PROGETTO DI LEGGE - N. 6148

 

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        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di rimediare ad una incongrua modifica legislativa introdotta con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato. Infatti, il citato provvedimento anziché promuovere le condizioni per una effettiva omogeneizzazione dei trattamenti e degli ordinamenti del personale delle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, ha irragionevolmente previsto un discriminatorio trattamento tra il personale con una determinata anzianità e quello relativamente più giovane.
        Ed invero il decreto legislativo n. 197 del 1995 ha provveduto ad inquadrare tutto il personale del ruolo degli assistenti capo ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio alla data del 1^ settembre 1995, nel superiore ruolo dei sovrintendenti, senza prevedere che tale avanzamento fosse altresì assicurato al restante personale, con minore anzianità e per questo non ancora investito della funzione di ufficiale di polizia giudiziaria.
        Il legislatore delegato procedendo alla soppressione del corso per la nomina ad ufficiale di polizia giudiziaria nei riguardi degli assistenti capo delle Forze di polizia civili e militari ha precluso un ordinato ed armonico sviluppo della carriera e, dunque, della professionalità del personale più esposto ai rischi della criminalità di ogni tipo che minaccia la civile convivenza.
        La riforma del 1995 non ha neppure impedito che si creassero le condizioni per una reformatio in peius del trattamento economico degli assistenti capo che con tale qualifica avevano diritto ad un aumento retributivo del 2,50 per cento sullo stipendio tabellare in godimento.
        Appare verosimile sostenere che la novella introdotta collida con il principio di uguaglianza sostanziale dei cittadini davanti alla legge, poiché il diverso trattamento riservato al personale in servizio nello stesso corpo di Polizia, finisce per apparire manifestamente irragionevole e arbitrario.
        Si deve inoltre dare conto dei numerosi ricorsi che il personale interessato ha presentato davanti ai competenti tribunali amministrativi regionali (TAR) anche per far valere la presunta illegittimità costituzionale per la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, sicché si appalesa urgente procedere alla discussione e all'approvazione delle modifiche normative proposte.
        Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si è inteso ripristinare lo stato giuridico preesistente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, prevedendo la reintroduzione della figura dell'assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria.
        L'articolo 2 detta le condizioni per il procedimento di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria che si consegue, al termine della carriera nel ruolo degli agenti ed assistenti, dopo aver frequentato con esito positivo un corso di formazione di durata non inferiore ad un mese.
        Con l'articolo 3 si prevede l'inquadramento degli assistenti capo ufficiali di polizia giudiziaria nel ruolo dei sovrintendenti, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, assicurando la parità di trattamento con i colleghi più anziani che tale beneficio hanno ottenuto in applicazione del citato decreto legislativo n. 197 del 1995.
        L'articolo 4 prevede le necessarie integrazioni per armonizzare le modifiche richieste all'ordinamento vigente.
        L'articolo 5 interviene sullo stato giuridico del personale del ruolo degli agenti, ed equiparati, prevedendo per l'accesso alle qualifiche iniziali un più alto grado di istruzione: il possesso del diploma di scuola media superiore.
        L'articolo 6 provvede alla riparametrazione stipendiale del personale dei ruoli degli assistenti, sovrintendenti e ispettori di Polizia di Stato ed equiparati, provvedimento questo che il Governo si è impegnato a presentare in Parlamento in occasione delle recenti trattative afferenti il rinnovo del contratto nazionale di lavoro delle Forze di polizia e delle Forze armate.
        Infine con l'articolo 7 si quantifica in circa 50 miliardi di lire l'onere primario della legge.