PROGETTO DI LEGGE - N. 4107
Onorevoli Colleghi! - Il
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, emanato in attuazione dell'articolo
3 della legge 6 maggio 1992, all'articolo 2, comma 4, prevede che i posti da
conferire al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti della
Polizia di Stato, per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti, siano
ripartiti nella misura del 70 per cento per gli assistenti capo ed in quella
del 30 per cento per gli agenti con quattro anni di servizio, gli agenti scelti
e gli assistenti.
Tale ripartizione, nel
modificare le precedenti disposizioni introdotte dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dal decreto-legge 21 settembre 1987,
n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ha
determinato una penalizzazione rispetto al passato per il personale più
giovane, cioè agenti, i quali dalla nuova previsione ricevono una preclusione
allo sviluppo di carriera. Ciò in contrasto con il principio di migliorare,
anziché comprimere, la spinta propulsiva a maggiore qualificazione
professionale di cui necessitano appunto le leve più giovani.
Con la precedente già
richiamata normativa, gli assistenti capo della Polizia di Stato conseguivano,
al compimento del sedicesimo anno di servizio, dopo la frequenza di un corso di
un mese, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, comportante
automaticamente l'attribuzione del VI livello retributivo.
Tale prerogativa è stata
annullata dalla norma subentrata, che ha peraltro sancito una netta differenza,
non giustificabile ed in contrasto con il principio dell'equità della legge,
tra gli assistenti che alla data dell'1 settembre 1995 avevano maturato
quindici anni complessivi di servizio e quelli che maturavano la medesima
anzianità dopo tale data.
Mentre per i primi è stato
previsto l'inquadramento automatico nel ruolo dei sovrintendenti, per gli altri
è stato creato lo sbarramento concorsuale, anche se quest'ultimo ruolo appare
chiaramente lo sviluppo naturale di quello di base, essendo le relative
mansioni di carattere esecutivo.
Essendosi determinata,
pertanto, una precisa discriminazione tra personale rivestente la medesima
qualifica ed avente analogo percorso professionale, si rende indispensabile
modificare la norma introdotta dal decreto legislativo n. 197 del 1995.
L'articolo 1 della presente
proposta di legge modifica l'articolo 24-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel senso di ripristinare
la preesistente ripartizione dei posti da destinare agli appartenenti al ruolo
agenti ed assistenti, per l'immissione nella qualifica iniziale del ruolo
sovrintendenti.
La modifica comporta, altresì,
per gli assistenti capo, con un anno di servizio nella qualifica, l'immissione
nella qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti mediante scrutinio
annuale per merito comparativo.
Altra modifica viene apportata
all'articolo 20-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, nella parte concernente l'ordinamento dei ruoli tecnici
della Polizia di Stato.
In attuazione della legge
delega n. 216 del 1992 sono stati contestualmente emanati i decreti legislativi
n. 198 del 1995, n. 199 del 1995, n. 200 del 1995 e n. 201 del 1995, in materia
di riordino delle carriere del personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato.
Nei citati provvedimenti sono
contenute norme che hanno provocato la medesima penalizzazione sopra descritta,
per il personale appartenente al ruolo iniziale.
L'articolo 2, per mantenere la
necessaria armonizzazione tra tutte le forze di polizia, apporta analoghe
modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 198 del 1995, all'articolo
20 del decreto legislativo n. 199 del 1995, all'articolo 16 del decreto
legislativo n. 443 del 1992, all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo
n. 201 del 1995, che disciplinano l'avanzamento del ruolo dei sovrintendenti
rispettivamente per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato.
L'articolo 3 prevede, infine,
per il personale della Polizia di Stato rivestente la qualifica di ispettore
superiore sostituto di pubblica sicurezza, la promozione per merito
straordinario alla qualifica di vice commissario, analogamente a quanto già previsto
per i pari gradi dell'Arma dei carabinieri.
L'articolo 4 disciplina
l'entrata in vigore della legge.