da assicurare

un'adeguata   partecipazione   degli   organismi   di  rappresentanza

militare.

  4.  Ferma restando la sostanziale unitarietà dell'intera materia da

disciplinare,  il  decreto  legislativo di cui al comma 1 potrà anche

avere  riguardo  a  materie  diverse,  a  seconda  dello  status  del

personale interessato, tenuto conto delle disposizioni attualmente in

vigore.  é  comunque  riservato  alla disciplina per legge o per atto

normativo  o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento

generale delle seguenti materie:

    a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi

compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario;

    b)  procedure  per  la  costituzione,  la  modificazione di stato

giuridico  e  l'estinzione  del  rapporto  di  pubblico  impiego, ivi

compreso il trattamento di fine servizio;

    c) mobilità ed impiego del personale;

    d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;

    e) determinazione delle dotazioni organiche;

    f)  modi  di  conferimento  della  titolarità  degli uffici e dei

comandi;

    g)  esercizio  della  libertà  e  dei  diritti  fondamentali  del

personale;

    h)  trattamento  accessorio  per  servizi prestati all'estero. 5.

Fino  a  quando  non  saranno approvate le norme per il riordinamento

generale  della  dirigenza,  il  trattamento  economico  retributivo,

fondamentale  ed  accessorio,  dei  dirigenti civili e militari delle

amministrazioni   dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  è

aggiornato  annualmente  con decreto del Presidente della Repubblica,

previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta dei

Ministri  per  la  funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle

norme  generali  vigenti,  in  ragione  della  media degli incrementi

retributivi  realizzati,  secondo  le  procedure  e  con  le modalità

previste  dalle  norme  vigenti,  dalle  altre  categorie  di pubblici

dipendenti nell'anno precedente.

  6. Per il personale già compreso fra i destinatari dell'art. 15 del

decreto  del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e per

quello  della  Polizia  penitenziaria, le disposizioni del comma 4 si

applicano in quanto compatibili, rispettivamente, con le disposizioni

degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'art. 19

della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

  7.  Gli  oneri  finanziari recati dall'applicazione delle procedure

previste  dal  decreto  legislativo  di  cui  al  comma 1 non possono

superare  gli  appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge

finanziaria   nell'ambito  delle  compatibilità  economiche  generali

definite  dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio

pluriennale.

 

Art. 3.

 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro

il  31  dicembre  1992,  su  proposta,  rispettivamente  dei Ministri

dell'interno,  della  difesa,  delle finanze, di grazia e giustizia e

dell'agricoltura  e  delle foreste, di concerto con i Ministri per la

funzione  pubblica  e  del  tesoro, decreti legislativi contenenti le

necessarie  modificazioni  agli  ordinamenti  del  personale indicato

nell'art.  2,  comma  1,  con  esclusione dei dirigenti e direttivi e

gradi   corrispondenti,   per   il  riordino  delle  carriere,  delle

attribuzioni  e  dei  trattamenti economici, allo scopo di conseguire

una   disciplina   omogenea,  fermi  restando  i  rispettivi  compiti

istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni

delle   autorità   di  pubblica  sicurezza,  previsti  dalle  vigenti

disposizioni  di  legge.  Per  il  personale delle Forze di polizia i

decreti  legislativi  sono  adottati  sempre su proposta dei Ministri

interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

  2.  Gli  schemi  di  decreto  legislativo  saranno  trasmessi  alle

organizzazioni   sindacali  del  personale  interessato  maggiormente

rappresentative   sul   piano   nazionale   e   agli   organismi   di

rappresentanza  del  personale  militare, perché possano esprimere il

proprio  parere  entro  il  termine  di trenta giorni dalla ricezione

degli  schemi  stessi,  trascorso  il  quale  il  parere  si  intende

favorevole.  Essi  saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima

della  scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché

le  competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del

Senato  della  Repubblica  esprimano  il  proprio  parere  secondo le

modalità  di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

400.

  3.  Per  le  finalità  di  cui  al  comma  1, i decreti legislativi

potranno  prevedere  che la sostanziale equiordinazione dei compiti e

dei  connessi  trattamenti  economici  sia  conseguita  attraverso la

revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante

la  soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione

di  nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative

dotazioni   organiche,   ferme   restando   le   dotazioni  organiche

complessive  previste  alla  data di entrata in vigore della presente

legge  per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine

i  decreti  legislativi  potranno  prevedere  che: a) per l'accesso a

determinati  ruoli,  gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di

specifiche  funzioni  sia  stabilito  il  superamento  di un concorso

pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in

possesso  di  titolo  di  studio di scuola media di secondo grado;

 b)  l'accesso  a  ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino

al  limite  massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante

concorso  interno,  per titoli ed esami, al personale appartenente

al ruolo,  grado  o  qualifica immediatamente sottostante in possesso di

determinate  anzianità  di  servizio,  anche  se privo del prescritto

titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per  il  solo  accesso  dai  ruoli degli assistenti e degli agenti ed  equiparati  a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti  legislativi  saranno  altresì  previste  le  occorrenti  disposizioni   transitorie.

  4.  Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente

legge,  riveste  la  qualifica di agente o equiparata è attribuito, a

decorrere   dal      gennaio   1993,   il   trattamento   economico

corrispondente  al  V  livello  retributivo. A decorrere dalla stessa

data  è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al

VI  livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso

della   qualifica   di   ufficiale  di  polizia  giudiziaria,  previa

collocazione   degli   stessi  in  posizione  transitoria  fino  alla

istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con

qualifica di agente, scelto e di assistente capo ufficiale di polizia

giudiziaria  e  con  qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per

l'anno  1992,  una  somma una tantum non superiore a lire 500.000 per

ciascuno.

  5.  Fermo  restando  quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo

all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi 1 e 3 non può

superare  il  limite  di  spesa  di 30.000 milioni di lire in ragione

d'anno, a decorrere dal 1993.

 

 

Art.  4.  1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni

di  cui  all'art.  4  del  decreto-legge  7  gennaio 1992, n. 5, come

sostituito  dalla presente legge, ed all'art. 3 della presente legge,

valutato  in  lire  94.000  milioni per l'anno 1992 e in lire 371.000

milioni   a   decorrere   dall'anno   1993,   si   provvede  mediante

corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del

bilancio  triennale  1992-1994,  al  capitolo  6856  dello  stato  di

previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1992,

all'uopo utilizzando:

    a)   quanto   a  lire  84.000  milioni  per  l'anno  1992,  parte

dell'accantonamento  <<Istituzione  dei  centri di assistenza fiscale

per i lavoratori dipendenti e pensionati>>;

    b)  quanto a lire 41.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire 66.000

milioni  per  l'anno  1994, parte dell'accantonamento <<Interventi in

favore  dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei

girovaghi>>;

    c)  quanto  a lire 10.000 milioni per l'anno 1992, a lire 114.000

milioni  per  l'anno  1993  e a lire 116.000 milioni per l'anno 1994,

parte   dell'accantonamento  <<Interventi  connessi  con  i  fenomeni

dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero>>;

    d)  quanto  a lire 140.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e

1994,  parte  dell'accantonamento  <<Adeguamento della corrispondenza

dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed

ai  gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate,

previsto  rispettivamente  dall'art.  16 del decreto-legge n. 344 del

1990,  convertito,  con  modificazioni,  in  legge  n.  21 del 1991 e

dall'art. 12 della legge n. 231 del 1990>>;

    e)   quanto   a  lire  76.000  milioni  per  l'anno  1993,  parte

dell'accantonamento <<Potenziamento delle Forze di polizia>>;

    f)   quanto   a  lire  49.000  milioni  per  l'anno  1994,  parte

dell'accantonamento <<Interventi vari nel campo sociale>>.

  2.  Il  Ministro  del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                                 Allegato

 

           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

                AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 1992, N. 5

 

All'art. 1:

    al  comma  1,  dopo  le  parole:  <<sottufficiali  dell'Arma  dei

carabinieri>>  sono inserite le seguenti: <<e del Corpo della guardia

di finanza>>;

    al  comma  2, dopo le parole: <<Al relativo onere>> sono inserite

le   seguenti:  <<,  limitatamente  ai  sottufficiali  dell'Arma  dei

carabinieri,>>.

  All'art. 2:

    al  comma  1,  dopo  le  parole:  <<sottufficiali  dell'Arma  dei

carabinieri>>  sono inserite le seguenti: <<e del Corpo della Guardia

di finanza>>;

    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    <<2-bis.  Nell'anno  1992 le Amministrazioni della difesa e delle

finanze  sono  autorizzate  a corrispondere a ciascun beneficiario un

acconto  forfettario una tantum pari a complessive lire 500.000 quale

anticipo delle competenze spettanti per l'anno 1993.

  2-ter.  All'onere  di  cui  al comma 2-bis, valutato in lire 22.000

milioni   per   l'anno  1992,  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di

previsione  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo,

all'uopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei

centri   di   assistenza   fiscale  per  i  lavoratori  dipendenti  e

pensionati".

  2-quater.  Il  Ministro  del tesoro è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio>>.

  All'art. 3:

    al  comma  1, all'alinea, le parole: <<del Corpo della guardia di

finanza  e>> sono soppresse; e le parole: <<a decorrere dalla data di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto>>  sono  sostituite dalle

seguenti:  <<con  le  medesime  decorrenze  previste per il personale

dell'Arma dei carabinieri agli articoli 1 e 2>>;

    al  comma  1, le parole: <<sovrintendente principale, maresciallo

capo:    livello    VI-bis;>>   sono   sostituite   dalle   seguenti:

<<sovrintendente principale, maresciallo capo, maresciallo (del Corpo

forestale dello Stato): livello VI-bis;>>;

    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    <<1-bis.  Al  medesimo  personale  spettano  altresì  l'indennità

pensionabile  di  cui all'art. 43, terzo comma, della legge 1° aprile

1981,  n.  121  e  successive  modificazioni, e gli altri trattamenti

accessori  previsti  dalle vigenti disposizioni di legge nelle misure

rispettivamente  spettanti,  anteriormente  alla  data  di entrata in

vigore   della   legge   di  conversione  del  presente  decreto,  al

sovrintendente  capo, al vice ispettore, all'ispettore, all'ispettore

principale e all'ispettore capo della Polizia di Stato.

  1-ter.  Ai  fini  della corresponsione delle competenze spettanti a

norma  dei commi 1 e 1-bis si osservano le disposizioni dell'art. 172

della legge 11 luglio 1980, n. 312>>.

  L'art. 4 è sostituito dal seguente:

    <<Art.  4.  --  1. Al personale di cui all'art. 3 ed a quello dei

ruoli   superiori   proveniente   dal   ruolo  dei  sovrintendenti  o

equiparati,  è  attribuito  a  decorrere dal 1° gennaio 1987, o dalla

data   successiva   di   conseguimento   delle   qualifiche  o  gradi

interessati,  il  trattamento  economico  più  favorevole  tra quello

risultante  dall'applicazione  dell'art.  3  e  quello  eventualmente

spettante   a   seguito  di  promozione  o  inquadramento  nel  ruolo

superiore.

  2.    Al    pagamento    delle   competenze   arretrate   derivanti

dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, si provvede:

    a) nell'anno 1992 mediante un anticipo agli aventi diritto di una

somma  non  superiore  a  lire  500.000  in  una sola volta, a valere

sull'acconto previsto per l'anno 1993;

    b)  nell'anno 1993 mediante la corresponsione di un primo acconto

pari al 35 per cento dell'importo spettante;

    c)  nell'anno  1994  mediante  la  corresponsione di un ulteriore

acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante;

    d) nell'anno 1995 mediante la corresponsione del rimanente 30 per

cento dell'importo spettante>>.

  All'art. 5:

    al  comma  1,  le  parole:  <<di  cui  agli articoli 3 e 4>> sono

sostituite  dalle  seguenti:  <<di  cui  agli  articoli  1,  comma 1,

limitatamente  ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, e

3>>;

    dopo il comma 1, è inserito il seguente:

    <<1-bis.  Per i residui oneri connessi all'applicazione dell'art.

2, limitatamente ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza,

valutati  in  lire  100.000  milioni per l'anno 1993, in lire 100.000

milioni  per  l'anno  1994  e  in  lire  85.436  per  l'anno 1995, si

provvede:

      a)  per  gli anni 1993 e 1994, per lire 55.000 milioni mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3136

dello  stato  di  previsione del Ministero delle finanze, utilizzando

gli  stanziamenti  autorizzati  dalla  legge  11  marzo 1988, n. 66 e

successive   modificazioni,   e  per  lire  45.000  milioni  mediante

corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del

bilancio  triennale  1992-1994,  al  capitolo  6856  dello  stato  di

previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1992,

all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Adeguamento della

corrispondenza  dei  livelli  retributivi  con le funzioni attribuite

alle  qualifiche  ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e

delle   Forze  armate,  previsto  rispettivamente  dall'art.  16  del

decreto-legge  n.  344  del  1990,  convertito, con modificazioni, in

legge n. 21 del 1991 e dell'art. 12 della legge n. 231 del 1990";

      b)  per  l'anno  1995,  mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento  iscritto al capitolo 3136 dello stato di previsione del

Ministero  delle  finanze,  utilizzando  gli stanziamenti autorizzati

dalla legge 11 marzo 1988, n. 66 e successive modificazioni>>.